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Gara #4955

GARA S.U.A. 87/2026 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHÉ LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
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14/08/2026
Aperta
Servizi
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Bompiani stefano
Comune di Monte San Giovanni Campano

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

1
BCB5BF9145
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 87/2026 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHÉ LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHÉ LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
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Scadenze

07/09/2026 11:00
14/09/2026 10:00
14/09/2026 10:30

Allegati

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14/08/2026 10:09
1.54 MB

Chiarimenti

25/08/2026 15:17
Quesito #1
1.Si richiede un chiarimento in merito alla disciplina del compenso spettante al Concessionario prevista dall’art. 4 del Capitolato e, in particolare, in relazione agli oneri di riscossione di cui all’art. 803.
Al riguardo, si rileva una possibile incongruenza, verosimilmente riconducibile a un mero refuso, tra quanto previsto dal comma 5 e quanto espressamente disposto dal successivo comma 6 del medesimo articolo.
Il comma 6 stabilisce infatti che: “Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore moroso ed integralmente rimborsate al concessionario”. Tale previsione sembrerebbe riconoscere al Concessionario il rimborso integrale delle spese sostenute nell’ambito delle procedure di recupero e riscossione di cui all’art. 1 co. 803 lett. a) e b).
Tuttavia, al precedente comma 5, sono riconosciute al Concessionario esclusivamente le spese di notifica ed esecutive, di cui all’art. 803, lett. b), senza alcun esplicito riferimento agli oneri di riscossione di cui alla lett. a).
Si chiede pertanto di confermare che la mancata indicazione della lett. a) nel comma 5 sia da considerarsi un mero refuso, atteso che al comma 6, sono espressamente riconosciute al Concessionario “tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute”; pertanto non sembrerebbe coerente escludere gli oneri di riscossione previsti dall’art. 803, lett. a), che rappresentano anch’essi costi direttamente connessi all’attività di riscossione svolta.
In particolare, nell’ambito dell’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali a soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, il Concessionario è chiamato a svolgere direttamente le attività necessarie alla riscossione, sostenendone i relativi costi organizzativi e operativi e assumendo a proprio carico il rischio connesso al recupero delle somme dovute.
Ne consegue che gli oneri previsti dall’art.1 co. 803, lett. a) e b), costituiscono somme funzionalmente connesse all’attività di riscossione e destinate a ristorare i costi sostenuti dal soggetto che materialmente svolge tale attività.
A ulteriore conferma di tale interpretazione, si richiama la stessa formulazione del primo periodo dell’art. 4, secondo cui al Concessionario è riconosciuto l’aggio offerto in sede di gara “al netto degli oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive”.
Tale formulazione sembra infatti distinguere chiaramente l’aggio dagli oneri di riscossione e dalle spese di notifica ed esecutive, che non appaiono quindi qualificabili come componenti del compenso assoggettate all’aggio, bensì come somme ulteriori dovute a titolo di rimborso degli oneri e dei costi sostenuti dal Concessionario nell’espletamento dell’attività di riscossione.
Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di confermare che la mancata espressa previsione degli oneri di cui all’art. 803, lett. a), nel comma 5 dell’art. 4 sia da intendersi quale mero refuso e che tali oneri debbano essere riconosciuti al Concessionario, al pari delle spese e degli oneri di cui alla lett. b), trattandosi di costi connessi all’attività di riscossione e, come tali, espressamente esclusi dalla base cui applicare l’aggio.

2. Con riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.4 del Bando, si chiede di confermare se, ai fini della relativa dimostrazione, possano essere considerati servizi analoghi di riscossione riferiti a differenti tipologie di entrate e prestati nell’ambito di contratti distinti, ivi compresi contratti che prevedano separatamente la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada.
In particolare, si chiede di chiarire se sia necessario che ciascun singolo contratto presentato ai fini della dimostrazione del requisito ricomprenda congiuntamente tutte le tipologie di servizi sopra indicate, ovvero se possano essere presi in considerazione, anche cumulativamente, contratti distinti, ciascuno dei quali avente ad oggetto una o più delle predette tipologie di entrate, purché i relativi servizi siano stati eseguiti nel periodo previsto dal Bando.
Tale interpretazione appare altresì coerente con la formulazione del requisito e con il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, nel quale viene richiesto di indicare i “servizi analoghi a quelli della gara”, senza che sia espressamente previsto che ciascun singolo contratto debba ricomprendere congiuntamente tutte le tipologie di entrate oggetto dell’affidamento.


28/08/2026 13:08
Risposta
1 - a chiarimento dell'art. 4 del capitolato si conferma che si è trattato di un mero refuso e che pertanto deve intendersi comma 803 lettera a - b

2- Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.4, lett. v), del Disciplinare di gara, non è necessario che un unico contratto ricomprenda tutte le tipologie di riscossione oggetto dell’affidamento.

Sono pertanto ammissibili anche contratti distinti, purché la documentazione prodotta consenta di comprovare che l’operatore economico abbia gestito, in concessione, con buon esito, continuativamente e congiuntamente, tutti i servizi richiesti dalla procedura, ossia la riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente nonché delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

La possibilità di fare riferimento a contratti distinti è subordinata alle seguenti condizioni:

i servizi devono risultare svolti per ciascuno di almeno due Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Monte San Giovanni Campano;

le diverse prestazioni devono essere state eseguite congiuntamente e continuativamente nell’arco temporale rilevante, ossia nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando;

non è quindi sufficiente sommare esperienze riferite a servizi svolti separatamente, in periodi non sovrapposti o presso enti diversi, qualora da tale cumulo non emerga la gestione contemporanea dell’intero complesso di prestazioni richiesto per ciascuno dei due Comuni;

la comprova dovrà essere resa con certificati rilasciati dalle amministrazioni contraenti, ovvero con contratti e fatture quietanzate o documentazione bancaria, dai quali risultino con chiarezza oggetto, periodo ed effettiva esecuzione dei servizi.

Tale chiarimento è conforme al tenore letterale della lex specialis: il requisito richiede infatti la gestione “continuativamente e congiuntamente” di tutti i servizi, ma non prescrive che tale gestione debba necessariamente derivare da un solo titolo contrattuale. L’interpretazione indicata non modifica né integra la disciplina di gara, ma ne precisa l’applicazione in coerenza con il criterio letterale e sistematico delle clausole, salvaguardando affidamento, trasparenza e par condicio.

Resta fermo che l’indicazione, nella modulistica, di “servizi analoghi a quelli della gara” non vale a superare il requisito sostanziale previsto dal paragrafo 6.4, lett. v): occorre comunque dimostrare l’esperienza relativa al complesso dei servizi oggetto della procedura, nei termini sopra precisati.
31/08/2026 15:04
Quesito #2
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:



Relativamente al servizio di riscossione coattiva si chiede di conoscere l’ammontare dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva da affidare al concessionario nel corso del biennio contrattuale, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.



In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

03/09/2026 09:39
Risposta
Si comunica che, allo stato, l’Amministrazione non dispone di un prospetto consolidato dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva, articolato per tipologia di entrata, annualità e numero delle singole posizioni.

Pertanto, non è possibile fornire il dettaglio richiesto.

Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in ordine all’oggetto della concessione, avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative del Codice della strada, nonché al valore stimato della concessione per la durata contrattuale di due anni.

Gli importi riportati nella documentazione di gara costituiscono stime presunte, elaborate ai fini della determinazione del valore della concessione e dell’aggio posto a base di gara, e non costituiscono garanzia né impegno dell’Amministrazione circa l’effettivo ammontare, il numero, l’esigibilità o la tempistica di trasmissione dei carichi che saranno affidati al concessionario nel corso del rapporto contrattuale.

La presente risposta non modifica l’oggetto, il valore stimato, le condizioni di esecuzione né le modalità di formulazione dell’offerta previste dalla documentazione di gara.
01/09/2026 16:08
Quesito #3
Buongiorno,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Si chiede di confermare che gli oneri di riscossione previsti dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019, qualora effettivamente corrisposti dal contribuente, siano integralmente di spettanza del concessionario del servizio.Con riferimento al criterio di valutazione tecnica n. 6 "Fattore esperienziale", si chiede di chiarire quale sia il punteggio massimo effettivamente attribuibile, considerato che nella documentazione di gara risultano indicati sia il limite di 10 punti sia il limite di 5 punti.Si chiede di specificare se lo sportello fisico previsto dai documenti di gara debba essere istituito presso locali messi a disposizione dal Comune oppure se debba essere aperto e gestito direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in propri locali.Considerato che l'importo di € 1.606.961,06 indicato nei documenti di gara appare riferito all'incasso presunto utilizzato per la determinazione del valore dell'appalto, si chiede di conoscere l'ammontare complessivo effettivo dei crediti che si prevede di affidare alla riscossione coattiva nel corso della durata contrattuale, al fine di consentire una corretta valutazione economica e organizzativa del servizio.
01/09/2026 17:27
Risposta
Quesito 1 – Oneri di riscossione ex art. 1, comma 803, legge n. 160/2019

Si chiarisce che gli oneri di riscossione previsti dall’art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove effettivamente riscossi dal debitore, sono posti a carico di quest’ultimo nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla medesima disposizione.

Resta fermo che la relativa gestione contabile e il riversamento delle somme avverranno nel rispetto delle previsioni del capitolato speciale, del contratto di concessione e della normativa vigente.

Quesito 2 – Criterio n. 6 “Fattore esperienziale”

Si conferma che il punteggio massimo attribuibile per il criterio n. 6 è pari a 10 punti, con assegnazione di 1 punto per ciascun Comune nel quale risulti in corso la gestione congiunta in concessione dei servizi oggetto di gara, fino al predetto limite massimo.

Il riferimento al massimo di 5 punti contenuto nel paragrafo descrittivo del metodo di attribuzione dei punteggi deve intendersi quale refuso materiale. Resta pertanto prevalente la previsione della tabella dei criteri di valutazione, coerente con il punteggio tecnico complessivo massimo di 70 punti.

Quesito 3 – Sportello fisico

La documentazione di gara valorizza, nell’ambito dell’offerta tecnica, l’organizzazione del servizio di ricezione dell’utenza, cui è attribuito un punteggio massimo di 5 punti. Non risulta, tuttavia, prevista nel disciplinare l’obbligatoria messa a disposizione di locali comunali per l’istituzione dello sportello.

Pertanto, salvo le eventuali e specifiche previsioni contenute nel capitolato prestazionale, l’operatore economico dovrà organizzare e gestire l’eventuale sportello fisico con mezzi, personale e locali propri, senza ulteriori oneri per il Comune.

Quesito 4 – Ammontare dei crediti affidabili

L’importo di € 1.606.961,06 rappresenta l’incasso presunto e stimato per l’intera durata biennale della concessione, utilizzato per la determinazione del valore stimato della stessa; esso non costituisce l’ammontare nominale dei crediti iscritti a ruolo o affidabili alla riscossione coattiva.

Non è previsto un quantitativo minimo garantito né risulta disponibile. I flussi effettivamente affidati dipenderanno dalle posizioni creditorie che matureranno e saranno poste in riscossione dal Comune durante il rapporto concessorio. Ai fini della formulazione dell’offerta, gli operatori economici sono pertanto invitati a fare riferimento esclusivamente alle stime economiche pubblicate nella documentazione di gara.
02/09/2026 12:18
Quesito #4
Con riferimento al punto 3.2 del Disciplinare di gara (pag. 8), nel quale viene individuato quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione il CCNL H03A – Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, si chiede di chiarire se sia altresì ammessa l'applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – codice CNEL H011.
Si evidenzia che il CCNL H011 risulta individuato quale CCNL di riferimento in procedure di affidamento aventi ad oggetto servizi analoghi di riscossione coattiva delle entrate.
Il CCNL H03A e il CCNL H011 risultano entrambi ricondotti nell'Archivio CNEL al settore “Terziario e Servizi”, pur presentando differenti organizzazioni firmatarie.
Si rileva, inoltre, che il CCNL H011 – Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, presenta una diffusione significativamente maggiore: sulla base dei dati occupazionali CNEL/INPS-UNIEMENS disponibili per il 2025, risulta applicato a 2.555.539 lavoratori presso 374.564 datori di lavoro, rispetto ai 9.097 lavoratori e 1.163 datori di lavoro risultanti per il CCNL H03A (fonte archivio CCNL CNEL https://www.cnel.it/Archivio-Contratti).
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che possa essere applicato al personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura anche il CCNL H011 – Terziario, Distribuzione e Servizi, senza che la sua applicazione costituisca causa ostativa alla partecipazione, all'aggiudicazione o all'esecuzione della concessione.
In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

02/09/2026 12:47
Risposta
1. Il disciplinare di gara individua il CCNL H03A – CCNL intersettoriale: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo quale contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ai fini della determinazione del costo della manodopera.

2. Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.01 al medesimo decreto, l’operatore economico può applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello indicato nel disciplinare, incluso il CCNL H011 – Terziario, Distribuzione e Servizi, purché garantisca ai lavoratori impiegati nell’esecuzione della concessione tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal CCNL di riferimento.

3. L’appartenenza al medesimo settore CNEL ovvero la maggiore diffusione di un contratto collettivo non comportano, di per sé, l’automatica equivalenza delle tutele. La verifica deve essere condotta in concreto, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa richiamata.

4. Il concorrente che intenda applicare il CCNL H011 dovrà rendere in sede di offerta la dichiarazione di equivalenza prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e fornire, ove necessario o richiesto, gli elementi idonei a consentire la verifica ai sensi dell’art. 11, comma 4, e dell’Allegato I.01.

5. L’applicazione del CCNL H011 non costituisce causa autonoma di esclusione né ostativa alla partecipazione, all’aggiudicazione o all’esecuzione della concessione, fermo restando il positivo accertamento dell’equivalenza delle tutele e il rispetto degli ulteriori obblighi di gara, inclusi l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante della documentazione di gara.
03/09/2026 09:00
Quesito #5
Buongiorno, si chiede di indicare l'ammontare complessivo dei crediti da affidare, in termini sia di numero pratiche sia di importo nominale. Tale informazione è indispensabile per la formulazione dell'offerta economica, poiché i costi di gestione, sia fissi (ad esempio spese postali) sia variabili, dipendono direttamente dai volumi affidati. Inoltre, una stima basata esclusivamente su un presunto incasso non consente una corretta valutazione economica, non essendo chiari i criteri e le percentuali utilizzati per determinarla. La mancata indicazione di tali dati appare lesiva della possibilità di formulare un'offerta consapevole.

03/09/2026 09:44
Risposta
Si precisa che l’Amministrazione non dispone, allo stato, di un dato consolidato e certificato relativo all’ammontare complessivo dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva, né del correlato numero di posizioni, articolati per tipologia di entrata e annualità, suscettibile di essere posto a disposizione degli operatori economici ai fini della presente procedura.

La documentazione di gara indica il valore stimato e presunto della concessione per l’intera durata contrattuale di due anni, pari a € 176.765,71, al netto dell’IVA, determinato applicando l’aggio posto a base di gara dell’11% agli incassi presunti stimati per le tipologie di entrata oggetto dell’affidamento. Gli importi stimati degli incassi sono distintamente indicati nel disciplinare di gara per TARI, IMU/TASI e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Tali dati costituiscono gli elementi economici di riferimento per la formulazione dell’offerta e sono stati esposti nella documentazione di gara ai fini della quantificazione del valore stimato della concessione. Gli stessi hanno natura previsionale e non costituiscono garanzia, né impegno dell’Amministrazione, in ordine all’ammontare nominale dei carichi, al numero delle posizioni, alla loro esigibilità, agli incassi effettivamente conseguibili o ai tempi di trasmissione dei carichi al concessionario.

Resta fermo che l’offerta economica deve essere formulata mediante indicazione di un ribasso percentuale unico sull’aggio posto a base di gara, secondo le modalità previste dal disciplinare. Non sono previste modifiche all’oggetto della concessione, al valore stimato, alla durata contrattuale o alle modalità di remunerazione del concessionario.
07/09/2026 09:08
Quesito #6
Buongiorno, con riferimento al chiarimento fornito, si chiede di confermare se le previsioni di incasso indicate nella documentazione di gara e utilizzate ai fini della determinazione del valore stimato della concessione siano state desunte da risultati storici dell’Ente, sia con riferimento ai flussi affidati sia con riferimento alle percentuali di riscossione conseguite. Distinti saluti

07/09/2026 11:07
Risposta
Si precisa che le previsioni di incasso riportate nella documentazione di gara costituiscono valori stimati e presunti, elaborati dall’Amministrazione ai fini della determinazione del valore della concessione.

La documentazione di gara individua analiticamente i flussi stimati per le diverse tipologie di entrata affidate, per l’intera durata contrattuale, ma non reca l’indicazione del dettaglio delle serie storiche considerate né delle specifiche percentuali di riscossione conseguite nelle precedenti gestioni.

Resta fermo che il valore della concessione è stato determinato ai sensi dell’art. 179 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale stima del fatturato complessivo del concessionario per la durata del contratto, secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara. Gli importi indicati hanno pertanto natura previsionale e non costituiscono garanzia di un determinato livello di incasso.

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