Scaduto
Comune di Alatri
Gara #4992
GARA S.U.A. N° 90/2026 – procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport “G. Minnucci”, situato in località Chiappitto, e delle relative aree pertinenziali - Comune di Alatri- CIG BCCA5AD5A6Informazioni appalto
27/08/2026
Aperta
Servizi
€ 1.505.791,13
PATRIZI PATRIZIA
Categorie merceologiche
9261 - Servizi di gestione di impianti sportivi
Lotti
1
BCCA5AD5A6
Qualità prezzo
GARA S.U.A. N° 90 /2026 – procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport “G. Minnucci”, situato in località Chiappitto, e delle relative aree pertinenziali
GARA S.U.A. N° 90 /2026 – procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport “G. Minnucci”, situato in località Chiappitto, e delle relative aree pertinenziali
€ 708.220,00
€ 431.654,00
€ 0,00
Scadenze
24/09/2026 09:30
01/10/2026 10:00
01/10/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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3.73 MB | |
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2.31 MB | |
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1.59 MB |
Chiarimenti
11/09/2026 15:18
Quesito #1
Quesito – Gara S.U.A. N° 90/2026 – CIG BCCA5AD5A6
In relazione alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
1. Con riferimento al paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si richiede di chiarire:
a) se il richiamo al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, sia coerente con l'oggetto della concessione (gestione di impianto sportivo) o costituisca un refuso, con conseguente necessità di intendere il requisito riferito a servizi analoghi di gestione di impianti sportivi resi a favore di enti pubblici e/o privati, senza il vincolo del regolamento richiamato;
b) se l'importo di € 750.000,00 richiesto per i "servizi analoghi" debba essere riferito al valore delle concessioni/contratti pregressi (es. calcolato secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la presente concessione, quali la stima dei costi di gestione dell'impianto) ovvero al valore dei canoni concessori previsti nell'ambito di tali pregressi affidamenti;
c) a quale valore della presente concessione detto importo sia in ogni caso correlato (valore dei primi sei anni pari a € 708.220,00, valore complessivo pari a € 1.505.791,13, ovvero requisito autonomo e non proporzionato al valore posto a base di gara).
d) con quali modalità e documenti debba essere fornita la comprova del requisito qualora i "servizi analoghi" siano costituiti da concessioni di gestione di impianti sportivi analoghe alla presente, tenuto conto che i mezzi di prova indicati al medesimo paragrafo (fatture quietanzate, documenti bancari attestanti il pagamento da parte del committente) presuppongono una remunerazione diretta a carico dell'ente affidante, non coerente con lo schema concessorio, nel quale il concessionario trae i propri ricavi dalla gestione dell'impianto e corrisponde, se del caso, un canone all'ente concedente.
2. Con riferimento al paragrafo 4 "Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione", ove si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2021 in aggiunta alla disciplina generale in materia di partecipazione, si richiede di chiarire se la procedura sia aperta a qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 del disciplinare, ovvero se la partecipazione sia condizionata al possesso di specifici requisiti in relazione alla forma societaria;
3. Con riferimento al paragrafo "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione / Clausole sociali", si segnala che il documento "Allegato T – personale soggetto a passaggio di gestione", ivi richiamato quale fonte dei dati relativi al personale attualmente impiegato dal gestore uscente, non risulta presente tra gli atti di gara pubblicati sulla piattaforma. Si richiede la messa a disposizione di tale allegato, necessario ai fini della corretta quantificazione degli oneri connessi agli obblighi di stabilità occupazionale e della conseguente formulazione dell'offerta.
4. Paragrafo 6.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria". Il paragrafo richiede che il concorrente abbia maturato "un fatturato globale, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della procedura, pari ad almeno il valore stimato della concessione". Si richiede di chiarire se tale valore debba intendersi riferito:
· all'importo di € 708.220,00, corrispondente al valore della concessione per i primi sei anni, unico oggetto certo della presente procedura di affidamento; ovvero
· all'importo di € 1.505.791,13, corrispondente al valore complessivo massimo stimato della concessione per l'intera durata di dodici anni, comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori sei anni.
5. Paragrafi "Offerta tecnica" (Busta B) e "Offerta economica" (Busta C) – Piano Economico Finanziario. Si rileva che tra i documenti da inserire nella Busta B, a pena di esclusione, è previsto il "Piano Economico Finanziario asseverato da società di revisione legale iscritte nell'apposito registro dei revisori contabili o da revisori legali abilitati, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza" (lett. b), mentre il paragrafo "Offerta economica" (Busta C) richiede un documento denominato "Piano Economico Finanziario" redatto dall'operatore economico sulla base dell'offerta presentata, senza menzionare alcuna asseverazione, unitamente alla stima dei costi aziendali per la sicurezza e alla stima dei costi della manodopera.
Tenuto conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'offerta tecnica non deve contenere elementi che consentano di ricostruire, anche indirettamente, l'offerta economica prima della relativa apertura, a tutela del principio di segretezza e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici, si richiede di chiarire:
a) se l'inserimento del Piano Economico Finanziario asseverato e dei relativi dati di costo (manodopera, sicurezza) nella Busta B sia da intendersi quale refuso, con conseguente eliminazione di tale documentazione dal contenuto della Busta B;
b) in tal caso, se il Piano Economico Finanziario da presentare nella sola Busta C debba comunque essere asseverato da società di revisione legale o da revisore legale abilitato, come previsto per il documento richiesto in Busta B, ovvero se sia sufficiente che il documento sia semplicemente redatto dall'operatore economico, senza necessità di asseverazione, come letteralmente previsto dal paragrafo "Offerta economica";
c) in caso contrario – ossia laddove la previsione della Busta B non sia da intendersi quale refuso – quali misure siano adottate dalla Stazione appaltante per garantire che l'esame della Busta B, effettuato in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice prima dell'apertura della Busta C, non comporti la conoscenza anticipata, anche indiretta, di elementi dell'offerta economica.
In relazione alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
1. Con riferimento al paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si richiede di chiarire:
a) se il richiamo al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, sia coerente con l'oggetto della concessione (gestione di impianto sportivo) o costituisca un refuso, con conseguente necessità di intendere il requisito riferito a servizi analoghi di gestione di impianti sportivi resi a favore di enti pubblici e/o privati, senza il vincolo del regolamento richiamato;
b) se l'importo di € 750.000,00 richiesto per i "servizi analoghi" debba essere riferito al valore delle concessioni/contratti pregressi (es. calcolato secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la presente concessione, quali la stima dei costi di gestione dell'impianto) ovvero al valore dei canoni concessori previsti nell'ambito di tali pregressi affidamenti;
c) a quale valore della presente concessione detto importo sia in ogni caso correlato (valore dei primi sei anni pari a € 708.220,00, valore complessivo pari a € 1.505.791,13, ovvero requisito autonomo e non proporzionato al valore posto a base di gara).
d) con quali modalità e documenti debba essere fornita la comprova del requisito qualora i "servizi analoghi" siano costituiti da concessioni di gestione di impianti sportivi analoghe alla presente, tenuto conto che i mezzi di prova indicati al medesimo paragrafo (fatture quietanzate, documenti bancari attestanti il pagamento da parte del committente) presuppongono una remunerazione diretta a carico dell'ente affidante, non coerente con lo schema concessorio, nel quale il concessionario trae i propri ricavi dalla gestione dell'impianto e corrisponde, se del caso, un canone all'ente concedente.
2. Con riferimento al paragrafo 4 "Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione", ove si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2021 in aggiunta alla disciplina generale in materia di partecipazione, si richiede di chiarire se la procedura sia aperta a qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 del disciplinare, ovvero se la partecipazione sia condizionata al possesso di specifici requisiti in relazione alla forma societaria;
3. Con riferimento al paragrafo "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione / Clausole sociali", si segnala che il documento "Allegato T – personale soggetto a passaggio di gestione", ivi richiamato quale fonte dei dati relativi al personale attualmente impiegato dal gestore uscente, non risulta presente tra gli atti di gara pubblicati sulla piattaforma. Si richiede la messa a disposizione di tale allegato, necessario ai fini della corretta quantificazione degli oneri connessi agli obblighi di stabilità occupazionale e della conseguente formulazione dell'offerta.
4. Paragrafo 6.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria". Il paragrafo richiede che il concorrente abbia maturato "un fatturato globale, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della procedura, pari ad almeno il valore stimato della concessione". Si richiede di chiarire se tale valore debba intendersi riferito:
· all'importo di € 708.220,00, corrispondente al valore della concessione per i primi sei anni, unico oggetto certo della presente procedura di affidamento; ovvero
· all'importo di € 1.505.791,13, corrispondente al valore complessivo massimo stimato della concessione per l'intera durata di dodici anni, comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori sei anni.
5. Paragrafi "Offerta tecnica" (Busta B) e "Offerta economica" (Busta C) – Piano Economico Finanziario. Si rileva che tra i documenti da inserire nella Busta B, a pena di esclusione, è previsto il "Piano Economico Finanziario asseverato da società di revisione legale iscritte nell'apposito registro dei revisori contabili o da revisori legali abilitati, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza" (lett. b), mentre il paragrafo "Offerta economica" (Busta C) richiede un documento denominato "Piano Economico Finanziario" redatto dall'operatore economico sulla base dell'offerta presentata, senza menzionare alcuna asseverazione, unitamente alla stima dei costi aziendali per la sicurezza e alla stima dei costi della manodopera.
Tenuto conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'offerta tecnica non deve contenere elementi che consentano di ricostruire, anche indirettamente, l'offerta economica prima della relativa apertura, a tutela del principio di segretezza e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici, si richiede di chiarire:
a) se l'inserimento del Piano Economico Finanziario asseverato e dei relativi dati di costo (manodopera, sicurezza) nella Busta B sia da intendersi quale refuso, con conseguente eliminazione di tale documentazione dal contenuto della Busta B;
b) in tal caso, se il Piano Economico Finanziario da presentare nella sola Busta C debba comunque essere asseverato da società di revisione legale o da revisore legale abilitato, come previsto per il documento richiesto in Busta B, ovvero se sia sufficiente che il documento sia semplicemente redatto dall'operatore economico, senza necessità di asseverazione, come letteralmente previsto dal paragrafo "Offerta economica";
c) in caso contrario – ossia laddove la previsione della Busta B non sia da intendersi quale refuso – quali misure siano adottate dalla Stazione appaltante per garantire che l'esame della Busta B, effettuato in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice prima dell'apertura della Busta C, non comporti la conoscenza anticipata, anche indiretta, di elementi dell'offerta economica.
15/09/2026 13:10
Risposta
Quanto al primo quesito posto:
Riguardo alla lett. a), si precisa che trattasi di mero refuso.
Riguardo alla lett. b), si specifica che l’importo massimo delle concessioni si riferisce al totale calcolato con criteri analoghi a quelli utilizzati per la presente concessione, ovvero la stima dell’importo complessivo della concessione (ricavi).
Riguardo alla lett. c), si chiarisce che l’importo attiene al valore complessivo nei 12 anni stimati per la concessione del servizio, quindi pari a € 1.505.791,13.
Riguardo alla lett.d), si conferma che le modalità ed i documenti per la comprova dei requisiti dei servizi analoghi sono quelli esplicitati al paragrafo 6.3 del bando-disciplinare di gara.
In merito al quesito n°2:
Il paragrafo 4 del disciplinare di gara richiama “anche” tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2021, ai sensi del quale la gestione è affidata in via “preferenziale” a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ecc.
Pertanto, fermo restando che quanto indicato dalla norma citata è da intendersi esclusivamente quale mera preferenza e non quale divieto di partecipazione assoluto da parte di altri operatori economici, si chiarisce che la possibilità di partecipare alla presente procedura è estesa a tutti i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023.
In merito al quesito n°3:
Come comunicato dall’ente aggiudicatore, non vi è personale uscente da dover ricollocare..
In merito al quesito n°4:
Il fatturato globale si riferisce al valore complessivo massimo nei 12 anni.
In merito al quesito n°5:
Riguardo alla lett. a), si comunica che l’allegazione del PEF nella sezione dedicata all’offerta tecnica è un refuso.
A tutela del principio di segretezza e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici, il piano economico e finanziario da presentarsi ai sensi dell’art. 193 del vigente codice , deve essere inserito solamente all’interno dell’offerta economica, a pena di esclusione (cfr. paragrafo 16 del disciplinare di gara).
Riguardo alla lett. b), si precisa che il Piano Economico Finanziario da allegare nella sola Busta C relativa all’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere obbligatoriamente asseverato.
Riguardo alla lett. a), si precisa che trattasi di mero refuso.
Riguardo alla lett. b), si specifica che l’importo massimo delle concessioni si riferisce al totale calcolato con criteri analoghi a quelli utilizzati per la presente concessione, ovvero la stima dell’importo complessivo della concessione (ricavi).
Riguardo alla lett. c), si chiarisce che l’importo attiene al valore complessivo nei 12 anni stimati per la concessione del servizio, quindi pari a € 1.505.791,13.
Riguardo alla lett.d), si conferma che le modalità ed i documenti per la comprova dei requisiti dei servizi analoghi sono quelli esplicitati al paragrafo 6.3 del bando-disciplinare di gara.
In merito al quesito n°2:
Il paragrafo 4 del disciplinare di gara richiama “anche” tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 38/2021, ai sensi del quale la gestione è affidata in via “preferenziale” a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ecc.
Pertanto, fermo restando che quanto indicato dalla norma citata è da intendersi esclusivamente quale mera preferenza e non quale divieto di partecipazione assoluto da parte di altri operatori economici, si chiarisce che la possibilità di partecipare alla presente procedura è estesa a tutti i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023.
In merito al quesito n°3:
Come comunicato dall’ente aggiudicatore, non vi è personale uscente da dover ricollocare..
In merito al quesito n°4:
Il fatturato globale si riferisce al valore complessivo massimo nei 12 anni.
In merito al quesito n°5:
Riguardo alla lett. a), si comunica che l’allegazione del PEF nella sezione dedicata all’offerta tecnica è un refuso.
A tutela del principio di segretezza e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici, il piano economico e finanziario da presentarsi ai sensi dell’art. 193 del vigente codice , deve essere inserito solamente all’interno dell’offerta economica, a pena di esclusione (cfr. paragrafo 16 del disciplinare di gara).
Riguardo alla lett. b), si precisa che il Piano Economico Finanziario da allegare nella sola Busta C relativa all’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere obbligatoriamente asseverato.
22/09/2026 11:08
Quesito #2
Buongiorno con la presente siamo a porre i seguenti quesiti in merito alla emissione della polizza fidejussoria: 1) volevamo sapere se esiste un modello di riferimento per la predisposizione della stessa, in quanto la banca lo richiede espressamente ;
2) in merito alla durata di almeno 180 giorni, l'eventuale emissione della stessa per una durata di 360 giorni potrebbe essere motivo di esclusione).
In attesa di riscontro porgo distinti saluti .
Grazie
2) in merito alla durata di almeno 180 giorni, l'eventuale emissione della stessa per una durata di 360 giorni potrebbe essere motivo di esclusione).
In attesa di riscontro porgo distinti saluti .
Grazie
23/09/2026 15:35
Risposta
Si specifica che:
1) Gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193. La garanzia essere conforme allo schema tipo approvato col suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, come indicato al paragrafo n°9 del bando-disciplinare di gara
2) L'indicazione nel disciplinare della "durata di almeno 180 giorni" fissa una soglia minima di validità: pertanto, la costituzione della garanzia avente durata maggiore di 180 giorni non è motivo di esclusione.
1) Gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193. La garanzia essere conforme allo schema tipo approvato col suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, come indicato al paragrafo n°9 del bando-disciplinare di gara
2) L'indicazione nel disciplinare della "durata di almeno 180 giorni" fissa una soglia minima di validità: pertanto, la costituzione della garanzia avente durata maggiore di 180 giorni non è motivo di esclusione.
22/09/2026 11:30
Quesito #3
Nel disciplinare è riportata la seguente dicitura: ...essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui
all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
Per partecipare alla gara abbiamo costituito un'ATI. La fidejussione può essere intestata solo all'associazione principale?
Grazie
zio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui
all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
Per partecipare alla gara abbiamo costituito un'ATI. La fidejussione può essere intestata solo all'associazione principale?
Grazie
23/09/2026 15:36
Risposta
La polizza, conformemente alle disposizione del Codice dei contratti ed a quanto riportato nel disciplinare di gara, deve essere intestata a tutto il Raggruppamento.