Scaduto
Provincia di Frosinone
Gara #5036
GARA S.U.A.91/2026 "DAL LACERNO AL FIBRENO – Progetto di riqualificazione di infrastrutture stradali e realizzazione di piccole aree puntuali con funzioni socio-riabilitative-assistenziali" Comune di Campoli Appennino (capofila), in convenzione con i Comuni di Broccostella, Fontechiari, Pescosolido e Posta FibrenoInformazioni appalto
10/09/2026
Aperta
Lavori
€ 2.760.000,00
Bompiani stefano
Categorie merceologiche
452331 - Lavori di costruzione di strade e autostrade
Lotti
1
BCE96C2A24
Qualità prezzo
GARA S.U.A.91/2026 "DAL LACERNO AL FIBRENO – Progetto di riqualificazione di infrastrutture stradali e realizzazione di piccole aree puntuali con funzioni socio-riabilitative-assistenziali" Comune di Campoli Appennino (capofila), in convenzione con i Comuni di Broccostella, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno
GARA S.U.A.91/2026 "DAL LACERNO AL FIBRENO – Progetto di riqualificazione di infrastrutture stradali e realizzazione di piccole aree puntuali con funzioni socio-riabilitative-assistenziali" Comune di Campoli Appennino (capofila), in convenzione con i Comuni di Broccostella, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno
€ 2.672.496,30
€ 2.272.492,10
€ 87.503,70
Scadenze
01/10/2026 11:00
08/10/2026 10:00
08/10/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.66 MB | |
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Chiarimenti
10/09/2026 14:20
Quesito #2
In riferimento alla presente procedura si chiede:
1. conferma che le categorie scorporabili (OG 13, OG 10, OS 24) sono subappaltabili al 100 %, coprendo l'intero importo dell'appalto mediante il possesso della Categoria OG 3 IV^;
2. che è consentita la partecipazione alla procedura anche se in possesso di un codice ATECO diverso da quello indicato dal bando purché l'oggetto sociale, nonché l'elenco delle attività svolte dall'operatore economico risultino compatibili con l'oggetto dell'appalto;
3. che possono partecipare imprese che applicano CCNL F018;
4. di voler indicare i giorni e gli orari per poter effettuare il sopralluogo come previsto dal disciplinare di gara.
1. conferma che le categorie scorporabili (OG 13, OG 10, OS 24) sono subappaltabili al 100 %, coprendo l'intero importo dell'appalto mediante il possesso della Categoria OG 3 IV^;
2. che è consentita la partecipazione alla procedura anche se in possesso di un codice ATECO diverso da quello indicato dal bando purché l'oggetto sociale, nonché l'elenco delle attività svolte dall'operatore economico risultino compatibili con l'oggetto dell'appalto;
3. che possono partecipare imprese che applicano CCNL F018;
4. di voler indicare i giorni e gli orari per poter effettuare il sopralluogo come previsto dal disciplinare di gara.
10/09/2026 17:29
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa quanto segue.
Categorie scorporabili e subappalto.
Le categorie OG 13, OG 10 e OS 24 sono categorie scorporabili. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura mediante il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG 3, classifica IV, idonea a coprire l’intero importo dell’appalto, secondo quanto previsto dall’articolo 30 dell’Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
È consentito dichiarare il subappalto fino al 100% delle lavorazioni rientranti nelle predette categorie scorporabili, purché siano puntualmente indicate, in sede di offerta, le categorie, le lavorazioni e le relative percentuali da subappaltare. Restano fermi l’autorizzazione della Stazione appaltante, il possesso della qualificazione richiesta in capo al subappaltatore e il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione dell’appalto ovvero la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.
Codice ATECO.
Il codice ATECO indicato nella documentazione di gara non costituisce un autonomo requisito di partecipazione. Pertanto, la partecipazione è consentita anche a operatori economici in possesso di un diverso codice ATECO, a condizione che l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata risultino sostanzialmente coerenti con l’oggetto dell’appalto e che siano posseduti i requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis.
CCNL applicato.
Il disciplinare individua quale CCNL di riferimento il CCNL Edili Industria e Cooperative. È ammessa l’applicazione di un diverso CCNL, incluso il CCNL contraddistinto dal codice F018, purché l’operatore economico assicuri ai lavoratori impiegati nell’appalto tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla Stazione appaltante, secondo la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023 e all’Allegato I.01.
L’operatore economico dovrà pertanto dichiarare il CCNL applicato e produrre, ove richiesta in sede di verifica, idonea documentazione a comprova dell’equivalenza delle relative tutele.
Sopralluogo.
INDICAZIONE FORNITA NEGLI AVVISI PUBBLICI DELLA GARA
Categorie scorporabili e subappalto.
Le categorie OG 13, OG 10 e OS 24 sono categorie scorporabili. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura mediante il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG 3, classifica IV, idonea a coprire l’intero importo dell’appalto, secondo quanto previsto dall’articolo 30 dell’Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
È consentito dichiarare il subappalto fino al 100% delle lavorazioni rientranti nelle predette categorie scorporabili, purché siano puntualmente indicate, in sede di offerta, le categorie, le lavorazioni e le relative percentuali da subappaltare. Restano fermi l’autorizzazione della Stazione appaltante, il possesso della qualificazione richiesta in capo al subappaltatore e il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione dell’appalto ovvero la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.
Codice ATECO.
Il codice ATECO indicato nella documentazione di gara non costituisce un autonomo requisito di partecipazione. Pertanto, la partecipazione è consentita anche a operatori economici in possesso di un diverso codice ATECO, a condizione che l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata risultino sostanzialmente coerenti con l’oggetto dell’appalto e che siano posseduti i requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis.
CCNL applicato.
Il disciplinare individua quale CCNL di riferimento il CCNL Edili Industria e Cooperative. È ammessa l’applicazione di un diverso CCNL, incluso il CCNL contraddistinto dal codice F018, purché l’operatore economico assicuri ai lavoratori impiegati nell’appalto tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla Stazione appaltante, secondo la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023 e all’Allegato I.01.
L’operatore economico dovrà pertanto dichiarare il CCNL applicato e produrre, ove richiesta in sede di verifica, idonea documentazione a comprova dell’equivalenza delle relative tutele.
Sopralluogo.
INDICAZIONE FORNITA NEGLI AVVISI PUBBLICI DELLA GARA
17/09/2026 14:36
Quesito #4
Buonasera,
Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva che nell’Offerta Tecnica, al Criterio n. 2, è richiesta la presentazione della certificazione ISO 14001, da allegare alla medesima Offerta Tecnica.
Si chiede di chiarire se, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, la certificazione ISO 14001 debba essere allegata anche nella Busta Amministrativa, unitamente alle ulteriori certificazioni eventualmente possedute (quali, a titolo esemplificativo, la ISO 9001), necessarie per beneficiare delle relative riduzioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, si chiede di confermare se le certificazioni utilizzate ai fini della riduzione della garanzia provvisoria debbano essere inserite nella documentazione amministrativa, anche qualora una delle medesime certificazioni (nello specifico, la ISO 14001) sia già richiesta e allegata nell’Offerta Tecnica.
Cordiali saluti.
Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva che nell’Offerta Tecnica, al Criterio n. 2, è richiesta la presentazione della certificazione ISO 14001, da allegare alla medesima Offerta Tecnica.
Si chiede di chiarire se, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, la certificazione ISO 14001 debba essere allegata anche nella Busta Amministrativa, unitamente alle ulteriori certificazioni eventualmente possedute (quali, a titolo esemplificativo, la ISO 9001), necessarie per beneficiare delle relative riduzioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, si chiede di confermare se le certificazioni utilizzate ai fini della riduzione della garanzia provvisoria debbano essere inserite nella documentazione amministrativa, anche qualora una delle medesime certificazioni (nello specifico, la ISO 14001) sia già richiesta e allegata nell’Offerta Tecnica.
Cordiali saluti.
17/09/2026 15:29
Risposta
Si conferma che le certificazioni di cui il concorrente intenda avvalersi ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere indicate nella documentazione di gara e prodotte nella Busta amministrativa, unitamente alla garanzia provvisoria, salvo risultino già disponibili e verificabili tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Pertanto, la certificazione UNI EN ISO 14001, ove utilizzata anche per conseguire la riduzione della garanzia provvisoria, dovrà essere allegata nella Busta amministrativa, oltre a essere inserita nella Busta B – Offerta tecnica, nella quale è richiesta ai fini della valutazione del Criterio n. 2.
La produzione del medesimo certificato nelle due buste risponde a finalità diverse e autonome:
nella Busta amministrativa, ai fini della verifica della legittima applicazione della riduzione della garanzia provvisoria;
nella Busta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal Criterio n. 2.
Analoga modalità dovrà essere seguita per ogni altra certificazione eventualmente invocata per beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione UNI CEI ISO 9001, ferma restando la sussistenza dei presupposti normativi per la specifica riduzione richiesta.
Pertanto, la certificazione UNI EN ISO 14001, ove utilizzata anche per conseguire la riduzione della garanzia provvisoria, dovrà essere allegata nella Busta amministrativa, oltre a essere inserita nella Busta B – Offerta tecnica, nella quale è richiesta ai fini della valutazione del Criterio n. 2.
La produzione del medesimo certificato nelle due buste risponde a finalità diverse e autonome:
nella Busta amministrativa, ai fini della verifica della legittima applicazione della riduzione della garanzia provvisoria;
nella Busta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal Criterio n. 2.
Analoga modalità dovrà essere seguita per ogni altra certificazione eventualmente invocata per beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione UNI CEI ISO 9001, ferma restando la sussistenza dei presupposti normativi per la specifica riduzione richiesta.
17/09/2026 14:57
Quesito #5
Con la presente la scrivente impresa essendo in possesso della categoria OG 3 IV BIS, che compre l'intero importo dell'appalto; chiede se può partecipare, in quanto possiede la OG 3 che risulta essere la categoria prevalente per l'intero importo.
17/09/2026 15:33
Risposta
Si conferma che l’operatore economico in possesso di attestazione SOA nella categoria OG 3, classifica IV-bis, può partecipare alla procedura in forma singola, essendo tale qualificazione idonea a coprire l’intero importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 2.760.000,00.
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente singolo può partecipare qualora possieda i requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori; i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti possono essere soddisfatti con riferimento alla categoria prevalente.
Resta fermo che le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria potranno essere eseguite direttamente solo da operatori economici in possesso della relativa qualificazione. Qualora il concorrente non possieda le attestazioni SOA nelle categorie scorporabili indicate nella documentazione di gara, dovrà pertanto dichiarare, in sede di offerta, il ricorso al subappalto necessario/qualificante delle corrispondenti lavorazioni a favore di operatori qualificati, ovvero partecipare mediante raggruppamento temporaneo o avvalimento, nel rispetto della normativa e della lex specialis di gara.
Il concorrente dovrà, in ogni caso, rendere nella domanda di partecipazione e nel DGUE le dichiarazioni prescritte in ordine alle lavorazioni che intende affidare in subappalto. Il disciplinare richiede espressamente l’indicazione della percentuale, della categoria e delle lavorazioni da subappaltare.
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente singolo può partecipare qualora possieda i requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori; i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti possono essere soddisfatti con riferimento alla categoria prevalente.
Resta fermo che le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria potranno essere eseguite direttamente solo da operatori economici in possesso della relativa qualificazione. Qualora il concorrente non possieda le attestazioni SOA nelle categorie scorporabili indicate nella documentazione di gara, dovrà pertanto dichiarare, in sede di offerta, il ricorso al subappalto necessario/qualificante delle corrispondenti lavorazioni a favore di operatori qualificati, ovvero partecipare mediante raggruppamento temporaneo o avvalimento, nel rispetto della normativa e della lex specialis di gara.
Il concorrente dovrà, in ogni caso, rendere nella domanda di partecipazione e nel DGUE le dichiarazioni prescritte in ordine alle lavorazioni che intende affidare in subappalto. Il disciplinare richiede espressamente l’indicazione della percentuale, della categoria e delle lavorazioni da subappaltare.
18/09/2026 13:55
Quesito #6
Buonasera,
la sottoscrivente impresa chiede cortesemente la possibilità di posticipare la data di presentazione dell'offerta a causa di motivi tecnici.
Cordiali saluti.
la sottoscrivente impresa chiede cortesemente la possibilità di posticipare la data di presentazione dell'offerta a causa di motivi tecnici.
Cordiali saluti.
18/09/2026 14:57
Risposta
Gentile Operatore Economico con riferimento alla richiesta di posticipare il termine di presentazione dell’offerta per generici “motivi tecnici”, si comunica che non è possibile accogliere l’istanza, non essendo stati rappresentati né documentati specifici impedimenti oggettivi riferibili alla procedura o al funzionamento della piattaforma telematica.
Resta pertanto confermato il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del giorno 8 ottobre 2026
Resta pertanto confermato il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del giorno 8 ottobre 2026
23/09/2026 09:19
Quesito #7
Buongiorno,si chiede gentilmente se sia prevista una data entro la quale effettuare il sopralluogo.Si chiede inoltre di confermare che, una volta effettuato il sopralluogo, il soggetto interessato debba recarsi presso gli uffici del Comune di Campoli Appennino per consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo.Infine, si chiede cortesemente di indicare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di poter programmare la consegna della documentazione di sopralluogo.Ringraziando anticipatamente. Cordiali saluti
23/09/2026 11:07
Risposta
La dichiarazione di avvenuto sopralluogo costituisce documento obbligatorio da allegare alla documentazione di offerta, il sopralluogo dovrà essere necessariamente completato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato all'08 ottobre 2026.
In merito alle modalità di consegna della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, si conferma che, una volta terminato il sopralluogo, il soggetto che ha effettuato la visita dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Campoli Appennino e consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo
. Una copia sarà trattenuta dall'ufficio ricevente; l'altra sarà restituita al consegnante recante il timbro di ricevuta del Comune e dovrà essere allegata tra i documenti di gara.
COME RIPORTATO SUGLI AVVISI PUBBLICI DELLA PROCEDURA PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
MARTEDI E GIOVEDI DALE 09:00 ALLE 12:00 PREVIO ACCORDO CON IL RUP CONTATTO 338/6694845
In merito alle modalità di consegna della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, si conferma che, una volta terminato il sopralluogo, il soggetto che ha effettuato la visita dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Campoli Appennino e consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo
. Una copia sarà trattenuta dall'ufficio ricevente; l'altra sarà restituita al consegnante recante il timbro di ricevuta del Comune e dovrà essere allegata tra i documenti di gara.
COME RIPORTATO SUGLI AVVISI PUBBLICI DELLA PROCEDURA PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
MARTEDI E GIOVEDI DALE 09:00 ALLE 12:00 PREVIO ACCORDO CON IL RUP CONTATTO 338/6694845
23/09/2026 10:47
Quesito #8
Buongiorno,con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti.
1. L’impresa applica il CCNL EDILIZIA PICCOLA E MEDIE IMPRESE codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del D.L. n. 76/2020:F018. Si chiede gentilmente di conoscere il codice alfanumerico del CCNL applicato dalla s.a e inoltre di confermare se ai fini della partecipazione alla procedura sia necessario presentare la dichiarazione di equivalenza del CCNL e in caso affermativo in quale busta debba essere inserita (busta amministrativa o busta economica).
2. È previsto l’obbligo di indicare le quote relative alle assunzioni di occupazione femminile e giovanile? In caso affermativo, si chiede di specificare le percentuali richieste.
3. Si chiede di conoscere quale carattere sia preferibile utilizzare per la redazione dell’offerta tecnica (es. Calibri, Arial, Times New Roman, ecc.).
4. Si chiede conferma che ll'offerta tecnica oltre a essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, debba essere firmata anche da un tecnico abilitato. In caso affermativo, si chiede conferma che possa trattarsi di un ingegnere/architetto/geometra.
5. L’impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 CLASSIFICA III BIS e chiede se sia possibile ricorrere all’istituto dell'avvalimento con un’impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 CLASSIFICA V e procedere al subappalto al 100% della categoria OG13.
6.In merito a tutti i documenti richiesti per la predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede gentile conferma che ciascun documento in formato PDF debba essere sottoscritto digitalmente in formato P7M sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato e che successivamente tutti i documenti debbano essere inseriti in un’unica cartella ZIP, anch’essa sottoscritta digitalmente in formato P7M sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato, da caricare nell’unica sezione disponibile sul portale, denominata "BUSTA TECNICA"
7. Si chiede, inoltre, di chiarire le modalità di inserimento di tutti i documenti integrativi richiesti nell'offerta economica indicati a pagina 54 del disciplinare, considerato che nella sezione relativa all’offerta economica risultano disponibili solamente le seguenti tre cartelle:
“Giustificativi manodopera”;
“Offerta tempo”;
“Busta economica”.
Si chiede, pertanto, di indicare in quale delle suddette sezioni debbano essere caricati i documenti integrativi dell’offerta economica e se tali documenti debbano essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante, senza la firma del tecnico abilitato.Cordiali saluti
1. L’impresa applica il CCNL EDILIZIA PICCOLA E MEDIE IMPRESE codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del D.L. n. 76/2020:F018. Si chiede gentilmente di conoscere il codice alfanumerico del CCNL applicato dalla s.a e inoltre di confermare se ai fini della partecipazione alla procedura sia necessario presentare la dichiarazione di equivalenza del CCNL e in caso affermativo in quale busta debba essere inserita (busta amministrativa o busta economica).
2. È previsto l’obbligo di indicare le quote relative alle assunzioni di occupazione femminile e giovanile? In caso affermativo, si chiede di specificare le percentuali richieste.
3. Si chiede di conoscere quale carattere sia preferibile utilizzare per la redazione dell’offerta tecnica (es. Calibri, Arial, Times New Roman, ecc.).
4. Si chiede conferma che ll'offerta tecnica oltre a essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, debba essere firmata anche da un tecnico abilitato. In caso affermativo, si chiede conferma che possa trattarsi di un ingegnere/architetto/geometra.
5. L’impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 CLASSIFICA III BIS e chiede se sia possibile ricorrere all’istituto dell'avvalimento con un’impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 CLASSIFICA V e procedere al subappalto al 100% della categoria OG13.
6.In merito a tutti i documenti richiesti per la predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede gentile conferma che ciascun documento in formato PDF debba essere sottoscritto digitalmente in formato P7M sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato e che successivamente tutti i documenti debbano essere inseriti in un’unica cartella ZIP, anch’essa sottoscritta digitalmente in formato P7M sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato, da caricare nell’unica sezione disponibile sul portale, denominata "BUSTA TECNICA"
7. Si chiede, inoltre, di chiarire le modalità di inserimento di tutti i documenti integrativi richiesti nell'offerta economica indicati a pagina 54 del disciplinare, considerato che nella sezione relativa all’offerta economica risultano disponibili solamente le seguenti tre cartelle:
“Giustificativi manodopera”;
“Offerta tempo”;
“Busta economica”.
Si chiede, pertanto, di indicare in quale delle suddette sezioni debbano essere caricati i documenti integrativi dell’offerta economica e se tali documenti debbano essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante, senza la firma del tecnico abilitato.Cordiali saluti
23/09/2026 11:19
Risposta
1. CCNL applicato dalla Stazione Appaltante, codice alfanumerico e dichiarazione di equivalenza.
Il CCNL applicato dalla Stazione Appaltante è il CCNL EDILI Industria e Cooperative, sottoscritto da ANCE, alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e le organizzazioni sindacali di settore. CCNL Edilizia Industria e Cooperative (ANCE) H003
Qualora l'operatore economico applichi un CCNL diverso (codice F018 – CCNL Edilizia PMI), dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
2. Quote di occupazione femminile e giovanile.
Si comunica che la presente procedura di gara non introduce l'obbligo specifico di indicare quote di assunzione di lavoratori giovani e donne in offerta, non essendo tale clausola prevista dalla documentazione di gara. Si ricorda che i concorrenti con più di 50 dipendenti sono tenuti ad allegare, tra la documentazione amministrativa, copia del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 46 del D.Lgs. 198/2006, ove redatto e trasmesso prima della scadenza dell'offerta.
3. Carattere tipografico dell'offerta tecnica.
Il Disciplinare di gara prescrive esclusivamente che la documentazione dell'offerta tecnica sia redatta in carattere 12 con interlinea 1,5, su massimo 15 (quindici) fogli in formato A4. Non è indicato un tipo di font specifico; l'operatore è libero di adottare qualsiasi carattere tipografico, nel rispetto dei parametri dimensionali sopra indicati.
4. Firma del tecnico abilitato sull'offerta tecnica.
Si conferma che le relazioni tecniche illustrative costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da un tecnico abilitato. Il Disciplinare non specifica la categoria professionale, adottando la generica locuzione "tecnico abilitato"; si conferma pertanto che sono figure idonee un ingegnere, un architetto o un geometra, nell'ambito delle rispettive competenze di legge.
5. Avvalimento SOA OG3 e subappalto al 100% della categoria OG13.
L'avvalimento è espressamente ammesso per la categoria prevalente OG3. L'impresa in possesso di attestazione SOA OG3 Classifica III-bis può pertanto ricorrere all'avvalimento con un'ausiliaria in possesso di OG3 Classifica V, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e della relativa documentazione richiesta (contratto di avvalimento nativo digitale, DGUE dell'ausiliaria, attestazione SOA dell'ausiliaria).
La categoria OG13 – Opere di ingegneria naturalistica (Classifica II, € 504.266,55 pari al 18,27%) costituisce categoria scorporabile. Il subappalto di detta categoria è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, senza che il Disciplinare introduca limitazioni percentuali specifiche per le categorie diverse da quella prevalente. Il concorrente dovrà dichiarare espressamente, in sede di offerta le lavorazioni OG13 che intende subappaltare, specificandone la percentuale, pena il divieto di subappalto.
6. Formato digitale e modalità di firma dei documenti dell'offerta tecnica.
Il Disciplinare prevede che tutti gli elaborati grafici e le relazioni siano prodotti in formato PDF, firmati digitalmente e poi compressi in un file ZIP o RAR da caricare sulla piattaforma nella sezione "Busta Tecnica". Il formato specifico della firma digitale (CAdES/P7M ovvero PAdES) non è indicato dalla lex specialis; entrambi i formati sono validi ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Per eventuali ulteriori specifiche tecniche della piattaforma TuttoGare (es. modalità di firma della cartella ZIP), si invita l'operatore a contattare l'Help Desk di Studio Amica al Numero Verde 800 192 750.
7. Sezioni del portale per i documenti integrativi dell'offerta economica e regime delle firme.
I documenti integrativi dell'offerta economica (Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Quadro di raffronto e Dichiarazione di impegno per le migliorie) dovranno essere caricati nella sezione "Busta economica" della Piattaforma TuttoGare. Il ribasso temporale dovrà essere inserito esclusivamente nella sezione "Offerta tempo". La sezione "Giustificativi manodopera" è destinata ai giustificativi inerenti ai costi della manodopera.
Tutti i documenti dell'offerta economica devono essere sottoscritti dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda di partecipazione (di norma il legale rappresentante dell'impresa o soggetto con analoghi poteri).
Il CCNL applicato dalla Stazione Appaltante è il CCNL EDILI Industria e Cooperative, sottoscritto da ANCE, alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e le organizzazioni sindacali di settore. CCNL Edilizia Industria e Cooperative (ANCE) H003
Qualora l'operatore economico applichi un CCNL diverso (codice F018 – CCNL Edilizia PMI), dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
2. Quote di occupazione femminile e giovanile.
Si comunica che la presente procedura di gara non introduce l'obbligo specifico di indicare quote di assunzione di lavoratori giovani e donne in offerta, non essendo tale clausola prevista dalla documentazione di gara. Si ricorda che i concorrenti con più di 50 dipendenti sono tenuti ad allegare, tra la documentazione amministrativa, copia del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 46 del D.Lgs. 198/2006, ove redatto e trasmesso prima della scadenza dell'offerta.
3. Carattere tipografico dell'offerta tecnica.
Il Disciplinare di gara prescrive esclusivamente che la documentazione dell'offerta tecnica sia redatta in carattere 12 con interlinea 1,5, su massimo 15 (quindici) fogli in formato A4. Non è indicato un tipo di font specifico; l'operatore è libero di adottare qualsiasi carattere tipografico, nel rispetto dei parametri dimensionali sopra indicati.
4. Firma del tecnico abilitato sull'offerta tecnica.
Si conferma che le relazioni tecniche illustrative costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da un tecnico abilitato. Il Disciplinare non specifica la categoria professionale, adottando la generica locuzione "tecnico abilitato"; si conferma pertanto che sono figure idonee un ingegnere, un architetto o un geometra, nell'ambito delle rispettive competenze di legge.
5. Avvalimento SOA OG3 e subappalto al 100% della categoria OG13.
L'avvalimento è espressamente ammesso per la categoria prevalente OG3. L'impresa in possesso di attestazione SOA OG3 Classifica III-bis può pertanto ricorrere all'avvalimento con un'ausiliaria in possesso di OG3 Classifica V, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e della relativa documentazione richiesta (contratto di avvalimento nativo digitale, DGUE dell'ausiliaria, attestazione SOA dell'ausiliaria).
La categoria OG13 – Opere di ingegneria naturalistica (Classifica II, € 504.266,55 pari al 18,27%) costituisce categoria scorporabile. Il subappalto di detta categoria è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, senza che il Disciplinare introduca limitazioni percentuali specifiche per le categorie diverse da quella prevalente. Il concorrente dovrà dichiarare espressamente, in sede di offerta le lavorazioni OG13 che intende subappaltare, specificandone la percentuale, pena il divieto di subappalto.
6. Formato digitale e modalità di firma dei documenti dell'offerta tecnica.
Il Disciplinare prevede che tutti gli elaborati grafici e le relazioni siano prodotti in formato PDF, firmati digitalmente e poi compressi in un file ZIP o RAR da caricare sulla piattaforma nella sezione "Busta Tecnica". Il formato specifico della firma digitale (CAdES/P7M ovvero PAdES) non è indicato dalla lex specialis; entrambi i formati sono validi ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Per eventuali ulteriori specifiche tecniche della piattaforma TuttoGare (es. modalità di firma della cartella ZIP), si invita l'operatore a contattare l'Help Desk di Studio Amica al Numero Verde 800 192 750.
7. Sezioni del portale per i documenti integrativi dell'offerta economica e regime delle firme.
I documenti integrativi dell'offerta economica (Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Quadro di raffronto e Dichiarazione di impegno per le migliorie) dovranno essere caricati nella sezione "Busta economica" della Piattaforma TuttoGare. Il ribasso temporale dovrà essere inserito esclusivamente nella sezione "Offerta tempo". La sezione "Giustificativi manodopera" è destinata ai giustificativi inerenti ai costi della manodopera.
Tutti i documenti dell'offerta economica devono essere sottoscritti dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda di partecipazione (di norma il legale rappresentante dell'impresa o soggetto con analoghi poteri).
23/09/2026 11:31
Quesito #9
Il sopralluogo può essere effettuato da un socio e dipendente dell'azienda munito di delega da parte del legale rappresentante?
23/09/2026 12:30
Risposta
Il Disciplinare di gara, al punto 3.6.2, lett. b), individua tassativamente i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per conto dell'operatore economico offerente. In particolare, è espressamente previsto che il sopralluogo possa essere effettuato da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell'offerente, attualmente in carica (ivi incluso il legale rappresentante).Pertanto, si conferma che il sopralluogo può essere validamente effettuato da un socio-dipendente dell'impresa, munito di regolare delega sottoscritta dal legale rappresentante, in quanto tale soggetto soddisfa il requisito richiesto dalla lex specialis nella sua qualità di dipendente dell'offerente delegato. A tal fine, la delega dovrà essere redatta in forma scritta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con indicazione dell'identità del delegato e dei poteri conferiti ai fini del sopralluogo. Si ricorda, infine, che il Disciplinare vieta espressamente che lo stesso soggetto effettui il sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra loro.
23/09/2026 14:25
Quesito #10
Ringraziando per il cortese riscontro fornito alle richieste di chiarimento precedentemente formulate, con la presente si chiedono gentilmente i seguenti ulteriori chiarimenti, al fine di procedere correttamente alla predisposizione della documentazione di gara.
In merito al punto 1, si chiede cortesemente di specificare se il codice alfanumerico H003, indicato nella risposta ricevuta, sia da intendersi come un mero refuso e se, invece, il codice alfanumerico del CCNL applicato dalla Stazione Appaltante sia F012 e confermata la predisposizione della dichiarazione di equivalenza si chiede di conferma che la stessa vada inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA.
In merito al punto 6, si chiede gentilmente di specificare se, oltre ai singoli documenti in formato PDF, anche la cartella ZIP contenente la documentazione dell’offerta tecnica debba essere sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato.
In merito al punto 7, preso atto che i documenti integrativi indicati a pagina 54 del disciplinare, riguardando l’offerta economica, dovranno essere inseriti nella sezione “Busta economica”, si chiede cortesemente di confermare se anche per tali documenti sia possibile predisporre un’unica cartella ZIP, contenente tutta la documentazione richiesta, da caricare nella suddetta sezione.
Cordiali saluti.
In merito al punto 1, si chiede cortesemente di specificare se il codice alfanumerico H003, indicato nella risposta ricevuta, sia da intendersi come un mero refuso e se, invece, il codice alfanumerico del CCNL applicato dalla Stazione Appaltante sia F012 e confermata la predisposizione della dichiarazione di equivalenza si chiede di conferma che la stessa vada inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA.
In merito al punto 6, si chiede gentilmente di specificare se, oltre ai singoli documenti in formato PDF, anche la cartella ZIP contenente la documentazione dell’offerta tecnica debba essere sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante sia dal tecnico abilitato.
In merito al punto 7, preso atto che i documenti integrativi indicati a pagina 54 del disciplinare, riguardando l’offerta economica, dovranno essere inseriti nella sezione “Busta economica”, si chiede cortesemente di confermare se anche per tali documenti sia possibile predisporre un’unica cartella ZIP, contenente tutta la documentazione richiesta, da caricare nella suddetta sezione.
Cordiali saluti.
24/09/2026 15:02
Risposta
Si conferma che il codice alfanumerico “H003”, indicato nel precedente riscontro, è un refuso. Il codice alfanumerico del CCNL individuato dalla Stazione Appaltante è “F012”, relativo al CCNL Edili Industria e Cooperative, come previsto dalla documentazione di gara. L’operatore economico che applichi un diverso CCNL è tenuto a produrre la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale dichiarazione deve essere inserita nella Busta amministrativa, unitamente alla documentazione richiesta per la partecipazione.
2. Offerta tecnica – documentazione in formato ZIP/RAR
I documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dai soggetti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara. In particolare, le relazioni e gli elaborati per i quali il disciplinare richiede la firma del tecnico abilitato devono recare anche tale sottoscrizione. Non è richiesta un’ulteriore autonoma sottoscrizione digitale della cartella compressa in formato ZIP o RAR, che costituisce esclusivamente il contenitore informatico della documentazione. L’eventuale firma della cartella compressa non sostituisce in alcun caso le sottoscrizioni richieste sui singoli documenti contenuti nella Busta tecnica.
3. Offerta economica – caricamento della documentazione
Si conferma che tutta la documentazione richiesta per l’offerta economica può essere raccolta in un unico file compresso in formato ZIP o RAR e caricata nella sezione della piattaforma denominata “Busta economica”. Il file dovrà contenere tutti i documenti prescritti dal disciplinare per l’offerta economica, inclusi il Modello Offerta Economica, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi e le analisi delle migliorie, il quadro di raffronto e la dichiarazione di impegno relativa ai costi di adeguamento del progetto alle migliorie proposte. Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione dei singoli documenti da parte dei soggetti obbligati; la cartella ZIP/RAR non sostituisce le firme richieste sulla documentazione in essa contenuta.
2. Offerta tecnica – documentazione in formato ZIP/RAR
I documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dai soggetti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara. In particolare, le relazioni e gli elaborati per i quali il disciplinare richiede la firma del tecnico abilitato devono recare anche tale sottoscrizione. Non è richiesta un’ulteriore autonoma sottoscrizione digitale della cartella compressa in formato ZIP o RAR, che costituisce esclusivamente il contenitore informatico della documentazione. L’eventuale firma della cartella compressa non sostituisce in alcun caso le sottoscrizioni richieste sui singoli documenti contenuti nella Busta tecnica.
3. Offerta economica – caricamento della documentazione
Si conferma che tutta la documentazione richiesta per l’offerta economica può essere raccolta in un unico file compresso in formato ZIP o RAR e caricata nella sezione della piattaforma denominata “Busta economica”. Il file dovrà contenere tutti i documenti prescritti dal disciplinare per l’offerta economica, inclusi il Modello Offerta Economica, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi e le analisi delle migliorie, il quadro di raffronto e la dichiarazione di impegno relativa ai costi di adeguamento del progetto alle migliorie proposte. Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione dei singoli documenti da parte dei soggetti obbligati; la cartella ZIP/RAR non sostituisce le firme richieste sulla documentazione in essa contenuta.
23/09/2026 15:08
Quesito #11
Con riferimento a quanto indicato a pagina 51 della documentazione di gara, si chiedono chiarimenti in merito alla struttura della relazione da presentare.
In particolare, a pagina 51 viene indicato che la relazione dovrà essere articolata in 7 capitoli, tuttavia, alle pagine 46 e 47 risultano indicati 6 capitoli.
Si chiede pertanto di voler precisare quale sia la corretta articolazione della relazione da predisporre ai fini della presentazione dell’offerta.
Si chiede, inoltre, di chiarire se le schede tecniche richieste nell'offerta tecnica debbano essere ricomprese nel numero massimo di pagine previsto per la relazione oppure se le stesse possano essere presentate separatamente e, pertanto, non debbano essere conteggiate ai fini del limite di pagine previsto.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente per la disponibilità.
In particolare, a pagina 51 viene indicato che la relazione dovrà essere articolata in 7 capitoli, tuttavia, alle pagine 46 e 47 risultano indicati 6 capitoli.
Si chiede pertanto di voler precisare quale sia la corretta articolazione della relazione da predisporre ai fini della presentazione dell’offerta.
Si chiede, inoltre, di chiarire se le schede tecniche richieste nell'offerta tecnica debbano essere ricomprese nel numero massimo di pagine previsto per la relazione oppure se le stesse possano essere presentate separatamente e, pertanto, non debbano essere conteggiate ai fini del limite di pagine previsto.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente per la disponibilità.
24/09/2026 15:06
Risposta
1. Articolazione della relazione tecnica
Il riferimento ai sette capitoli contenuto a pagina 51 del disciplinare è da intendersi quale refuso materiale.
La relazione tecnica dovrà essere articolata in sei capitoli, corrispondenti ai sei criteri di valutazione dell’offerta tecnica individuati nella Tabella A.1:
1. Migliorie progettuali;
2. Sistema di gestione ambientale ISO 14001 / EMAS;
3. Proposte tecniche integrative e migliorative di lavorazioni finalizzate a una più efficiente gestione e utilizzo dell’opera;
4. Impiego di materiali e tecnologie costruttive;
5. Miglioramento della fruibilità dell’opera;
6. Organizzazione del cantiere.
L’offerta tempo non costituisce un capitolo della relazione tecnica, trattandosi di elemento quantitativo da inserire esclusivamente nella Busta economica – Busta C. Pertanto, l’offerta tempo non deve essere illustrata né anticipata nella Busta B.
2. Schede tecniche e limite dimensionale dell’offerta tecnica
Le schede tecniche richieste nell’ambito dell’offerta tecnica, e in particolare quelle riferite al criterio relativo all’impiego di materiali e tecnologie costruttive, possono essere prodotte quali allegati alla relazione tecnica e non concorrono al limite massimo di 15 cartelle in formato A4 previsto per la relazione illustrativa.
Le schede tecniche dovranno essere coerenti con le migliorie proposte, chiaramente riferibili al capitolo di pertinenza e prive di dati economici o di elementi dai quali possa risultare, anche indirettamente, l’offerta economica.
Resta fermo che il testo della relazione illustrativa, articolata nei sei capitoli sopra indicati, non potrà superare 15 cartelle in formato A4, con carattere 12 e interlinea 1,5. Gli eventuali elaborati grafici restano ammessi nei limiti stabiliti dal disciplinare. Il limite dimensionale indicato dal disciplinare si applica al testo della relazione; la documentazione tecnica allegata che non costituisce parte della relazione, incluse le schede tecniche, non rientra nel predetto conteggio.
Il riferimento ai sette capitoli contenuto a pagina 51 del disciplinare è da intendersi quale refuso materiale.
La relazione tecnica dovrà essere articolata in sei capitoli, corrispondenti ai sei criteri di valutazione dell’offerta tecnica individuati nella Tabella A.1:
1. Migliorie progettuali;
2. Sistema di gestione ambientale ISO 14001 / EMAS;
3. Proposte tecniche integrative e migliorative di lavorazioni finalizzate a una più efficiente gestione e utilizzo dell’opera;
4. Impiego di materiali e tecnologie costruttive;
5. Miglioramento della fruibilità dell’opera;
6. Organizzazione del cantiere.
L’offerta tempo non costituisce un capitolo della relazione tecnica, trattandosi di elemento quantitativo da inserire esclusivamente nella Busta economica – Busta C. Pertanto, l’offerta tempo non deve essere illustrata né anticipata nella Busta B.
2. Schede tecniche e limite dimensionale dell’offerta tecnica
Le schede tecniche richieste nell’ambito dell’offerta tecnica, e in particolare quelle riferite al criterio relativo all’impiego di materiali e tecnologie costruttive, possono essere prodotte quali allegati alla relazione tecnica e non concorrono al limite massimo di 15 cartelle in formato A4 previsto per la relazione illustrativa.
Le schede tecniche dovranno essere coerenti con le migliorie proposte, chiaramente riferibili al capitolo di pertinenza e prive di dati economici o di elementi dai quali possa risultare, anche indirettamente, l’offerta economica.
Resta fermo che il testo della relazione illustrativa, articolata nei sei capitoli sopra indicati, non potrà superare 15 cartelle in formato A4, con carattere 12 e interlinea 1,5. Gli eventuali elaborati grafici restano ammessi nei limiti stabiliti dal disciplinare. Il limite dimensionale indicato dal disciplinare si applica al testo della relazione; la documentazione tecnica allegata che non costituisce parte della relazione, incluse le schede tecniche, non rientra nel predetto conteggio.
24/09/2026 11:09
Quesito #12
Con riferimento alla procedura in oggetto, si rileva che al paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara viene indicato tra la documentazione da presentare il “Modello 2 – dichiarazione sopralluogo”. Tuttavia, tra gli allegati messi a disposizione della procedura non risulta presente tale modello, mentre risulta disponibile il documento denominato “07-modello attestato di sopralluogo autonomo”.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il documento “07-modello attestato di sopralluogo autonomo” debba intendersi sostitutivo del richiamato “Modello 2 – dichiarazione sopralluogo”; oppure se trattasi di un refuso e debba essere reso disponibile il modello corretto;quale sia, in definitiva, il documento da allegare in sede di presentazione dell’offerta ai fini della dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il documento “07-modello attestato di sopralluogo autonomo” debba intendersi sostitutivo del richiamato “Modello 2 – dichiarazione sopralluogo”; oppure se trattasi di un refuso e debba essere reso disponibile il modello corretto;quale sia, in definitiva, il documento da allegare in sede di presentazione dell’offerta ai fini della dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
24/09/2026 15:10
Risposta
Il riferimento al "Modello 2 – Dichiarazione Sopralluogo" contenuto al paragrafo 3.4 del disciplinare di gara è da intendersi quale refuso materiale limitatamente alla denominazione del modello.
Il documento correttamente denominato e reso disponibile tra gli allegati della procedura è il documento "07 – Modello attestato di sopralluogo autonomo", che deve intendersi sostitutivo a tutti gli effetti del richiamato "Modello 2 – Dichiarazione Sopralluogo". La divergenza tra le due denominazioni è esclusivamente frutto di errore materiale in sede di redazione del disciplinare, non incidendo in alcun modo sul contenuto e sulle modalità di utilizzo del modello.
Il sopralluogo deve essere svolto con le modalità indicate al paragrafo 3.6.3 del disciplinare. Al termine della visita, il soggetto che ha effettuato il sopralluogo è tenuto a consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso gli uffici del Comune di Campoli Appennino (Comune capofila). Una copia sarà trattenuta dall'ufficio; l'altra sarà riconsegnata con timbro di ricevuta del Comune e costituirà l'attestazione da allegare alla documentazione di gara.
Il documento da produrre in sede di partecipazione è la copia del modello "07 – Modello attestato di sopralluogo autonomo" recante il timbro di ricevuta del Comune di Campoli Appennino, da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa.
Il documento correttamente denominato e reso disponibile tra gli allegati della procedura è il documento "07 – Modello attestato di sopralluogo autonomo", che deve intendersi sostitutivo a tutti gli effetti del richiamato "Modello 2 – Dichiarazione Sopralluogo". La divergenza tra le due denominazioni è esclusivamente frutto di errore materiale in sede di redazione del disciplinare, non incidendo in alcun modo sul contenuto e sulle modalità di utilizzo del modello.
Il sopralluogo deve essere svolto con le modalità indicate al paragrafo 3.6.3 del disciplinare. Al termine della visita, il soggetto che ha effettuato il sopralluogo è tenuto a consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso gli uffici del Comune di Campoli Appennino (Comune capofila). Una copia sarà trattenuta dall'ufficio; l'altra sarà riconsegnata con timbro di ricevuta del Comune e costituirà l'attestazione da allegare alla documentazione di gara.
Il documento da produrre in sede di partecipazione è la copia del modello "07 – Modello attestato di sopralluogo autonomo" recante il timbro di ricevuta del Comune di Campoli Appennino, da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa.
24/09/2026 15:56
Quesito #13
Buongiorno,
in riferimento alla presente procedura, ai fini del rilascio della garanzia provvisoria di cui al punto 3.6.1 del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare la possibilità di beneficiare delle riduzioni dell'importo della garanzia previste all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'operatore sia in possesso delle relative certificazioni.
In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
in riferimento alla presente procedura, ai fini del rilascio della garanzia provvisoria di cui al punto 3.6.1 del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare la possibilità di beneficiare delle riduzioni dell'importo della garanzia previste all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'operatore sia in possesso delle relative certificazioni.
In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
25/09/2026 09:54
Risposta
Garanzia provvisoria e riduzioni ex art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023
Si conferma che, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria, è ammesso il beneficio delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché l’operatore economico sia in possesso dei relativi requisiti e ne dia idonea documentazione in sede di presentazione dell’offerta.
L’importo base della garanzia provvisoria è stabilito dal disciplinare nella misura dell’1% dell’importo complessivo dell’appalto, pari a euro 27.600,00. Su tale importo possono applicarsi, ricorrendone i presupposti, le riduzioni previste dalla citata disposizione normativa, incluse quelle connesse alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, alla qualificazione come micro, piccola o media impresa e alla garanzia emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso il soggetto emittente.
Le riduzioni sono applicate secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 8, del Codice; in caso di cumulo, ciascuna riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo risultante dall’applicazione della riduzione precedente. L’operatore economico dovrà pertanto dichiarare il possesso dei requisiti invocati e allegare la documentazione comprovante.
Resta fermo che l’eventuale riduzione correlata a ulteriori certificazioni o marchi ai sensi dell’Allegato II.13 al Codice può operare esclusivamente nei limiti e alle condizioni espressamente individuati nella documentazione di gara
Si conferma che, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria, è ammesso il beneficio delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché l’operatore economico sia in possesso dei relativi requisiti e ne dia idonea documentazione in sede di presentazione dell’offerta.
L’importo base della garanzia provvisoria è stabilito dal disciplinare nella misura dell’1% dell’importo complessivo dell’appalto, pari a euro 27.600,00. Su tale importo possono applicarsi, ricorrendone i presupposti, le riduzioni previste dalla citata disposizione normativa, incluse quelle connesse alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, alla qualificazione come micro, piccola o media impresa e alla garanzia emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso il soggetto emittente.
Le riduzioni sono applicate secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 8, del Codice; in caso di cumulo, ciascuna riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo risultante dall’applicazione della riduzione precedente. L’operatore economico dovrà pertanto dichiarare il possesso dei requisiti invocati e allegare la documentazione comprovante.
Resta fermo che l’eventuale riduzione correlata a ulteriori certificazioni o marchi ai sensi dell’Allegato II.13 al Codice può operare esclusivamente nei limiti e alle condizioni espressamente individuati nella documentazione di gara
24/09/2026 17:18
Quesito #14
è possibile subappaltare al 100% le categorie OG10 - OG13- OS24 essendo la ns impresa in possesso della sola categoria OG3 classifica III-BIS e volendo ricorrere all'istituto di avvalimento per arrivare alla classifica OG3 richiesta?
25/09/2026 12:34
Risposta
Si conferma che l’operatore economico in possesso della sola attestazione SOA OG3, classifica III-bis, può partecipare alla procedura ricorrendo all’avvalimento per conseguire la qualificazione richiesta nella categoria prevalente OG3, classifica IV, nel rispetto dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e delle specifiche prescrizioni del disciplinare. Il contratto di avvalimento dovrà indicare puntualmente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione per l’intera durata dell’appalto; dovranno inoltre essere prodotti la relativa attestazione SOA dell’ausiliaria e le dichiarazioni previste. È ammesso il ricorso al subappalto necessario (o qualificante) per l’integrale esecuzione delle categorie scorporabili OG10, OG13 e OS24, qualora l’offerente non disponga delle corrispondenti qualificazioni. Tale facoltà è coerente con la disciplina di gara, che qualifica dette categorie come scorporabili e prevede espressamente l’ammissibilità del subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, l’operatore economico dovrà rendere una dichiarazione chiara, espressa e inequivoca di voler ricorrere al subappalto necessario per sopperire alla carenza di qualificazione nelle suddette categorie, specificando per ciascuna categoria le lavorazioni e la percentuale da subappaltare. Il subappaltatore dovrà essere qualificato per le lavorazioni affidategli e non dovrà essere interessato da cause di esclusione. Resta fermo l’obbligo dell’aggiudicatario di eseguire direttamente le lavorazioni della categoria prevalente OG3, nei limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il quale vieta di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il ricorso all’avvalimento per la qualificazione OG3 non esonera l’operatore economico dall’effettivo impiego, in fase esecutiva, delle risorse dell’impresa ausiliaria oggetto del relativo contratto
24/09/2026 18:07
Quesito #15
La polizza deve essere intestata all'Ente Aggiudicatore Comune di Campoli Appennino oppure alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone. Si resta in attesa
25/09/2026 12:44
Risposta
Servizio di Tesoreria (Bonifico Bancario)
Istituto di Credito: Banca del Credito Cooperativo (BCC) – Agenzia di SoraIBAN: IT 18 Q 08327 74600 0000 0000 5064
Intestazione: Comune di Campoli Appennino – Servizio Tesoreria
Istituto di Credito: Banca del Credito Cooperativo (BCC) – Agenzia di SoraIBAN: IT 18 Q 08327 74600 0000 0000 5064
Intestazione: Comune di Campoli Appennino – Servizio Tesoreria
25/09/2026 09:47
Quesito #16
Buongiorno, in riferimento a quanto previsto a pagina 54 del disciplinare di gara, e in particolare alla documentazione da produrre nell’ambito dell’offerta economica, con la presente siamo a chiedere gentilmente conferma in merito alla modalità di predisposizione dei seguenti documenti:
-copia del computo metrico di progetto e delle migliorie.
-copia dell’elenco prezzi e analisi di progetto e delle migliorie.
-quadro di raffronto tra il progetto posto a base di gara e il progetto con le migliorie offerte.
Nello specifico, si chiede di confermare se i suddetti documenti debbano essere redatti in forma estimativa con la relativa indicazione dei prezzi ed importi. Cordiali saluti.
-copia del computo metrico di progetto e delle migliorie.
-copia dell’elenco prezzi e analisi di progetto e delle migliorie.
-quadro di raffronto tra il progetto posto a base di gara e il progetto con le migliorie offerte.
Nello specifico, si chiede di confermare se i suddetti documenti debbano essere redatti in forma estimativa con la relativa indicazione dei prezzi ed importi. Cordiali saluti.
25/09/2026 12:49
Risposta
I tre documenti oggetto del quesito, destinati alla Busta C – Offerta Economica, devono essere redatti in forma estimativa, con l'indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici.
Viceversa, il computo metrico da inserire nella Busta B – Offerta Tecnica deve essere obbligatoriamente non estimativo e privo di qualsiasi indicazione economica, pena l'esclusione dalla procedura.
Si richiama l'attenzione degli operatori sul divieto assoluto di inserire nella Busta B elementi tali da rendere palese la componente economica dell'offerta, nonché sull'obbligo, a pena di esclusione, di produrre nella Busta C i documenti estimativi sopra descritti
Viceversa, il computo metrico da inserire nella Busta B – Offerta Tecnica deve essere obbligatoriamente non estimativo e privo di qualsiasi indicazione economica, pena l'esclusione dalla procedura.
Si richiama l'attenzione degli operatori sul divieto assoluto di inserire nella Busta B elementi tali da rendere palese la componente economica dell'offerta, nonché sull'obbligo, a pena di esclusione, di produrre nella Busta C i documenti estimativi sopra descritti
25/09/2026 10:58
Quesito #17
Buongiorno,
in riferimento alla presente procedura, relativamente alla dichiarazione "06_Modello Dichiarazione titolare effettivo" si chiede di confermare che la dicitura "[..]presentazione del modello "e secondo quanto disposto dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, di cui alla Circolare del MEF n. 30 dell’11 agosto 20222, sia da considerarsi un refuso e pertanto debba essere depennata dal modello, in quanto l'appalto in oggetto, è finanziato dai fondi previsti all'art. 2.4 del Disciplinare di gara.
In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
in riferimento alla presente procedura, relativamente alla dichiarazione "06_Modello Dichiarazione titolare effettivo" si chiede di confermare che la dicitura "[..]presentazione del modello "e secondo quanto disposto dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, di cui alla Circolare del MEF n. 30 dell’11 agosto 20222, sia da considerarsi un refuso e pertanto debba essere depennata dal modello, in quanto l'appalto in oggetto, è finanziato dai fondi previsti all'art. 2.4 del Disciplinare di gara.
In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
25/09/2026 12:39
Risposta
modello editabile si conferma che l'appalto in oggetto, è finanziato dai fondi previsti all'art. 2.4 del Disciplinare di gara.
29/09/2026 08:47
Quesito #18
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede un chiarimento in merito all’intestazione della garanzia fideiussoria. In particolare, si chiede di confermare se la fideiussione debba essere intestata al Comune di Campoli Appennino, in qualità di Ente beneficiario, oppure alla Provincia di Frosinone, in qualità di Stazione Appaltante.
Ringraziando anticipatamente per il chiarimento, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede un chiarimento in merito all’intestazione della garanzia fideiussoria. In particolare, si chiede di confermare se la fideiussione debba essere intestata al Comune di Campoli Appennino, in qualità di Ente beneficiario, oppure alla Provincia di Frosinone, in qualità di Stazione Appaltante.
Ringraziando anticipatamente per il chiarimento, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti
29/09/2026 09:41
Risposta
Servizio di Tesoreria (Bonifico Bancario)
Istituto di Credito: Banca del Credito Cooperativo (BCC) – Agenzia di SoraIBAN: IT 18 Q 08327 74600 0000 0000 5064
Intestazione: Comune di Campoli Appennino – Servizio Tesoreria
Istituto di Credito: Banca del Credito Cooperativo (BCC) – Agenzia di SoraIBAN: IT 18 Q 08327 74600 0000 0000 5064
Intestazione: Comune di Campoli Appennino – Servizio Tesoreria
29/09/2026 09:32
Quesito #19
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara, si chiede un chiarimento in merito al sopralluogo previsto dal disciplinare di gara.
In particolare, al punto 3.6.2 del disciplinare viene indicato che il sopralluogo è “obbligatorio”, specificando altresì che lo stesso deve essere effettuato in forma “non assistita e non attestata dalla Stazione Appaltante”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se:
il sopralluogo debba essere necessariamente effettuato dall’operatore economico ai fini della partecipazione alla gara e, conseguentemente, la relativa dichiarazione di avvenuto sopralluogo debba essere allegata alla documentazione amministrativa, oppure, considerato che il sopralluogo è autonomo, sia sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di dichiarazione previsto dal disciplinare, senza che sia necessario effettuare materialmente il sopralluogo.
Si chiede inoltre di chiarire, nel caso in cui il sopralluogo sia effettivamente obbligatorio, se la copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, timbrata per ricevuta dal Comune di Campoli Appennino, costituisca documento indispensabile ai fini dell’ammissione alla procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara, si chiede un chiarimento in merito al sopralluogo previsto dal disciplinare di gara.
In particolare, al punto 3.6.2 del disciplinare viene indicato che il sopralluogo è “obbligatorio”, specificando altresì che lo stesso deve essere effettuato in forma “non assistita e non attestata dalla Stazione Appaltante”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se:
il sopralluogo debba essere necessariamente effettuato dall’operatore economico ai fini della partecipazione alla gara e, conseguentemente, la relativa dichiarazione di avvenuto sopralluogo debba essere allegata alla documentazione amministrativa, oppure, considerato che il sopralluogo è autonomo, sia sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di dichiarazione previsto dal disciplinare, senza che sia necessario effettuare materialmente il sopralluogo.
Si chiede inoltre di chiarire, nel caso in cui il sopralluogo sia effettivamente obbligatorio, se la copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, timbrata per ricevuta dal Comune di Campoli Appennino, costituisca documento indispensabile ai fini dell’ammissione alla procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
29/09/2026 09:57
Risposta
Il sopralluogo deve essere materialmente effettuato dall'operatore economico, da uno dei soggetti abilitati dal Disciplinare. Non è sufficiente la sola sottoscrizione del modello dichiarativo in assenza della visita in loco. La dichiarazione attesta un'attività reale e preesistente; una dichiarazione mendace su un sopralluogo non effettuato esporrebbe l'operatore a conseguenze escludenti per falsa dichiarazione La copia della dichiarazione timbrata per ricevuta dal Comune di Campoli Appennino costituisce il documento richiesto dal Disciplinare da allegare alla documentazione amministrativa di gara. La sua assenza, in un contesto di sopralluogo non assistito e non attestato d'ufficio, non può essere sanata tramite il meccanismo di cui all'art. 62195 del Disciplinare (valevole per il solo caso di accertamento d'ufficio del sopralluogo assistito) e, pertanto, è da considerarsi documento indispensabile ai fini dell'ammissione alla procedura
COME RIPORTATO SUGLI AVVISI PUBBLICI DELLA PROCEDURA PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
MARTEDI E GIOVEDI DALE 09:00 ALLE 12:00 PREVIO ACCORDO CON IL RUP CONTATTO 338/6694845
COME RIPORTATO SUGLI AVVISI PUBBLICI DELLA PROCEDURA PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
MARTEDI E GIOVEDI DALE 09:00 ALLE 12:00 PREVIO ACCORDO CON IL RUP CONTATTO 338/6694845
29/09/2026 12:57
Quesito #20
Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti.
1. Incidenza OG3. A pag. 15 del disciplinare è indicato 76,5% (di cui 18% manodopera), in tabella
68,38%. Qual è il dato corretto?
2. Manodopera. I €400.004,20 comprendono €37.223,60 relativi agli oneri di sicurezza (elaborato
R.08). Qual è l'importo di manodopera dei lavori ai fini dell'art. 41 c. 14 e della verifica di
anomalia?
3. Cls drenante N.P.01. È ammesso un prodotto equivalente confezionato in impianto (≥15 MPa,
≥100 mm/min, EPD) al posto di quello in sacchi? Se proposto come miglioria, va trattato come
voce «AGG»?
4. Forma dell'appalto. Il computo è intestato «lavori a misura», il bando e il CSA dicono «a corpo».
Confermate a corpo e le aliquote per la contabilizzazione?
5. Refusi. Al par. 4.1 la Busta B è chiamata «Busta Economica» e al 5.2.1 il prezzo vale 10 punti
invece di 20. Confermate Busta B = offerta tecnica e prezzo = 20 punti?
6. Migliorie. Il criterio 1 esclude opere aggiuntive, il criterio 3 parla di «proposte integrative». Nel
criterio 3 le opere aggiuntive sono ammesse?
7. ISO 14001 in RTI. Basta la certificazione della sola mandataria?
8. CAM applicabili. La relazione CAM richiama solo i CAM edilizia (DM 23/06/2022). Per strade e
marciapiedi valgono anche i CAM strade (DM 05/08/2024)? In esecuzione quali requisiti su
conglomerati e calcestruzzi saranno verificati dalla DL?
Ringrazio e saluto cordialmente.
1. Incidenza OG3. A pag. 15 del disciplinare è indicato 76,5% (di cui 18% manodopera), in tabella
68,38%. Qual è il dato corretto?
2. Manodopera. I €400.004,20 comprendono €37.223,60 relativi agli oneri di sicurezza (elaborato
R.08). Qual è l'importo di manodopera dei lavori ai fini dell'art. 41 c. 14 e della verifica di
anomalia?
3. Cls drenante N.P.01. È ammesso un prodotto equivalente confezionato in impianto (≥15 MPa,
≥100 mm/min, EPD) al posto di quello in sacchi? Se proposto come miglioria, va trattato come
voce «AGG»?
4. Forma dell'appalto. Il computo è intestato «lavori a misura», il bando e il CSA dicono «a corpo».
Confermate a corpo e le aliquote per la contabilizzazione?
5. Refusi. Al par. 4.1 la Busta B è chiamata «Busta Economica» e al 5.2.1 il prezzo vale 10 punti
invece di 20. Confermate Busta B = offerta tecnica e prezzo = 20 punti?
6. Migliorie. Il criterio 1 esclude opere aggiuntive, il criterio 3 parla di «proposte integrative». Nel
criterio 3 le opere aggiuntive sono ammesse?
7. ISO 14001 in RTI. Basta la certificazione della sola mandataria?
8. CAM applicabili. La relazione CAM richiama solo i CAM edilizia (DM 23/06/2022). Per strade e
marciapiedi valgono anche i CAM strade (DM 05/08/2024)? In esecuzione quali requisiti su
conglomerati e calcestruzzi saranno verificati dalla DL?
Ringrazio e saluto cordialmente.
29/09/2026 13:36
Risposta
Quesito: Nel Disciplinare di gara si riscontra una difformità tra il dato riportato a pag. 15 (76,5%, di cui 18% manodopera) e quello indicato nella tabella riepilogativa delle categorie (68,38%). Si chiede quale sia il dato corretto.
Risposta: Entrambi i valori sono corretti, ma si riferiscono a basi di computo differenti:
Il valore del 68,38% rappresenta l'incidenza della categoria OG3 sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 87.503,70 non ribassabili), ed è il dato riportato nella tabella riepilogativa delle categorie di cui al par. 2.3 del Disciplinare.
Il valore del 76,5% rappresenta l'incidenza della categoria OG3 calcolata sul solo importo dei lavori soggetti a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza non ribassabili, ed è il dato rilevante ai fini della qualificazione SOA e delle regole in materia di subappalto.
Ai fini della partecipazione e della qualificazione si utilizza pertanto il valore del 76,5%; ai fini della composizione del quadro economico complessivo è indicativo il valore del 68,38%.
Quesito: L'importo della manodopera indicato negli atti di gara è pari a € 400.004,20 e comprende € 37.223,60 relativi agli oneri di sicurezza del personale (elaborato R.08). Si chiede quale sia l'importo della manodopera rilevante ai fini dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e della verifica di anomalia.
Risposta: Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e da indicare nell'offerta economica — non soggetto a ribasso — è pari a € 400.004,20. Tale importo comprende gli oneri di sicurezza del personale (€ 37.223,60) afferenti all'attuazione del piano di sicurezza, i quali, in quanto remunerazione del lavoro prestato in condizioni di sicurezza, costituiscono parte integrante del costo del lavoro e non devono essere scorporati.
Gli oneri per la sicurezza derivanti dal PSC, pari a € 87.503,70, sono voce distinta, non soggetta a ribasso, e non rientrano nel costo della manodopera.
Ai fini della verifica di anomalia, l'offerente dovrà dimostrare nelle proprie giustificazioni di garantire un costo della manodopera non inferiore a € 400.004,20.
Quesito: Si chiede se sia ammesso un cls drenante confezionato in impianto (con caratteristiche ≥ 15 MPa, ≥ 100 mm/min, EPD) in sostituzione di quello previsto in sacchi. Si chiede inoltre se, qualora proposto come miglioria, debba essere trattato come voce «AGG».
Risposta: Ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023 e del principio di equivalenza funzionale , è ammessa la proposta di un prodotto equivalente confezionato in impianto, purché il concorrente dimostri documentalmente il possesso delle caratteristiche prestazionali minime previste dal progetto esecutivo, ovvero:
resistenza a compressione ≥ 15 MPa;
permeabilità ≥ 100 mm/min;
disponibilità di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alla norma EN 15804.
L'onere della dimostrazione dell'equivalenza è a carico del concorrente e dovrà essere supportata da schede tecniche e certificazioni di organismi accreditati.
Qualora il prodotto equivalente sia proposto nell'ambito dell'offerta tecnica come miglioria, la relativa voce dovrà essere identificata con il codice «AGG» nell'elenco prezzi allegato alla Busta C (offerta economica), in conformità alle previsioni del Disciplinare. Si rammenta che le migliorie non possono comportare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e che i relativi costi rimangono a carico esclusivo del concorrente.
Quesito: Il computo metrico è intestato «lavori a misura», mentre il bando e il CSA qualificano il contratto come «a corpo». Si chiede conferma della forma contrattuale e delle aliquote per la contabilizzazione.
Risposta: Si conferma che la forma dell'appalto è a corpo, come indicato nel Disciplinare di gara, nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'intestazione «lavori a misura» riportata sul computo metrico estimativo costituisce un refuso che non incide sulla natura giuridica del contratto né sulle modalità di determinazione del corrispettivo.
Il corrispettivo è pertanto determinato in modo globale e forfettario sull'importo contrattuale risultante dall'applicazione del ribasso offerto. La contabilizzazione in corso d'opera avverrà per stati di avanzamento sulla base delle aliquote percentuali per corpo d'opera definite nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituiscono l'unico riferimento vincolante ai fini contabili.
Quesito: Al par. 4.1 la Busta B è denominata «Busta Economica»; al par. 5.2.1 il punteggio del prezzo è indicato in 10 punti anziché 20. Si chiede conferma della corretta denominazione della Busta B e del punteggio attribuito al prezzo.
Risposta: Si confermano i seguenti refusi materiali, privi di qualsiasi effetto sulla corretta interpretazione degli atti di gara:
1. La denominazione «Busta Economica» di cui al par. 4.1 è un errore materiale: la Busta B contiene l'offerta tecnica, come correttamente indicato in ogni altra parte del Disciplinare.
2. Il punteggio di 10 punti attribuito all'elemento prezzo al par. 5.2.1 è un errore materiale: il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica (prezzo) è di 20 punti, come risulta dalla tabella riepilogativa dei criteri di valutazione e dalla formula di calcolo del punteggio economico.
La ripartizione complessiva del punteggio è la seguente:
Offerta Tecnica (Busta B): 70 punti
Offerta Economica — Prezzo (Busta C): 20 punti
Offerta Economica — Tempo (Busta C): 10 punti
Totale: 100 punti
Quesito: Il criterio 1 esclude opere aggiuntive; il criterio 3 fa riferimento a «proposte integrative». Si chiede se nel criterio 3 le opere aggiuntive siano ammesse.
Risposta: Il Disciplinare distingue nettamente tra i due criteri:
Il criterio 1 («Migliorie progettuali») ammette esclusivamente proposte tecnico-migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e senza opere aggiuntive.
Il criterio 3 («Proposte tecniche integrative e migliorative di lavorazioni finalizzate a una più efficiente gestione e utilizzo dell'opera») ammette, per sua natura, proposte integrative che possono includere opere o lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto base, purché strettamente funzionali all'ottimizzazione delle prestazioni dell'opera e nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dal Disciplinare (planimetria stradale, indici prestazionali minimi, area da occupare).
In entrambi i casi resta fermo il principio inderogabile per cui tutti i costi progettuali e realizzativi sono a carico esclusivo del concorrente e non possono in alcun modo comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Quesito: In caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che la sola mandataria sia in possesso della certificazione ISO 14001?
Risposta: Si precisa che la certificazione ISO 14001 (o, in alternativa, la registrazione EMAS) è prevista dal Disciplinare quale criterio premiale di valutazione dell'offerta tecnica (criterio 2, massimo 10 punti) e non quale requisito di partecipazione o di qualificazione.
In quanto elemento dell'offerta tecnica, la certificazione può essere presentata dalla sola mandataria ovvero da uno o più componenti del raggruppamento. Il punteggio sarà attribuito in ragione della certificazione prodotta e del perimetro di attività certificato.
Poiché il Disciplinare non estende espressamente l'obbligo di possesso della certificazione a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento — come invece sarebbe necessario qualora si trattasse di requisito di partecipazione — è sufficiente la certificazione della sola mandataria (o di altra componente del RTI che ne sia in possesso).
Quesito: La relazione CAM allegata agli atti richiama i soli CAM Edilizia (DM 23/06/2022). Si chiede se per le lavorazioni stradali e i marciapiedi si applichino anche i CAM Strade (DM 05/08/2024) e quali requisiti su conglomerati e calcestruzzi saranno verificati dalla DL in fase esecutiva.
Risposta: Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi vigenti alla data di avvio della procedura. Si precisa pertanto quanto segue:
a) Regime CAM applicabile:
Il DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia) si applica alle componenti dell'intervento aventi natura edilizia.
Il DM 5 agosto 2024 (CAM Strade) è obbligatoriamente applicabile a tutte le lavorazioni stradali, ivi inclusi la posa di conglomerati bituminosi, i calcestruzzi per opere stradali e i marciapiedi. Il richiamo ai soli CAM Edilizia nella relazione allegata agli atti non esime dall'applicazione dei CAM Strade per le lavorazioni di pertinenza.
b) Obblighi della Direzione Lavori in fase esecutiva:
La Direzione Lavori è tenuta a verificare il rispetto dei requisiti CAM, con particolare riferimento a:
Conglomerati bituminosi: percentuale minima di fresato (aggregato riciclato) prevista dal DM 05/08/2024, caratteristiche delle miscele e disponibilità di EPD del prodotto;
Calcestruzzi strutturali e non strutturali: contenuto di materiale riciclato, certificazione EPD e caratteristiche di durabilità ambientale ove prescritte;
Per entrambe le categorie: dichiarazioni del fornitore attestanti la conformità ai criteri tecnici CAM, da conservare nel fascicolo di cantiere e da riscontrare e verbalizzare negli stati di avanzamento lavori.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell'avvio delle lavorazioni interessate, la documentazione comprovante la conformità ai CAM applicabili, che la Direzione Lavori è obbligata a riscontrare e verbalizzare.
Risposta: Entrambi i valori sono corretti, ma si riferiscono a basi di computo differenti:
Il valore del 68,38% rappresenta l'incidenza della categoria OG3 sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 87.503,70 non ribassabili), ed è il dato riportato nella tabella riepilogativa delle categorie di cui al par. 2.3 del Disciplinare.
Il valore del 76,5% rappresenta l'incidenza della categoria OG3 calcolata sul solo importo dei lavori soggetti a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza non ribassabili, ed è il dato rilevante ai fini della qualificazione SOA e delle regole in materia di subappalto.
Ai fini della partecipazione e della qualificazione si utilizza pertanto il valore del 76,5%; ai fini della composizione del quadro economico complessivo è indicativo il valore del 68,38%.
Quesito: L'importo della manodopera indicato negli atti di gara è pari a € 400.004,20 e comprende € 37.223,60 relativi agli oneri di sicurezza del personale (elaborato R.08). Si chiede quale sia l'importo della manodopera rilevante ai fini dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e della verifica di anomalia.
Risposta: Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e da indicare nell'offerta economica — non soggetto a ribasso — è pari a € 400.004,20. Tale importo comprende gli oneri di sicurezza del personale (€ 37.223,60) afferenti all'attuazione del piano di sicurezza, i quali, in quanto remunerazione del lavoro prestato in condizioni di sicurezza, costituiscono parte integrante del costo del lavoro e non devono essere scorporati.
Gli oneri per la sicurezza derivanti dal PSC, pari a € 87.503,70, sono voce distinta, non soggetta a ribasso, e non rientrano nel costo della manodopera.
Ai fini della verifica di anomalia, l'offerente dovrà dimostrare nelle proprie giustificazioni di garantire un costo della manodopera non inferiore a € 400.004,20.
Quesito: Si chiede se sia ammesso un cls drenante confezionato in impianto (con caratteristiche ≥ 15 MPa, ≥ 100 mm/min, EPD) in sostituzione di quello previsto in sacchi. Si chiede inoltre se, qualora proposto come miglioria, debba essere trattato come voce «AGG».
Risposta: Ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023 e del principio di equivalenza funzionale , è ammessa la proposta di un prodotto equivalente confezionato in impianto, purché il concorrente dimostri documentalmente il possesso delle caratteristiche prestazionali minime previste dal progetto esecutivo, ovvero:
resistenza a compressione ≥ 15 MPa;
permeabilità ≥ 100 mm/min;
disponibilità di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alla norma EN 15804.
L'onere della dimostrazione dell'equivalenza è a carico del concorrente e dovrà essere supportata da schede tecniche e certificazioni di organismi accreditati.
Qualora il prodotto equivalente sia proposto nell'ambito dell'offerta tecnica come miglioria, la relativa voce dovrà essere identificata con il codice «AGG» nell'elenco prezzi allegato alla Busta C (offerta economica), in conformità alle previsioni del Disciplinare. Si rammenta che le migliorie non possono comportare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e che i relativi costi rimangono a carico esclusivo del concorrente.
Quesito: Il computo metrico è intestato «lavori a misura», mentre il bando e il CSA qualificano il contratto come «a corpo». Si chiede conferma della forma contrattuale e delle aliquote per la contabilizzazione.
Risposta: Si conferma che la forma dell'appalto è a corpo, come indicato nel Disciplinare di gara, nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'intestazione «lavori a misura» riportata sul computo metrico estimativo costituisce un refuso che non incide sulla natura giuridica del contratto né sulle modalità di determinazione del corrispettivo.
Il corrispettivo è pertanto determinato in modo globale e forfettario sull'importo contrattuale risultante dall'applicazione del ribasso offerto. La contabilizzazione in corso d'opera avverrà per stati di avanzamento sulla base delle aliquote percentuali per corpo d'opera definite nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituiscono l'unico riferimento vincolante ai fini contabili.
Quesito: Al par. 4.1 la Busta B è denominata «Busta Economica»; al par. 5.2.1 il punteggio del prezzo è indicato in 10 punti anziché 20. Si chiede conferma della corretta denominazione della Busta B e del punteggio attribuito al prezzo.
Risposta: Si confermano i seguenti refusi materiali, privi di qualsiasi effetto sulla corretta interpretazione degli atti di gara:
1. La denominazione «Busta Economica» di cui al par. 4.1 è un errore materiale: la Busta B contiene l'offerta tecnica, come correttamente indicato in ogni altra parte del Disciplinare.
2. Il punteggio di 10 punti attribuito all'elemento prezzo al par. 5.2.1 è un errore materiale: il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica (prezzo) è di 20 punti, come risulta dalla tabella riepilogativa dei criteri di valutazione e dalla formula di calcolo del punteggio economico.
La ripartizione complessiva del punteggio è la seguente:
Offerta Tecnica (Busta B): 70 punti
Offerta Economica — Prezzo (Busta C): 20 punti
Offerta Economica — Tempo (Busta C): 10 punti
Totale: 100 punti
Quesito: Il criterio 1 esclude opere aggiuntive; il criterio 3 fa riferimento a «proposte integrative». Si chiede se nel criterio 3 le opere aggiuntive siano ammesse.
Risposta: Il Disciplinare distingue nettamente tra i due criteri:
Il criterio 1 («Migliorie progettuali») ammette esclusivamente proposte tecnico-migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e senza opere aggiuntive.
Il criterio 3 («Proposte tecniche integrative e migliorative di lavorazioni finalizzate a una più efficiente gestione e utilizzo dell'opera») ammette, per sua natura, proposte integrative che possono includere opere o lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto base, purché strettamente funzionali all'ottimizzazione delle prestazioni dell'opera e nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dal Disciplinare (planimetria stradale, indici prestazionali minimi, area da occupare).
In entrambi i casi resta fermo il principio inderogabile per cui tutti i costi progettuali e realizzativi sono a carico esclusivo del concorrente e non possono in alcun modo comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Quesito: In caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che la sola mandataria sia in possesso della certificazione ISO 14001?
Risposta: Si precisa che la certificazione ISO 14001 (o, in alternativa, la registrazione EMAS) è prevista dal Disciplinare quale criterio premiale di valutazione dell'offerta tecnica (criterio 2, massimo 10 punti) e non quale requisito di partecipazione o di qualificazione.
In quanto elemento dell'offerta tecnica, la certificazione può essere presentata dalla sola mandataria ovvero da uno o più componenti del raggruppamento. Il punteggio sarà attribuito in ragione della certificazione prodotta e del perimetro di attività certificato.
Poiché il Disciplinare non estende espressamente l'obbligo di possesso della certificazione a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento — come invece sarebbe necessario qualora si trattasse di requisito di partecipazione — è sufficiente la certificazione della sola mandataria (o di altra componente del RTI che ne sia in possesso).
Quesito: La relazione CAM allegata agli atti richiama i soli CAM Edilizia (DM 23/06/2022). Si chiede se per le lavorazioni stradali e i marciapiedi si applichino anche i CAM Strade (DM 05/08/2024) e quali requisiti su conglomerati e calcestruzzi saranno verificati dalla DL in fase esecutiva.
Risposta: Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi vigenti alla data di avvio della procedura. Si precisa pertanto quanto segue:
a) Regime CAM applicabile:
Il DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia) si applica alle componenti dell'intervento aventi natura edilizia.
Il DM 5 agosto 2024 (CAM Strade) è obbligatoriamente applicabile a tutte le lavorazioni stradali, ivi inclusi la posa di conglomerati bituminosi, i calcestruzzi per opere stradali e i marciapiedi. Il richiamo ai soli CAM Edilizia nella relazione allegata agli atti non esime dall'applicazione dei CAM Strade per le lavorazioni di pertinenza.
b) Obblighi della Direzione Lavori in fase esecutiva:
La Direzione Lavori è tenuta a verificare il rispetto dei requisiti CAM, con particolare riferimento a:
Conglomerati bituminosi: percentuale minima di fresato (aggregato riciclato) prevista dal DM 05/08/2024, caratteristiche delle miscele e disponibilità di EPD del prodotto;
Calcestruzzi strutturali e non strutturali: contenuto di materiale riciclato, certificazione EPD e caratteristiche di durabilità ambientale ove prescritte;
Per entrambe le categorie: dichiarazioni del fornitore attestanti la conformità ai criteri tecnici CAM, da conservare nel fascicolo di cantiere e da riscontrare e verbalizzare negli stati di avanzamento lavori.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell'avvio delle lavorazioni interessate, la documentazione comprovante la conformità ai CAM applicabili, che la Direzione Lavori è obbligata a riscontrare e verbalizzare.
29/09/2026 16:08
Quesito #21
Buonasera,
in riferimento alle risposte fornite ai quesiti n. 15 e n. 18 relativi alla garanzia provvisoria, appurato che in caso di cauzione il bonifico vada effettuato al Comune di Campoli Appennino, si chiede di confermare che in caso di polizza fideiussoria la stessa debba essere intestata alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone.
Restando in attesa di vostro cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti
in riferimento alle risposte fornite ai quesiti n. 15 e n. 18 relativi alla garanzia provvisoria, appurato che in caso di cauzione il bonifico vada effettuato al Comune di Campoli Appennino, si chiede di confermare che in caso di polizza fideiussoria la stessa debba essere intestata alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone.
Restando in attesa di vostro cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti
29/09/2026 16:15
Risposta
La risposta al quesito è affermativa. La polizza fideiussoria costituente garanzia provvisoria deve essere intestata alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone, in quanto soggetto che:
gestisce la procedura di gara in qualità di stazione appaltante delegata;
è il solo soggetto legittimato a richiedere l'operatività della garanzia «a semplice richiesta scritta» ai sensi dell'art. 106, comma 4, CCP;
è il soggetto nei cui confronti il concorrente assume gli obblighi di correttezza e serietà dell'offerta
La distinzione rispetto alla cauzione è pienamente coerente sul piano sistematico: nella cauzione il vincolo di pegno si costituisce presso la tesoreria del Comune di Campoli Appennino (ente beneficiario finale del contratto); nella polizza fideiussoria, invece, il soggetto beneficiario — tenuto a richiedere l'escussione e a incamerare la garanzia in caso di inadempimento — è la SUA, nella sua qualità di stazione appaltante procedente.
Si precisa infine che la polizza fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e risultare verificabile telematicamente presso l'emittente, conformemente all'art. 106, comma 3, CCP, pena la sua equiparazione alla mancata presentazione
gestisce la procedura di gara in qualità di stazione appaltante delegata;
è il solo soggetto legittimato a richiedere l'operatività della garanzia «a semplice richiesta scritta» ai sensi dell'art. 106, comma 4, CCP;
è il soggetto nei cui confronti il concorrente assume gli obblighi di correttezza e serietà dell'offerta
La distinzione rispetto alla cauzione è pienamente coerente sul piano sistematico: nella cauzione il vincolo di pegno si costituisce presso la tesoreria del Comune di Campoli Appennino (ente beneficiario finale del contratto); nella polizza fideiussoria, invece, il soggetto beneficiario — tenuto a richiedere l'escussione e a incamerare la garanzia in caso di inadempimento — è la SUA, nella sua qualità di stazione appaltante procedente.
Si precisa infine che la polizza fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e risultare verificabile telematicamente presso l'emittente, conformemente all'art. 106, comma 3, CCP, pena la sua equiparazione alla mancata presentazione
30/09/2026 12:59
Quesito #22
Buonasera,
con la presente siamo a chiedere conferma che i giorni per dare compiuti i lavori sono 180 gg naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Formuliamo questo quesito inquanto abbiamo riscontrato discordanze tra quanto riportato nel disciplinare di gara e quanto riportato nel CSA.
Restando in attesa di vostro cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti
con la presente siamo a chiedere conferma che i giorni per dare compiuti i lavori sono 180 gg naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Formuliamo questo quesito inquanto abbiamo riscontrato discordanze tra quanto riportato nel disciplinare di gara e quanto riportato nel CSA.
Restando in attesa di vostro cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti
30/09/2026 13:15
Risposta
Si conferma che il termine per dare compiuti i lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato nel Disciplinare di Gara.
Eventuali difformità redazionali riscontrate nel CSA non incidono sulla portata vincolante di tale previsione.
Eventuali difformità redazionali riscontrate nel CSA non incidono sulla portata vincolante di tale previsione.
01/10/2026 10:41
Quesito #23
Buongiorno,
Si chiede se, in caso di RTI costituendo, essendo stata predisposta una domanda di partecipazione separata per ciascuna impresa, sia necessario apporre una marca da bollo su ciascuna domanda oppure se sia sufficiente una sola marca da bollo sulla domanda della mandataria.
Cordiali saluti.
Si chiede se, in caso di RTI costituendo, essendo stata predisposta una domanda di partecipazione separata per ciascuna impresa, sia necessario apporre una marca da bollo su ciascuna domanda oppure se sia sufficiente una sola marca da bollo sulla domanda della mandataria.
Cordiali saluti.
01/10/2026 11:04
Risposta
Nel caso di RTI costituendo, pur essendo predisposta una domanda di partecipazione per ciascuna impresa, è sufficiente l’assolvimento di un’unica imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda del raggruppamento, da apporre sulla domanda della mandataria o comunque sul documento principale della partecipazione. Tutte le imprese del costituendo RTI devono invece sottoscrivere la domanda secondo quanto previsto dal disciplinare.