Scaduto

Gara #4941

GARA S.U.A. 81/2026 – Concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo comunale “Hermitage”, compresa l’assistenza socio‑assistenziale e le attività ausiliarie (cura e igiene, refezione, pulizia e sanificazione, forniture di materiali, attività amministrative) presso la struttura comunale di via Sant’Emiliano n. 60, Fiuggi (FR)
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Informazioni appalto

10/08/2026
Aperta
Servizi
€ 3.009.000,00
Bompiani stefano
Comune di Fiuggi

Categorie merceologiche

85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

Lotti

1
BCAB74024F
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 81/2026 – Concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo comunale “Hermitage”, compresa l’assistenza socio‑assistenziale e le attività ausiliarie (cura e igiene, refezione, pulizia e sanificazione, forniture di materiali, attività amministrative) presso la struttura comunale di via Sant’Emiliano n. 60, Fiuggi (FR)
Concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo comunale “Hermitage”, compresa l’assistenza socio‑assistenziale e le attività ausiliarie (cura e igiene, refezione, pulizia e sanificazione, forniture di materiali, attività amministrative) presso la struttura comunale di via Sant’Emiliano n. 60, Fiuggi (FR)
€ 2.998.935,00
€ 1.483.954,20
€ 10.065,00

Scadenze

31/08/2026 11:00
07/09/2026 10:00
07/09/2026 10:30

Allegati

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07/08/2026 14:01
702.86 kB

Chiarimenti

11/08/2026 12:37
Quesito #1
Con riferimento alla presente procedura di gara, si richiede di fornire alcuni chiarimenti ai fini di una più completa valutazione economica. In particolare, considerato che alcune delle stime non sono riportate nel quadro economico, si richiedono:

-Spese di gestione della struttura
-Spese relative ai materiali e ai prodotti per la pulizia
-Spese relative alla manutenzione ordinaria
-Consumi e costi relativi all'acqua: si chiede di indicare i dati oggettivi utilizzati per la determinazione della relativa voce di costo, specificando, ove disponibili, i consumi storici della struttura.

12/08/2026 09:44
Risposta
Si conferma che il contratto è una concessione con trasferimento del rischio operativo al concessionario; la controprestazione consiste nel diritto di gestione e sfruttamento economico dei servizi. L’offerta deve includere un Piano Economico‑Finanziario (PEF) asseverato, sul quale la Commissione effettua la verifica di adeguatezza e sostenibilità ai sensi del Codice. L’offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere a carico della stazione appaltante.

Spese di gestione della struttura rientrano integralmente nella gestione del concessionario e devono essere ricomprese e giustificate nel PEF asseverato; non sono previsti rimborsi o prezzi unitari a carico della S.A.. Le prestazioni oggetto di gestione comprendono, tra l’altro, assistenza agli ospiti, refezione, pulizia/sanificazione, lavanderia/guardaroba, forniture e attività amministrative, con servizio continuativo 365 giorni/anno.

Spese per materiali e prodotti di pulizia: trattandosi di prestazioni incluse nell’oggetto della concessione, i relativi materiali/costi sono oneri del concessionario e vanno valorizzati nel PEF; non è previsto un quadro prezzi della S.A..

Spese di manutenzione ordinaria: sono a carico del concessionario e sono oggetto di proposta tecnica valutata ai criteri D1 (manutenzione ordinaria) e D2 (straordinaria), da pianificare e valorizzare nel PEF.

Consumi e costi dell’acqua: negli atti di gara non sono riportati dati storici o stime analitiche specifiche per il consumo idrico; la determinazione della relativa voce di costo è rimessa alla stima imprenditoriale dell’offerente e all’equilibrio del PEF in ragione del trasferimento del rischio operativo. Si ricorda il sopralluogo obbligatorio, funzionale a una corretta formulazione dell’offerta; attestazione rilasciata dal Comune di Fiuggi, da allegare in busta amministrativa.

Valore stimato quinquennale: incassi € 3.009.000, costi € 2.707.572,80 (inclusi oneri sicurezza DUVRI complessivi € 10.065), utile stimato € 301.427,20.
Canone base annuo a rialzo: € 36.000 oltre IVA; oneri da interferenze non soggetti a rialzo: € 2.013/anno.
Costi manodopera indicati dalla S.A. (non ribassabili salvo le condizioni di legge): € 1.483.954,20 sul quinquennio.
Durata: 60 mesi; capienza attuale 37 ospiti; servizio continuativo 365 giorni/anno.

Resta fermo l’obbligo di presentare un PEF asseverato che dimostri l’adeguatezza e la sostenibilità dell’offerta in coerenza con l’allocazione del rischio operativo.
11/08/2026 15:27
Quesito #2
Integrazione alla FAQ precedentemente formulata

Ad integrazione del quesito precedentemente trasmesso, si richiedono ulteriori chiarimenti al fine di consentire una più completa valutazione della reale sostenibilità e congruità economica della concessione, anche in relazione all’utile d’impresa prospettato.

In particolare, considerato che nel quadro economico non risultano evidenziate alcune voci di spesa che, in relazione alla tipologia di servizio e alle previsioni del Capitolato Speciale di Gara, dovrebbero risultare a carico del concessionario, si chiede dunque di indicare se le seguenti spese debbano intendersi integralmente a carico del committente. Qualora non fosse così si chiede di esplicitarle:

costi di gestione, quali, a titolo esemplificativo, formazione obbligatoria, attrezzature e materiali necessari per l’assistenza, assicurazioni, costi amministrativi e ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio;costi relativi ai prodotti e materiali per le pulizie;costi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti.

A ciò si aggiunge la richiesta delle spese relative alla gestione del servizio di lavanderia interna ed esterna , anch'esso non indicato nel piano economico.
Altresì, integrando quanto richiesto nella precedente FAQ, circa i costi relativi ai consumi di acqua, si chiede di fornire un maggiore dettaglio in merito al periodo di rilevamento e ai criteri utilizzati per la determinazione della relativa stima economica, considerando che i costi indicati superano di gran lunga quelli presumibili per una struttura della stessa tipologia. Si chiede di fornire dunque evidenza del dato di consumo e della relativa spesa documentabile dalle ultime fatture/bolletta disponibili, o comunque di un dato storico di riferimento utilizzato per la determinazione di una stima così alta nel quadro economico che presumerebbe, eventualmente, una possibile criticità.

12/08/2026 09:44
Risposta
Con riferimento al quesito integrativo pervenuto, si conferma quanto già chiarito in risposta alla FAQ precedente e si forniscono i seguenti elementi aggiuntivi. Si ribadisce in via preliminare che il contratto de quo costituisce una concessione di servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 36/2023, con integrale trasferimento del rischio operativo al concessionario. Ne consegue che la determinazione e la stima dei costi gestionali sono rimesse alla valutazione imprenditoriale dell’offerente, il quale è tenuto a presentare un Piano Economico-Finanziario asseverato, verificato dalla Commissione in termini di adeguatezza e sostenibilità ai sensi dell’art. 185 del Codice. L’offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere a carico della stazione appaltante.

Tutti i costi di gestione — ivi compresi, a titolo esemplificativo, la formazione obbligatoria del personale, le attrezzature e i materiali per l’assistenza, le assicurazioni, i costi amministrativi e ogni ulteriore onere connesso all’erogazione del servizio — sono da intendersi integralmente a carico del concessionario. Tali voci non risultano disaggregate nel quadro economico pubblicato, in quanto, per la struttura giuridica della concessione, spetta all’offerente stimarle e includerle nel PEF asseverato ai fini della dimostrazione della sostenibilità dell’offerta.

Si precisa, in particolare, che: - il piano di formazione del personale è oggetto di specifica valutazione tecnica (criterio C2), con punteggio massimo 2 punti, suddiviso per anni di concessione a decorrere dal primo anno di gestione; - l’oggetto della concessione include programmazione, documentazione e verifica dei servizi, formazione del personale e raccordo con famiglie e servizi territoriali, servizio continuativo 365 giorni/anno
13/08/2026 12:48
Quesito #3
Richiesta chiarimento in merito alla predisposizione del PEF asseverato

Si richiedono chiarimenti circa quanto esplicitato nelle risposte ai precedenti riguardo la necessità di predisporre e presentare un Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, considerato che tale documento non risulta espressamente previsto né richiesto dal disciplinare di gara.

Si chiede inoltre di chiarire se tale indicazione debba intendersi come integrazione/modifica di quanto previsto dal disciplinare, considerato che quest’ultimo individua l’offerta economica esclusivamente mediante l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, tramite l’apposito “Modello Offerta Economica"

13/08/2026 12:56
Risposta
Il contratto è una concessione di servizi con trasferimento del rischio operativo al concessionario; ciò implica la necessità di dimostrare l’equilibrio economico‑finanziario dell’operazione mediante un idoneo piano, in coerenza con l’art. 177 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e con quanto già esplicitato negli atti di gara.

Il PEF asseverato è espressamente previsto dal Disciplinare

Contrariamente a quanto rappresentato, il PEF asseverato è espressamente richiesto dal Disciplinare tra i documenti dell’Offerta Tecnica (Busta B): “Piano Economico Finanziario asseverato, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza”. La Commissione giudicatrice ne verifica l’adeguatezza e sostenibilità ai sensi del Codice.

Le FAQ hanno solo ribadito la natura concessoria con integrale trasferimento del rischio operativo e la conseguente necessità del PEF asseverato; non vi è alcuna modifica o integrazione del Disciplinare. La richiesta del PEF discende sia dagli atti di gara, sia dal quadro normativo (art. 177 D.Lgs. 36/2023), e la verifica del PEF è richiamata anche nei chiarimenti con rinvio all’art. 185 del Codice per l’esame di adeguatezza/sostenibilità.

Offerta economica: rimane il “Modello Offerta Economica” a rialzo

L’Offerta Economica resta strutturata come offerta al rialzo percentuale sul canone base annuo di € 36.000 oltre IVA, tramite il relativo Modello Offerta Economica; non è alterato il meccanismo di aggiudicazione economica previsto dal Disciplinare. Restano ferme le regole sui costi della manodopera non ribassabili (salve le condizioni di legge) e sul loro trattamento ai fini del calcolo del rialzo, come precisato negli atti di gara.

Indicazioni operative per i concorrenti

- Inserire in Busta B – Offerta Tecnica il PEF asseverato con l’evidenza dei costi (manodopera, salute e sicurezza), consapevoli che sarà oggetto di verifica di adeguatezza e sostenibilità.
- Compilare in Busta C – Offerta Economica il “Modello Offerta Economica” con il rialzo percentuale sul canone base.
- Tenere conto che la congruità dell’offerta, anche alla luce del PEF, potrà essere verificata ai sensi dell’art. 110 del Codice.

In conclusione, l’obbligo di presentare il PEF asseverato è già previsto dal Disciplinare e i chiarimenti non costituiscono una modifica, ma una precisazione coerente con la disciplina delle concessioni e con il trasferimento del rischio operativo ex art. 177 D.Lgs. 36/2023.
14/08/2026 11:20
Quesito #4
Con riferimento alla previsione del Disciplinare che richiede l’inserimento del PEF asseverato nella Busta B – Offerta Tecnica, si chiede di chiarire come tale prescrizione si coordini con il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e con l’esigenza di evitare che, nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione possa venire anticipatamente a conoscenza di elementi riconducibili all’offerta economica.

Si evidenzia, infatti, che il PEF asseverato, per sua natura, reca le principali componenti economico-finanziarie dell’operazione e potrebbe pertanto contenere dati – tra cui, in particolare, il canone di concessione – coincidenti con, o comunque idonei a rendere desumibile, l’elemento oggetto di rialzo nell’Offerta Economica da inserire nella Busta C.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di precisare:

1. se il PEF asseverato da inserire nella Busta B debba riportare anche il valore del canone di concessione offerto dal concorrente e, più in generale, eventuali ulteriori valori direttamente riconducibili agli elementi dell’Offerta Economica contenuta nella Busta C;

2. in caso negativo, se tali componenti possano essere omesse, oscurate o rappresentate nel PEF senza indicazione del relativo valore, fermo restando il requisito dell’asseverazione e la complessiva coerenza e sostenibilità economico-finanziaria del Piano;

3. in caso affermativo, quali specifiche modalità procedurali la Stazione Appaltante intenda adottare affinché, durante la valutazione dell’Offerta Tecnica, la Commissione non venga a conoscenza del valore del canone offerto né di altri elementi idonei a consentire di desumere, anche indirettamente, il contenuto dell’Offerta Economica prima dell’apertura della Busta C.

4. In ultimo, nel caso in cui si chieda di inserire nel PEF asseverato le soli voci del costo del personale e dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza, si indichino le ragioni poste alla base di tale richiesta considerando che i medesimi costi sono poi anche richiesti nella busta C.

Si chiede, pertanto, di chiarire come sia concretamente garantita la segretezza dell’Offerta Economica, tenuto conto che il PEF asseverato richiesto nella Busta B potrebbe, per la propria struttura e funzione, contenere dati coincidenti con quelli dell’Offerta Economica o comunque idonei ad anticiparne il contenuto.


18/08/2026 16:25
Risposta
Sul contenuto del PEF in Busta B
La Stazione Appaltante precisa che il PEF in Busta B non deve riportare il “canone di concessione offerto” né altri valori direttamente coincidenti con gli elementi dell’Offerta economica (rialzo), che sono propri della Busta C secondo la lex specialis.
Il PEF è richiesto per la verifica della sostenibilità ex art. 185, non per anticipare l’offerta di prezzo.

Su omissione/oscuramento di componenti economiche nel PEF
Le componenti idonee a rendere desumibile il canone offerto possono essere:
omesse; oppure rappresentate in forma parametrica (es. variabile “canone offerto”) senza indicazione numerica, fermo l’obbligo di asseverazione e la complessiva coerenza e sostenibilità del PEF.
Resta ferma la disciplina sui segreti tecnici/commerciali ai fini dell’accesso, con deposito di versione oscurata e motivazione; le decisioni sull’oscuramento sono comunicate con l’aggiudicazione ed impugnabili ex art. 116 c.p.a..

Cautele procedurali per la segretezza dell’Offerta economica
La Busta C rimane chiusa e inaccessibile fino alla fase economica; la Commissione valuta l’Offerta tecnica in seduta riservata, nel rispetto delle garanzie di segretezza della PAD.

Ragioni della richiesta dei costi (manodopera/sicurezza) in Busta B e in Busta C
In Busta B, i costi servono alla verifica di sostenibilità del PEF (equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio).
In Busta C, la separata indicazione è richiesta dalla lex specialis in coerenza con gli obblighi del Codice (tutela della manodopera e verifiche di anomalia).

In conclusione

1. Strutturare il PEF asseverato in modo da: esporre gli elementi funzionali alla sostenibilità; utilizzare, per le variabili di prezzo, assunzioni parametriche senza valori numerici; indicare i costi della manodopera e i costi aziendali per la sicurezza come richiesto dalla Busta B.
2. Indicare esclusivamente nella Busta C il rialzo sul canone e gli importi richiesti per l’offerta economica.
Con le cautele sopra indicate si assicura la segretezza dell’Offerta economica e, al contempo, la piena valutazione della sostenibilità del PEF nella fase tecnica, in aderenza alla lex specialis e all’art. 185 D.Lgs. 36/2023.
La Commissione valuta l’Offerta Tecnica priva di elementi economici. La verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF avviene successivamente e prima dell’attribuzione del punteggio economico.

L’inserimento in Busta Tecnica di elementi economici o finanziari vietati comporta, secondo quanto previsto dalla lex specialis, la non valutazione dei contenuti e l’esclusione, per violazione del divieto di commistione tecnica-economica
14/08/2026 12:40
Quesito #5
Con la presente, si richiede la disponibilità a effettuare il sopralluogo presso la struttura oggetto della presente procedura di gara.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

14/08/2026 12:55
Risposta
Si informano tutti i soggetti interessati che la presa visione dei luoghi (sopralluogo) per il procedimento in oggetto avverrà esclusivamente previa prenotazione e comunicazione formale inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Fiuggi:info@pec.comune.fiuggi.fr.it
17/08/2026 13:38
Quesito #6
buongiorno, sono stati rilevate difformità in merito ai requisiti di partecipazione alla gara tra il Capitolato Speciale e il Disciplinare , si chiede a quale documento fare riferimento. Grazie

17/08/2026 15:01
Risposta
In caso di difformità tra Capitolato Speciale e Disciplinare sui requisiti di partecipazione, occorre fare riferimento, alle regole di partecipazione contenute nel Disciplinare.
18/08/2026 12:19
Quesito #7
Si chiede se l'importo medio della retta pro-capite utilizzato come base per il calcolo del valore stimato della concessione (pari a complessivi € 3.009.000,00 per il quinquennio), corrisponda esattamente alla retta effettivamente e attualmente pagata dagli ospiti della struttura. In caso contrario, si chiede di conoscere la retta media pagata attualmente dagli ospiti.


19/08/2026 12:05
Risposta
L’importo stimato della concessione (€ 3.009.000,00) è un valore previsionale di incassi dell’arco di 60 mesi e non equivale, di per sé, alla “retta attuale” pagata dagli ospiti; la concessione trasferisce il rischio operativo al concessionario, che è remunerato dal diritto di gestione e di sfruttamento economico dei servizi, il che conferma la natura stimata (e non vincolante) del valore ai fini di gara. Pertanto, la retta attualmente applicata agli ospiti non risulta fissata né resa nel Disciplinare.
A mero titolo ricognitivo, dividendo gli incassi stimati sul quinquennio per la durata (60 mesi) e per la capienza attuale (37 ospiti), si ottiene una “retta pro‑capite implicita” di circa € 1.356/mese (3.009.000 / 60 / 37), calcolo che presuppone occupazione piena e costante e che non descrive né sostituisce la retta effettivamente praticata. Tale valore ha carattere puramente indicativo e non costituisce la “retta attuale”



… “A titolo di garantire una corretta informazione e per meglio formulare l’offerta tecnico-
economica, si precisa che la media della frequenza degli ultimi anni è di: nr. 32 Ospiti a mese, per 12
mesi.”
Si precisa altresì che il “Quadro Economico”, dei ricavi e dei costi della società Concessionaria, è
stato formulato calcolando la massima ricettività della Casa di Riposo.
19/08/2026 17:40
Quesito #8
in merito alla sostenibilità economica della gara, si chiede quale contratto collettivo delle cooperative sociali sia stato utilizzato per il conteggio del Costo del Personale, quindi la specifica del costo orario ministeriale di ogni figura professionale.
In merito all' integrale trasferimento del rischio operativo si chiede una specifica in merito all'art.11 del Capitolato, in particolare non è chiaro se il Comune potrà richiedere l’adeguamento del canone della concessione dal secondo anno e se le rette non possono essere incrementate dall'operatore economico come si possa raggiungere la sostenibilità. grazie


20/08/2026 10:32
Risposta
Quesito 1 – CCNL applicato e specifica del costo della manodopera

Risposta. La base di gara è stata determinata applicando il “CCNL Cooperative Sociali – Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo”. I costi della manodopera inclusi nella base sono stati quantificati tenendo conto delle tabelle vigenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il CCNL di riferimento e per l’area territoriale competente.

Ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili, fatti salvi i casi e le giustificazioni espressamente previsti dalla medesima disposizione.

Come già indicato nel Disciplinare di gara, i costi della manodopera ammontano a Euro 1.483.954,20 per il quinquennio. Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, ammontano a Euro 10.065,00.

Quesito 2– Trasferimento del rischio operativo, art. 11 Capitolato, adeguamento canone e rette

Risposta. La procedura configura una concessione con trasferimento del rischio operativo al concessionario, in conformità all’art. 177 del d.lgs. 36/2023. La controprestazione è costituita dal diritto di gestione e di sfruttamento economico dei servizi, fermo il canone di concessione offerto. Il Disciplinare prevede un canone annuo posto a base di gara a rialzo pari a Euro 36.000,00, oltre IVA. Non è previsto dal Disciplinare un meccanismo di indicizzazione automatica del canone “dal secondo anno”. Eventuali aggiornamenti o adeguamenti del canone potranno intervenire esclusivamente nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dall’art. 11 del Capitolato speciale e dallo schema di contratto, cui si rinvia. In assenza di una specifica previsione contrattuale, non sono ammessi adeguamenti unilaterali. Le modalità di determinazione delle rette e gli eventuali aggiornamenti sono disciplinati dall’art. 11 del Capitolato speciale e dagli atti tariffari del Comune. Non è ammesso alcun incremento unilaterale da parte dell’operatore economico al di fuori di quanto previsto dal Capitolato e dagli atti dell’Ente. La sostenibilità economico-finanziaria della concessione è garantita, in sede di gara, mediante la presentazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato. Il PEF deve evidenziare la coerenza tra i ricavi previsti — incluse le rette e le ulteriori entrate ammesse — e i costi di gestione, inclusi manodopera, servizi ausiliari, forniture, sicurezza e ogni altro onere connesso, tenendo conto del canone offerto e dei vincoli di qualità e continuità del servizio.

La Commissione giudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Eventuali strumenti di riequilibrio dell’equilibrio economico-finanziario operano esclusivamente nei casi e con i presupposti previsti dalla legge e dalla disciplina contrattuale e non possono essere invocati con riferimento alla fisiologia gestionale o a mere scelte imprenditoriali.
20/08/2026 12:08
Quesito #9
Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla risposta al quesito n. 8, pubblicata il 20/08/2026, si chiedono ulteriori delucidazioni in merito alle modalità di calcolo del costo della manodopera.

Fermo restando che il CCNL applicato è quello delle cooperative sociali, si evidenzia non solo una netta discrepanza tra i costi del personale indicati nel Quadro Economico allegato alla documentazione di gara e i minimi tabellari previsti nell’ultimo scatto di rinnovo del contratto collettivo di gennaio 2026, ma si rilevano tariffe orarie antieconomiche e oggettivamente insufficienti per coprire il reale costo della manodopera.

A titolo esemplificativo, infatti, se consideriamo l’operatore n. 1 della tabella “Costo del Personale” del Q.E., dividendo il costo annuo di € 29.442,70 dell’ultima colonna per n. 1.768 ore annue (n. 34 settimanali per n. 52 settimane annue) otteniamo un costo orario per un C2 – O.S.S. di € 16,65, valore esiguo, soprattutto se rapportato al costo di € 23,69 (comprensivo di indennità di turno e senza quota dell'Irap, esclusa per i tempi indeterminati) dello scatto di gennaio 2026 . La medesima incongruenza si riflette sulle altre figure professionali della tabella, con un costo orario previsto per il livello C1 pari a € 16,17 e per il livello B1 pari a € 15,02.

Tutto ciò premesso, salvo un'errata interpretazione della tabella da parte dello scrivente, pur a fronte di dati numerici assolutamente oggettivi, si chiede di voler fornire indicazioni utili a comprendere la formulazione delle tariffe orarie sopra specificate.
Cordiali saluti

20/08/2026 13:47
Risposta
Ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i costi della manodopera devono essere considerati sulla base dei minimi salariali retributivi come risultanti dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento al contratto collettivo applicabile; la non ribassabilità dei costi della manodopera è fatta salva la possibilità di giustificazione in caso di più efficiente organizzazione aziendale o condizioni fiscali/contributive di maggior favore, purché senza penalizzazioni per la manodopera.

L’art. 108 del d.lgs. 36/2023 richiede l’indicazione, in offerta, dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla sicurezza.

L’art. 110 del d.lgs. 36/2023 prevede l’esclusione delle offerte che, per la componente lavoro, risultino inferiori ai minimi salariali tabellari; la stazione appaltante valuta comunque la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, anche alla luce dei costi dichiarati.

Per le concessioni, l’art. 185 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la commissione verifica, prima dell’attribuzione del punteggio economico, l’adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico-Finanziario (PEF).

Il disciplinare della procedura: individua il CCNL Cooperative Sociali – Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo quale contratto applicabile; indica l’importo dei costi della manodopera compresi nella base di gara; ribadisce la non ribassabilità dei costi della manodopera salvo le giustificazioni consentite; impone l’indicazione in offerta dei costi della manodopera e dei costi aziendali per la sicurezza; prevede la verifica della congruità dei costi/PEF e del rispetto dei minimi salariali.
Il Q.E. assolve a una funzione di stima ex ante dei costi da porre a base di gara e di trasparenza contabile: non sostituisce né modifica i minimi tabellari del CCNL applicabile e delle tabelle ministeriali, che restano vincolanti ai fini dell’offerta.

Le voci del Q.E. riferite al “costo annuo” per profilo professionale non fissano “tariffe orarie” vincolanti. La divisione aritmetica del costo annuo per un numero standard di ore non restituisce il “costo orario aziendale” ai fini di gara, poiché quest’ultimo deve considerare, fra l’altro: incidenze di ferie e festività, permessi/ROL, TFR, 13ª mensilità, sostituzioni, indennità e maggiorazioni contrattuali (es. turnazioni), oneri contributivi e assicurativi, nonché la differenza tra ore contrattuali e ore effettivamente produttive.

Ne consegue che eventuali valori orari ricavati per mera divisione matematica non sono parametro vincolante né indice, di per sé, di antieconomicità: la verifica avviene in concreto sul rispetto dei minimi e sulla sostenibilità complessiva del PEF.
In sede di offerta, gli operatori indicano i propri costi della manodopera e i costi aziendali per la sicurezza, conformi almeno ai minimi tabellari CCNL applicabile, presentando un PEF asseverato coerente e sostenibile.

Scostamenti rispetto alle stime del Q.E. sono ammissibili purché adeguatamente giustificati (es. efficienze organizzative, economie di scala, condizioni contributive/fiscali di maggior favore) e comunque senza pregiudizio dei minimi salariali.

La stazione appaltante, con il supporto della Commissione, verificherà la congruità dei costi della manodopera, il rispetto dei minimi tabellari e l’adeguatezza sostenibilità del PEF; ove necessario, saranno richieste giustificazioni ai sensi dell’art. 110 del Codice.

In conclusione Si conferma che i costi della manodopera sono compresi nella base di gara e non sono ribassabili nella sostanza, salva la possibilità di giustificazione senza pregiudizio per i lavoratori; le “tariffe orarie” non sono fissate dal Q.E., che ha valore estimativo; in offerta devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, nel rispetto dei minimi tabellari; la verifica avverrà sul rispetto dei minimi, sulla sostenibilità del PEF e sull’eventuale anomalia.


20/08/2026 12:30
Quesito #10
In riscontro alla Vs. risposta al quesito n. 7, fermo restando che la retta mensile considerata dalla Stazione Appaltante per il calcolo del valore dell'appalto (pari a € 1.356 mensili) ha un valore puramente indicativo e non rappresenta la retta attuale pagata dagli utenti, con la presente si chiede di conoscere l'effettivo importo della retta (o delle rette) attualmente in vigore e applicata agli ospiti della struttura. Si evidenzia che tale informazione costituisce un dato storico oggettivo in possesso dell'Amministrazione, indispensabile ai concorrenti per la formulazione di un'offerta economico-tecnica efficiente ed esaustiva.
Cordiali saluti

24/08/2026 13:34
Risposta
IN ALLEGATO RISCONTRO AL QUESITO
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24/08/2026 13:34
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21/08/2026 11:05
Quesito #11
per maggiore chiarezza sui criteri utilizzati dall'Ente concedente per il calcolo della base d'asta si chiede l'esatto riferimento alle tabelle ministeriali del CCNL di riferimento utilizzato. Grazie


21/08/2026 11:32
Risposta
In riscontro al quesito, si precisa che il CCNL applicato è il CCNL Cooperative Sociali – Settore socio‑sanitario assistenziale‑educativo. Ai fini della stima dei costi della manodopera e della formazione della base economica di gara, l’Ente concedente ha assunto a riferimento le tabelle del costo medio orario del lavoro approvate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 giugno 2024, n. 30 (“Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio‑sanitario‑assistenziale‑educativo e di inserimento lavorativo”), con decorrenze successive connesse al rinnovo contrattuale (febbraio 2024; ottobre 2024; gennaio 2025; settembre 2025; ottobre 2025; gennaio 2026).

Si richiama, inoltre, che i costi della manodopera non sono ribassabili se non nelle ipotesi di cui all’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, come già indicato negli atti di gara
26/08/2026 11:35
Quesito #12
Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla risposta al Quesito n. 9, si evidenzia quanto segue.

Se il costo della manodopera indicato nel Q.E. (pari a complessivi € 296.790,84 annui) è, come da voi indicato nella risposta al chiarimento, privo di voci obbligatorie per legge e per contratto (quali indennità di turno, TFR, tredicesime, sostituzioni, ecc.), significa che l'importo stimato in gara non corrisponde a quello reale. Tali elementi sono infatti una componente inscindibile del costo del lavoro che l’azienda deve obbligatoriamente sostenere e prevedere nel proprio piano finanziario e il loro inserimento determina un incremento dell'effettivo costo della manodopera, con un aggravio annuo superiore a € 100.000,00 rispetto alle vostre stime.

Anche volendo attingere le somme necessarie a coprire tali quote mancanti dalla voce dell'Utile d'Impresa stimato (pari a € 60.285,44 annui), questo si rivela matematicamente insufficiente a coprire la spesa reale per il personale, tanto più che nella voce Utile d’impresa deve ricomprendersi anche il canone di concessione annuo che l'operatore economico deve offrire a rialzo.

Pertanto, anche se le tariffe indicate dalla stazione appaltante nel Q.E. debbano essere considerate come "meramente estimative", è proprio su tale base contabile che è stata calcolata la fattibilità economico-finanziaria dell'intera concessione, per cui risulta evidente che l'utile d'impresa e la convenienza della gara siano stati stimati stabilendo un costo della manodopera privo di alcune obbligatorie voci di costo.

Tutto ciò premesso, salvo un'errata interpretazione degli atti di gara da parte dello scrivente, al fine di rendere più chiara e trasparente la situazione, si invita codesta spettabile Stazione Appaltante a una verifica sugli elementi sopra evidenziati.

28/08/2026 09:40
Risposta
Non si condivide il presupposto interpretativo da cui muove l’osservazione. La risposta al Quesito n. 9 non ha affermato che il costo della manodopera stimato nel Quadro Economico sia “privo” di voci obbligatorie quali TFR, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, sostituzioni, indennità e maggiorazioni contrattuali. Essa ha chiarito, invece, che le voci di costo annuo per profilo professionale contenute nel Q.E. non integrano tariffe orarie aziendali vincolanti e che una loro mera ripartizione aritmetica su un numero standard di ore non consente di ricostruire il costo orario effettivo, il quale richiede di considerare le specifiche incidenze organizzative e contrattuali proprie di ciascun operatore economico.

Il disciplinare individua espressamente i costi della manodopera per l’intera durata della concessione in € 1.483.954,20, pari a € 296.790,84 annui, precisando che essi sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Cooperative Sociali – Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo, applicabile al personale impiegato nel servizio. Tale dato costituisce la stima posta a base della procedura, ma non predetermina né sostituisce il costo aziendale concretamente sostenuto dal singolo concorrente, che dipende dall’organizzazione proposta, dalla composizione dell’organico, dalla turnazione, dalle sostituzioni, dalle condizioni contributive e dagli ulteriori elementi propri dell’impresa.

Ne consegue che la circostanza per cui un operatore, nel predisporre il proprio PEF, valorizzi autonomamente le predette componenti non dimostra, di per sé, alcuna omissione nel Q.E., né consente di desumere che l’utile stimato debba essere destinato alla loro integrale copertura. Il Q.E. ha funzione estimativa e programmatoria, mentre il PEF asseverato rappresenta lo strumento attraverso cui ciascun concorrente dimostra la concreta sostenibilità della propria proposta economico-gestionale.

Resta fermo che l’operatore economico deve indicare nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza; tali costi devono rispettare i minimi salariali inderogabili applicabili. Il mancato rispetto di tali minimi non è suscettibile di giustificazione e comporta l’esclusione dell’offerta.

Qualora i costi della manodopera dichiarati siano inferiori alla stima della stazione appaltante, ciò non determina automaticamente l’esclusione, ma impone la verifica di congruità: il concorrente dovrà comprovare che l’eventuale scostamento deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni contributive e fiscali di maggior favore, senza pregiudizio per i lavoratori.

Pertanto, non risulta corretto affermare che gli atti di gara abbiano stimato la convenienza della concessione omettendo, per definizione, componenti obbligatorie del costo del lavoro. Le stime del Q.E. non costituiscono tariffe aziendali immutabili né vincolano il concorrente nella costruzione del proprio PEF; esse devono essere lette unitamente all’obbligo, gravante su ciascun operatore, di formulare un’offerta seria, completa, sostenibile e rispettosa dei minimi retributivi.
28/08/2026 12:04
Quesito #13
buongiorno,
a quanto ammonta il contributo anac per l'operatore economico partecipante?


28/08/2026 12:34
Risposta
QUOTA OPERATORE ECONOMICO
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000

€ 165,00

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