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Gara #5066

GARA SUA NR 97/2026 PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL COMUNE DI FROSINONE.
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Informazioni appalto

25/09/2026
Aperta
Servizi
€ 7.510.230,98
Bompiani stefano
Comune di Frosinone

Categorie merceologiche

72322 - Servizi di gestione dati

Lotti

1
BD19E4424A
Qualità prezzo
GARA SUA NR 97/2026 PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELCANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTOAGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLEENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL COMUNE DI FROSINONE.
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELCANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTOAGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLEENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL COMUNE DI FROSINONE.
€ 5.906.923,25
€ 3.390.546,31
€ 0,00

Scadenze

21/10/2026 12:00
26/10/2026 10:00
26/10/2026 10:30

Allegati

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Chiarimenti

29/09/2026 12:09
Quesito #1
Gent.mi,
con la presente si presentano i seguenti quesiti:

Quesito n. 1 – Requisito di capacità economico-finanziaria (rif. 9.4, punto 2)

Il rif. 9.4, punto 2, richiede nel triennio 2023-2024-2025 un «valore medio della produzione, ex art. 2425, voce A1, c.c., pari al doppio del valore della concessione, ossia € 15.020.461,96».

Il requisito è riferito al valore medio annuo. Equivale quindi a un fatturato triennale di circa € 45 milioni: sei volte il valore globale della concessione e circa 17,8 volte il valore annuo a base di gara (€ 843.846,18). Ciò eccede il limite del doppio del valore stimato fissato dall'art. 100, comma 11, D.Lgs. 36/2023, applicabile alle concessioni in quanto compatibile. Contrasta inoltre con i principi di proporzionalità e di più ampia partecipazione (art. 10, comma 3).

Si rileva inoltre che la voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) non coincide con il valore della produzione (totale della voce A).

Si chiede di rettificare in autotutela il requisito, chiarendo:

a) che il valore di € 15.020.461,96 vada inteso come fatturato globale cumulato nel periodo di riferimento, anche secondo la formulazione vigente dell'art. 100, c. 11 ("migliori tre degli ultimi cinque esercizi"), e non come media annua;

b) se la base di calcolo debba essere l'importo A.1, ovvero “ricavi delle vendite e delle prestazioni”

Quesito n. 2 – Requisito di fatturato in caso di RTI (rif. 9.4, ultimo capoverso) Il disciplinare prevede che il requisito di fatturato sia «posseduto almeno dalla mandataria». Letta come obbligo di possesso integrale in capo alla mandataria, la clausola svuota la funzione del raggruppamento, in contrasto con l'art. 68 D.Lgs. 36/2023 e con il principio di cumulabilità dei requisiti.

Si chiede di confermare che il requisito può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, con la sola previsione che la mandataria lo possegga in misura maggioritaria.

Quesito n. 3 – Ripartizione dei requisiti tecnico-professionali in RTI (rif. 9.4, ultimo capoverso) Il disciplinare rinvia a una «ripartizione prevista per mandataria e componenti» dei requisiti tecnico- professionali, ma questa ripartizione non è indicata in alcuna parte della documentazione di gara.

Si chiede di precisare, per ciascun requisito del punto 9.3 (ISO 9001, ISO 27001, servizi analoghi, ufficiali della riscossione):

· se debba essere posseduto da ciascun componente, dalla sola mandataria o cumulativamente;

· se il possesso possa essere riferito ai soli componenti che eseguono le prestazioni cui il requisito è funzionalmente collegato.

Quesito n. 4 – Organico medio (rif. 9.3, punto 4)

Il requisito di 50 unità a tempo pieno e indeterminato va confrontato con il costo della manodopera stimato dalla stessa Stazione appaltante in € 3.390.546,31 per sette anni, cioè circa € 484.000 annui. Applicando il CCNL indicato, questo costo corrisponde a un fabbisogno di circa 13 unità equivalenti. Il requisito ne richiede circa quattro volte tanto e appare quindi sproporzionato e non attinente (art. 10, c. 3, e art. 100 D.Lgs. 36/2023).

Si chiede:

a) di ridurre in autotutela la soglia in misura coerente con il fabbisogno stimato;

b) di confermare che il computo avviene in unità equivalenti a tempo pieno (ULA/FTE), includendo il personale part-time pro quota e quello a tempo determinato. L'esclusione di queste tipologie non trova giustificazione nell'oggetto del contratto;

c) di chiarire se il dirigente, inquadrato con CCNL dirigenti, rientri nel computo delle 50 unità;

Quesito n. 5 – Servizi analoghi (rif. 9.3, punto 3)

Il punto 9.3, punto 3, del Disciplinare richiede di «avere gestito congiuntamente con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, per almeno un triennio continuativo nell'ultimo decennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in almeno 2 (due) Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti».

La clausola accosta due espressioni tra loro non coerenti: «congiuntamente» e «servizi analoghi».

Il concetto di servizio analogo esprime, per consolidata giurisprudenza amministrativa, un rapporto di similitudine e non di identità con le prestazioni oggetto di gara. È sufficiente che il concorrente abbia maturato esperienza in servizi del medesimo settore, idonei a dimostrare la capacità di eseguire l'appalto. Non è necessaria la pregressa esecuzione di prestazioni identiche per contenuto e configurazione.

Leggere «congiuntamente» come obbligo di aver gestito, nello stesso Comune e contemporaneamente, tutti i servizi oggetto di gara equivarrebbe a pretendere un servizio identico. Tali servizi comprendono:

· canone unico patrimoniale e mercatale;

· pubbliche affissioni;

· supporto all'accertamento IMU e TARI;

· riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

Una simile lettura svuoterebbe la nozione di analogia richiamata dalla stessa clausola. Restringerebbe inoltre in modo ingiustificato la platea dei concorrenti, in contrasto con i principi di proporzionalità e di più ampia partecipazione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e con il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Si chiede pertanto di confermare che il requisito è soddisfatto dall'operatore che dimostri di aver gestito servizi analoghi a una o più delle componenti oggetto di gara, anche in Comuni diversi e in periodi non coincidenti, nel rispetto del triennio continuativo per ciascun servizio dichiarato. Si chiede altresì di confermare che l'avverbio «congiuntamente» non impone la gestione cumulativa di tutti i servizi presso il medesimo ente.

Quesito n. 6 – Criterio D.1 (rif. 17)

Il criterio D.1 attribuisce 12 punti a elementi puramente soggettivi dell'impresa: anni di esperienza, numero di dipendenti, servizi in essere.

I criteri di aggiudicazione devono essere oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, in modo da valutare la qualità della prestazione offerta e non le caratteristiche dimensionali dell'operatore (art. 108 D.Lgs. 36/2023; art. 41 Direttiva 2014/23/UE).

Gli elementi del criterio D.1 misurano invece la dimensione aziendale e la presenza pregressa sul mercato: anzianità, numero di contratti in corso sull'intero territorio nazionale, organico complessivo. Nessuno di essi riguarda le modalità con cui il servizio sarà eseguito nel Comune di Frosinone. Il numero complessivo di dipendenti o di contratti in essere altrove non dice nulla sulla qualità del servizio che l'operatore renderà all'Ente.

L'ordinamento consente di valutare l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente incaricato di eseguire il contratto, quando incidono sul livello della prestazione. Non consente di premiare la consistenza dell'organico aziendale in quanto tale.

Tale meccanismo rende il punteggio direttamente proporzionale alla dimensione dell'impresa. Il criterio favorisce strutturalmente un ristretto numero di operatori di grandi dimensioni e di più risalente presenza sul mercato, indipendentemente dalla qualità della proposta tecnica.

Il vantaggio è determinante:

· i 12 punti del criterio D.1 equivalgono quasi all'intero punteggio economico (15 punti);

· con la riparametrazione il divario si consolida.

L'esito della gara risulterebbe così condizionato da fattori estranei all'offerta, in contrasto con:

· la par condicio tra i concorrenti;

· il principio dell'accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. 36/2023);

· l'obbligo di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (art. 10, comma 3).

Si chiede pertanto alla Stazione appaltante di:

a) eliminare in autotutela il criterio D.1, ridistribuendo i 12 punti su criteri qualitativi riferiti all'offerta;

b) in subordine, riformulare il criterio con riferimento al solo personale che il concorrente si impegna a destinare in via esclusiva all'esecuzione del contratto presso il Comune di Frosinone. Tale personale va valutato per qualifiche, abilitazioni ed esperienza specifica, con punteggi a soglia o con tetto massimo anziché proporzionali alla dimensione aziendale;

c) in ogni caso, esplicitare la formula matematica di attribuzione dei punteggi e la data di riferimento di ciascun elemento.

Quesito n. 7 – Punteggio economico (rif. 18, tabella)

La tabella attribuisce 15 punti a ciascuna delle tre attività. Il disciplinare prevede però un unico ribasso e un punteggio economico massimo complessivo di 15 punti. Si chiede di confermare che il punteggio economico massimo è 15 punti complessivi e che la colonna "punteggio massimo" va intesa in tal senso.

Grazie
Cordialità

05/10/2026 11:33
Risposta
Requisito economico finanziario: La stazione appaltante chiarisce che l’importo di € 15.020.461,96 (punto 9.4) corrisponde al doppio del valore complessivo stimato della concessione (2 x € 7.510.230,98). Pertanto detta somma è da intendersi come fatturato totale cumulato sul triennio 2023-2025 e non come valore medio annuo. Ai fini della verifica, va utilizzata esclusivamente la voce contabile espressamente indicata nel Disciplinare (Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Voce A.1), senza estenderla ad altre componenti del valore della produzione.
2. Requisito economico finanziario RTI: La disposizione del punto 9.4 va coordinata con la disciplina dei raggruppamenti (art.68 D.Lgs 36/2023) L’espressione “almeno dalla mandataria” indica solo che la mandataria deve contribuire al requisito, ma non esclude la cumulabilità tra i componenti. I requisiti economico-finanziari possono essere complessivamente verificati considerando i contributi di tutti i soci del RTI, nel rispetto delle quote operative assunte; non sono previste ulteriori percentuali obbligatorie, salvo quelle stabilite dagli atti.
3. Requisiti tecnico professionali in RTI: In caso di RTI, ogni requisito di cui al punto 9.3 si valuta in relazione alla natura del requisito stesso e alla attività di ciascun componente. In particolare, i requisiti aziendali o professionali legati a specifiche prestazioni (es. certificazioni o possesso di figure) devono sussistere nel soggetto che eseguirà la prestazione corrispondente; i requisiti di esperienza o quantitativi, invece, possono essere soddisfatti cumulativamente tra i partecipanti, secondo le modalità generali previste dal Codice (art.68 D.Lgs 36/2023). Non sono richieste percentuali aggiuntive rispetto a quanto indicato dalla lex specialis.
4.Organico medio 50 unità: Non si ritiene di accogliere la richiesta. Il requisito di 50 unità a tempo pieno e indeterminato attesta la capacità organizzativa complessiva dell’operatore, necessaria a gestire la pluralità dei servizi (gestione tributi, riscossione, affissioni etc) per sette anni. Esso si riferisce all’organico aziendale totale dell’operatore e alla sua struttura gestionale, non al numero di addetti da assegnare stabilmente alla commessa specifica. Perciò non è pertinente confrontare direttamente la soglia di legge con il costo previsto della sola commessa. Non è prevista alcuna riduzione o conversione FTE nel bando. Il Dirigente rientra nel computo delle 50 unità.
5. Servizi analoghi congiuntamente: Si conferma il contenuto del punto 9.3. L’affidamento in gara è stato previsto come lotto unico di servizi integrati: pertanto si richiede una esperienza pregressa che testimoni capacità di gestione integrata. Il requisito di analogia riguarda la complessità e l’integrazione funzionale delle attività (razionalizzazione flussi, coordinamento continuo) Ciò detto, non si richiede un’identità assoluta delle pregresse esperienze: si valuta in ogni caso l’analogia in termini di natura e complessità dei servizi, senza introdurre ulteriori condizioni o percentuali non previste.
6. Criterio D.1 – 12 punti (caratteristica impresa): Premesso che ci sono criteri discrezionali in cui il concorrente ben può esprimere le sue potenzialità, non si ritiene di accogliere la richiesta. I sub-criteri del punto D.1 sono stati selezionati in funzione delle caratteristiche dell’affidamento (durata settennale e pluralità di attività) per valutare l’affidabilità organizzativa complessiva dell’operatore. Tali elementi non costituiscono condizioni di ammissioni aggiuntive, bensì fattori qualitativi di valutazione dell’offerta (come ammesso dagli artt. 90-91 D.Lgs 36/2023). Il criterio è proporzionato all’oggetto e non introduce vincoli nuovi di partecipazione. Pertanto resta confermato nella sua formulazione attuale.
7.Punteggio economico: Si conferma che il punteggio massimo complessivo attribuito all’offerta economica è 15 punti. La documentazione di gara (Determina e Disciplinare) stabilisce chiaramente un totale di 100 punti suddiviso in 85 per la tecnica e 15 per l’economica. Le voci da 15 nella tabella del punto 18 vanno lette nel contesto di questo punteggio unico, non come 15 punti distinti per ciascun sotto-componente. Il presente chiarimento ha natura esplicativa e non comporta alcuna modifica dei pesi o del criterio già previsto.

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