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Gara #5041

GARA SUA 93/2026 Affidamento del servizio di noleggio di sistema digitale fisso di rilevamento della velocità e servizi connessi di gestione documentale e supporto tecnico-amministrativo del procedimento sanzionatorio comune Monte san Giovanni Campano
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Informazioni appalto

11/09/2026
Aperta
Servizi
€ 172.800,00
Bompiani stefano
Comune di Monte San Giovanni Campano

Categorie merceologiche

72322 - Servizi di gestione dati

Lotti

1
BCEE8755C0
Qualità prezzo
GARA SUA 93/2026 Affidamento del servizio di noleggio di sistema digitale fisso di rilevamento della velocità e servizi connessi di gestione documentale e supporto tecnico-amministrativo del procedimento sanzionatorio
Affidamento del servizio di noleggio di sistema digitale fisso di rilevamento della velocità e servizi connessi di gestione documentale e supporto tecnico-amministrativo del procedimento sanzionatorio
€ 168.300,00
€ 79.200,00
€ 4.500,00

Scadenze

07/10/2026 11:00
12/10/2026 10:00
12/10/2026 10:30

Allegati

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05/10/2026 17:01
130.00 kB

Chiarimenti

24/09/2026 11:58
Quesito #1
Spett.le Ente,
con la presente si richiede il seguente chiarimento in merito alla procedura in oggetto.

Premesso che:

-Nel corrispettivo indicato negli atti di gara sono riportate le seguenti voci dalle quali si evince “riscossione coattiva”:

€ 2,50 (IVA esclusa) a verbale per la contestuale attività di predisposizione, spedizione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al Codice della Strada e di riscossione coattiva fino ai ruoli;

€ 5,00 (IVA esclusa) a verbale per l’attività di notificazione all’estero e di riscossione coattiva;

-All’Art. 2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto viene indicata la "Realizzazione, per la successiva trasmissione al concessionario della riscossione coattiva, dell’elenco dei mancati pagamenti risultanti alla scadenza dei termini indicati nelle lettere pre-ruolo";

-Nella griglia di valutazione dell’Offerta Tecnica (Criterio "Gestione del servizio") viene richiesto di descrivere il servizio di supporto alla riscossione coattiva, unitamente alla relativa organizzazione e pianificazione delle attività;

-Negli atti di gara non vengono specificate le modalità esecutive del supporto alla riscossione coattiva, né viene richiesto quale requisito di partecipazione l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati tenuto dal MEF (Sezione Prima o Seconda)

Si chiede di chiarire quanto segue:

1)Se l’attività di riscossione coattiva sia effettivamente oggetto dell'appalto e, in caso affermativo, se la stessa debba intendersi svolta a titolo di supporto ovvero in concessione.

2)Qualora la riscossione coattiva sia confermata, si chiede di indicare il relativo requisito di partecipazione, specificando se sia richiesta l’iscrizione alla Sezione Prima dell’Albo MEF (in caso di affidamento in concessione) oppure alla Sezione Seconda del medesimo Albo dei soggetti abilitati (in caso di attività di mero supporto).

3)Ove l’attività di riscossione coattiva sia ricompresa nell'affidamento, si chiede di specificarne tempistiche, modalità operative e corrispettivi spettanti, confermando altresì l'applicazione dell'intera disciplina vigente in materia di rimborsi spese e procedure.

In attesa di un vostro riscontro, si porgono distinti saluti.



24/09/2026 15:48
Risposta
Con riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce quanto segue.
L’affidamento in oggetto non comprende il conferimento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.I richiami contenuti nella documentazione di gara alla “riscossione coattiva” devono essere intesi nel senso di ricomprendere esclusivamente attività tecnico-amministrative, informatiche e documentali di supporto, propedeutiche alla successiva trasmissione delle posizioni insolute al soggetto incaricato dall’Ente della riscossione coattiva.

Rientrano, pertanto, nelle prestazioni dell’appalto:

la gestione e l’aggiornamento delle posizioni non pagate;

la predisposizione delle lettere e degli elenchi di pre-ruolo;

la rendicontazione degli esiti delle notifiche e dei pagamenti;

la formazione e trasmissione al soggetto incaricato della riscossione coattiva dei flussi informativi, degli elenchi e della documentazione necessari per l’avvio della fase esattiva;
il supporto documentale all’Ente per le attività connesse alla riscossione.

Restano, invece, escluse dall’oggetto dell’appalto le attività proprie della riscossione coattiva in senso stretto, comprese l’emissione e notificazione di atti esecutivi, l’incasso delle somme, l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, la gestione delle rateizzazioni, dei discarichi e del contenzioso relativo alla fase esattiva.

Conseguentemente, non è richiesta l’iscrizione alla Sezione Prima dell’Albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non essendo affidato un servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali in concessione.

Poiché le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, l’operatore economico che esegua direttamente tali prestazioni deve essere iscritto alla Sezione Seconda del medesimo Albo. L’iscrizione costituisce requisito necessario per lo svolgimento delle attività riservate dalla legge ai soggetti abilitati, ferma restando la necessità di adeguare formalmente la documentazione di gara e i relativi termini, al fine di assicurare la piena conoscibilità del requisito e la parità di trattamento tra gli operatori economici.

I corrispettivi indicati negli atti di gara — pari a € 2,50 oltre IVA per verbale e a € 5,00 oltre IVA per verbale per le notificazioni all’estero — remunerano le attività di gestione, predisposizione, spedizione, notificazione, rendicontazione e supporto documentale sino alla formazione e trasmissione dei flussi di pre-ruolo. Tali importi non costituiscono aggio, compenso o rimborso spettante per la riscossione coattiva.

Le spese, i rimborsi e le procedure relativi alla fase di riscossione coattiva rimangono disciplinati dalla normativa vigente e dal separato rapporto intercorrente tra l’Ente e il soggetto legittimato a svolgere tale attività.
28/09/2026 11:42
Quesito #2
Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che la riduzione della garanzia provvisoria per il possesso della certificazione 14001 prevista dall’allegato II.13, è pari al 20%.

In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

28/09/2026 13:20
Risposta
In risposta al quesito, si conferma che la certificazione UNI EN ISO 14001 rientra tra i marchi rilevanti ai sensi dell'Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che la riduzione del 20% non è attribuibile per il solo possesso della ISO 14001: la norma richiede il possesso di almeno due certificazioni o marchi tra quelli indicati nel medesimo Allegato. La riduzione è quindi applicabile nella misura massima del 20%, a condizione che l'operatore detenga due o più dei titoli certificativi elencati nell'Allegato II.13.

Si precisa inoltre che, in caso di cumulo di più riduzioni, ciascuna riduzione successiva è calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente e non sull'importo originario della garanzia
02/10/2026 13:53
Quesito #3
Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
· L'Art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto contempla l'applicazione della 'Clausola Sociale' per la stabilità occupazionale del personale impiegato dal gestore uscente. Inoltre, al Par. 3.2 del Disciplinare il costo della manodopera è stimato in € 79.200,00 complessivi. Tuttavia, nei documenti di gara non sono indicati i dati di dettaglio relativi all'organigramma del personale attualmente impiegato dal gestore uscente. Ai fini della corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica e per la predisposizione del Piano di Riassorbimento ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, si richiede alla Stazione Appaltante di fornire i dati relativi al personale dell'operatore uscente destinato al riassorbimento:



o 1. Numero complessivo delle unità di personale attualmente impiegate nel servizio;

o 2. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'impresa uscente;

o 3. Inquadramento professionale e livello retributivo di ciascuna unità di personale;

o 4. Regime orario applicato (Full-time / Part-time, specificando la percentuale di part-time o il monte ore settimanale contrattualizzato);

o 5. Anzianità di servizio maturata nel cantiere ed eventuali scatti di anzianità;

o 6. Eventuali tutele o indennità ad personam/integrative in essere;

o 7. Costo orario o annuo lordo effettivo della manodopera per ciascuna figura.

· Nel riepilogo dati del Disciplinare di gara (Pag. 1) viene indicato quale contratto collettivo di lavoro di riferimento il 'CCNL – Multiservizi'. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e del Par. 15.1 del Disciplinare (che richiede la dichiarazione del codice alfanumerico unico in sede di offerta o la dimostrazione dell'equivalenza delle tutele in caso di adozione di diverso CCNL, es. Terziario/Commercio o Metalmeccanica/Servizi), si chiede di specificare il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL al 'CCNL Multiservizi' individuato quale contratto di riferimento dell'appalto.

· L'Art. 1 del Capitolato indica quale periodo di appalto il triennio 'dal 01.11.2027 al 30.11.2029'. Al contrario, la Determina a contrarre n. 1075/2026 ed il quadro economico indicano espressamente la decorrenza 'da Dicembre 2026 a Novembre 2029'. Si chiede di confermare trattarsi di mero refuso materiale nell'Art. 1 del CSA e che il triennio decorrerà dall'effettivo avvio del servizio nel triennio 2026–2029.

· L'Art. 18 del CSA precisa che le spese vive di notifica non sono ricomprese nella base d'asta. Diversamente, l'Art. 4.1 dell'Allegato 4 riporta che l'Impresa dovrà anticipare le spese postali.
Si chiede di specificare se l'aggiudicatario dovrà anticipare in nome e per conto dell’Ente le eventuali spese di notifica.

In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

05/10/2026 11:50
Risposta
1. Clausola sociale e dati del personale del gestore uscente

Un operatore addetto alla gestione delle pratiche dell'autovelox

Resta fermo che l’applicazione della clausola sociale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina di gara, dell’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e delle esigenze tecnico-organizzative connesse all’esecuzione del nuovo contratto. Il piano di riassorbimento dovrà pertanto illustrare le modalità concrete con cui l’operatore economico intende garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’appalto, nei limiti della compatibilità con la propria organizzazione d’impresa e con il fabbisogno di manodopera richiesto dal servizio.

2. CCNL di riferimento e codice alfanumerico unico

Si conferma che il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante quale contratto collettivo di riferimento è il CCNL Multiservizi.

Il relativo codice alfanumerico unico CNEL è: K511

Resta ferma la facoltà dell’operatore economico di applicare un diverso contratto collettivo nazionale, purché strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto e purché siano garantite ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalla documentazione di gara.

3. Durata dell’appalto

Si conferma che l’indicazione contenuta nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto relativa al periodo “dal 01.11.2027 al 30.11.2029” è da intendersi quale refuso materiale.

La durata del contratto è stabilita in tre anni decorrenti dall’effettivo avvio del servizio, attestato dal verbale di avvio dell’esecuzione, successivo al completamento delle attività di installazione, messa in funzione e verifica del perfetto funzionamento dell’apparecchiatura.

Pertanto, la durata programmata dell’affidamento è riferita al triennio dicembre 2026 – novembre 2029, fermo restando che la decorrenza contrattuale effettiva sarà quella risultante dal verbale di avvio dell’esecuzione. La Stazione Appaltante provvederà ad allineare formalmente la previsione del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Spese vive di notifica

L’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto e l’art. 4.1 dell’Allegato 4 devono essere letti in modo coordinato.

Le spese vive di notifica non sono comprese nell’importo posto a base di gara e, pertanto, non costituiscono una componente del corrispettivo soggetta a ribasso. L’aggiudicatario è tenuto ad anticipare le spese postali e/o le ulteriori spese vive di notifica necessarie all’espletamento delle attività affidate, in nome e per conto dell’Ente, secondo le modalità disciplinate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati.

Tali anticipazioni non devono essere computate nell’offerta economica. Il relativo recupero avverrà con le modalità previste dalla documentazione contrattuale, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate.


05/10/2026 13:53
Quesito #4
Buongiorno, come da voi indicato, tenendo conto che dovrà essere oggetto di clausola sociale "Un operatore addetto alla gestione delle pratiche dell'autovelox", si attende:

Inquadramento professionale e livello retributivo;Regime orario applicato (Full-time / Part-time, specificando la percentuale di part-time o il monte ore settimanale contrattualizzato);Anzianità di servizio maturata nel cantiere ed eventuali scatti di anzianità;Eventuali tutele o indennità ad personam/integrative in essere;Costo orario o annuo lordo effettivo della manodopera per ciascuna figura.

Cordiali saluti
06/10/2026 12:52
Risposta
Inquadramento professionale e livello retributivo:
Il profilo richiesto per l'espletamento delle attività interne di supporto all'ufficio verbali (inserimento verbali, istruttoria ricorsi, gestione postalizzazione e relative banche dati) corrisponde alla qualifica di Impiegato d'ordine / concetto. Il parametro di riferimento contrattuale è individuato nel Livello 4° (o al massimo 3°) del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), ovvero equivalenti livelli dei CCNL di settore applicati dall'operatore economico.
Regime orario applicato:
Il servizio richiede la presenza/dedicazione di un operatore per 18 ore settimanali, corrispondenti a un regime di Part-Time al 50% (su base contrattuale standard di 36 ore settimanali del settore pubblico).
Anzianità di servizio ed eventuali scatti:
Trattandosi di primo affidamento del servizio, non vi è personale uscente da riassorbire ai sensi della clausola sociale. Pertanto, la stima della manodopera deve considerare un'anzianità pari a 0 anni e 0 scatti di anzianità.
Tutele o indennità ad personam:
Nessuna. Non sono previste indennità integrative o ad personam a carico dell'appalto.
Costo orario o annuo lordo della manodopera:
Come indicato negli atti di gara, il costo del personale è a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario e deve essere ricompreso e ripartito all'interno del canone/corrispettivo mensile d'appalto inserito nel capitolato. Spetta all'operatore economico quantificare e verificare il costo orario effettivo nell'offerta economica sulla base delle Tabelle del Costo del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il livello e la provincia di riferimento (stimabile a titolo puramente indicativo per un 4° livello part-time 18h in circa 19,00 € - 21,00 € / ora omnicomprensivi di oneri, TFR e contributi).
05/10/2026 13:56
Quesito #5
Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

· Nel QTE (Allegato 3) e nel Capitolato (Art. 3.1) la quota a misura a base d'asta per i servizi gestionali è fissata in € 90.000,00 complessivi (pari ad € 2.500,00/mese per 36 mesi), indicando espressamente che tale valore è ‘basato su una stima di circa 1.000 verbali/mese a € 2,50/cad per verbali nazionali ed € 5,00/cad per l'estero'. Tuttavia, il calcolo matematico 1.000 verbali/mese × € 2,50/cad = € 2.500,00/mese presuppone l'ipotesi che il 100% dei verbali sia nazionale e che vi siano 0 verbali esteri. Nel caso in cui vi siano verbali esteri (€ 5,00/cad), la stima di 1.000 verbali mensili genererebbe un importo superiore ad € 2.500,00/mese, rendendo incoerente la base d'asta stabilita. Si chiede di chiarire la formula o il dettaglio analitico delle quantità presunte utilizzate per calcolare l'importo a base d'asta di € 90.000,00 (es. numero preciso stimato di verbali Italia/anno × € 2,50 + numero preciso stimato di verbali Estero/anno × € 5,00), ovvero di confermare la corretta modalità di ripartizione e calcolo delle due componenti a misura ai fini della formulazione del ribasso d'asta.



· Il QTE (Allegato 3) e l'Art. 3 del CSA scompongono l'importo a base d'asta di € 172.800,00 in due macro-voci: 1) Noleggio e manutenzione hardware/SaaS (€ 82.800,00 = € 2.300/mese) e 2) Servizi di gestione sanzionatoria a misura (€ 90.000,00 = € 2.500/mese stima). L'Art. 1 del CSA indica inoltre i prezzi unitari di stampa/imbustamento di € 2,50 (Italia) ed € 5,00 (Estero).
Si chiede di chiarire se il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara debba applicarsi uniformemente su entrambi i canoni stima di cui ai punti 1 e 2 del QTE, e se i corrispettivi unitari di € 2,50 ed € 5,00 per la produzione/stampa atti si intendano fissi o soggetti al ribasso di gara.

In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

06/10/2026 11:49
Risposta
1. Componente a misura e stima dei verbali

Il QTE (Allegato 3) e l’art. 3.1 del Capitolato indicano per i servizi gestionali una quota a misura a base d’asta di € 90.000,00 per 36 mesi, pari a € 2.500,00 mensili. Nei medesimi atti è riportata la formula «basato su una stima di circa 1.000 verbali/mese a € 2,50/cad per verbali nazionali ed € 5,00/cad per l’estero».

Si precisa che l’importo di € 90.000,00 costituisce l’importo stimato a base di gara della componente a misura per l’intera durata contrattuale. Il dato di «circa 1.000 verbali/mese» ha natura esclusivamente estimativa e orientativa e non identifica né garantisce una quantità minima, né individua una ripartizione predeterminata tra atti nazionali ed esteri.

Non è pertanto previsto un numero puntuale di verbali Italia/estero, annuo o mensile, diverso da quanto espressamente riportato negli atti di gara. Le prestazioni a misura sono remunerate in relazione alle quantità effettivamente eseguite, applicando i prezzi unitari contrattuali per ciascuna tipologia; l’esecuzione resta contenuta nel limite dell’importo contrattuale massimo della voce a misura. Il riferimento ai 1.000 verbali/mese non deve essere inteso come un parametro rigido di composizione delle quantità o come presupposto per ricalcolare l’importo a base di gara.

2. Applicazione del ribasso percentuale unico

Il QTE e l’art. 3 del CSA indicano l’importo complessivo a base di gara di € 172.800,00, composto da noleggio e manutenzione hardware/SaaS per € 82.800,00 (€ 2.300/mese) e da servizi di gestione sanzionatoria a misura per € 90.000,00. L’art. 1 del CSA indica prezzi unitari di € 2,50 per l’Italia e € 5,00 per l’estero.

L’offerta economica deve essere formulata esclusivamente mediante il ribasso percentuale unico richiesto dalla documentazione di gara, calcolato sull’importo complessivo posto a base di gara, pari a € 172.800,00, al netto degli eventuali oneri non soggetti a ribasso espressamente individuati dagli atti di gara.

Il ribasso unico incide su entrambe le componenti economiche che concorrono alla base d’asta: il canone di noleggio e manutenzione hardware/SaaS e i servizi gestionali a misura. I valori unitari di € 2,50 per gli atti nazionali e € 5,00 per gli atti esteri sono prezzi unitari posti a base di gara e, non essendo qualificati negli atti richiamati come fissi o non ribassabili, sono assoggettati al medesimo ribasso percentuale unico.

Il corrispettivo per i servizi a misura sarà quindi determinato, in fase esecutiva, applicando il ribasso offerto ai prezzi unitari sopra indicati e moltiplicando i prezzi unitari ribassati per le quantità effettivamente eseguite per ciascuna tipologia, entro il limite economico previsto per la relativa componente.


05/10/2026 14:21
Quesito #6
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere la modifica/sostituzione del modello "MODELLO offerta economica" in cui si fa riferimento erroneamente a "il seguente prezzo unitario per il singolo pasto".

Attendiamo un riscontro in merito.

Cordiali saluti

05/10/2026 17:02
Risposta
MODELLO EDITABILE
IN ALLEGATO DOCUMENTO CORRETTO
modello.offerta.economica.doc
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05/10/2026 17:02
130.00 kB
06/10/2026 11:23
Quesito #7
Buongiorno con la presente siamo a chiedere se le seguenti richieste presenti nel modello "Domanda di partecipazione tipo -", sono da considerarsi un refuso e quindi da non considerare, giacché all'art. 9 del Disciplinare non è citata alcun "ulteriore misura...":

§ (se richieste) rispettare le seguenti misure al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate …. (individuare le ulteriori misure indicate al punto 9 del Disciplinare di gara);

[Solo se previsto nel Disciplinare, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione anziché nell’Offerta tecnica]

▪assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di …. % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di …. % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

06/10/2026 11:54
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta, si precisa quanto segue.
Le sezioni del modello “Domanda di partecipazione tipo” richiamate nella richiesta sono formulate espressamente in termini condizionati: rispettivamente, “se richieste”, con rinvio alle “ulteriori misure indicate al punto 9 del Disciplinare di gara”, e “solo se previsto nel Disciplinare”, con rinvio alla quota percentuale ivi eventualmente indicata.
Poiché l’art. 9 del Disciplinare di gara non prevede ulteriori misure ai fini delle pari opportunità generazionali, di genere e dell’inclusione lavorativa, né individua quote percentuali di assunzioni giovanili e femminili da dichiarare in sede di partecipazione, le suddette sezioni del modello non sono applicabili alla presente procedura e, pertanto, non devono essere compilate né rese dall’operatore economico.
In particolare, non dovrà essere compilata la dichiarazione relativa all’impegno ad assicurare quote percentuali di occupazione giovanile e femminile, non essendo stata prevista nel Disciplinare una corrispondente clausola né una percentuale da indicare. Analogamente, non devono essere individuate ulteriori misure non specificamente previste al punto 9 del Disciplinare.
La precisazione deriva dal carattere meramente eventuale delle formule contenute nel fac-simile e dall’esigenza di interpretare la modulistica in coerenza con le prescrizioni della lex specialis, la quale costituisce il parametro vincolante per stazione appaltante e concorrenti. Non è consentito introdurre in via interpretativa obblighi di partecipazione o di esecuzione non espressamente previsti dalla documentazione di gara. In caso di contrasto o mancato coordinamento tra modulistica e Disciplinare, prevalgono le previsioni della disciplina di gara; la modulistica non può, infatti, ampliare autonomamente gli adempimenti richiesti ai concorrenti.

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