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Provincia di Frosinone
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Gara #839
GARA SUA 58/2023 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI.- COMUNE DI MOROLOInformazioni appalto
04/05/2023
Aperta
Servizi
€ 1.604.663,69
Categorie merceologiche
90
-
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
Lotti
Inviato esito
1
9745763AOA
Qualità prezzo
GARA SUA 58/2023 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI.- COMUNE DI MOROLO
GARA SUA 58/2023 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI.- COMUNE DI MOROLO
€ 1.597.298,90
€ 0,00
€ 7.364,79
€ 137.942.492,00
276 del 20/12/2023
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01033540624 | LAVORGNA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE |
Scadenze
03/06/2023 12:00
09/06/2023 10:00
09/06/2023 10:30
Avvisi
Allegati
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906.17 kB | |
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5.74 MB | |
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1.72 MB | |
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373.00 kB | |
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246.85 kB |
Chiarimenti
18/05/2023 10:18
Quesito #1
La scrivente Impresa, chiede informazioni in merito la creazione del Passoe – contributo Anac, in quanto al momento dell’inserimento del CIG viene riscontrato il seguente errore “ il CIG non esiste oppure non è ancora stato definito “.
18/05/2023 15:24
Risposta
da quanto ricevuto dal RUP il cig è perfezionato. Quindi si invita il concorrente a voler riprovare il collegamento con il portale ANAC
26/05/2023 09:03
Quesito #2
"Il Disciplinare di Gara al cap.2, pag.21, riporta il quadro del personale attualmente impiegato nel servizio costituito da n.5 unità di cui: n.2 con livello 2B, n.,2 con livello 2A e n.1 con livello 3A.
Nella Relazione Tecnico Economica degli atti di gara nel cap.9, pag.24, è indicato il Personale di Progetto ovvero il personale occorrente allo svolgimento dei servizi per un costo annuo di € 168.33,91 inserito nel QE di gara; tale personale è costituito da n.4 unità, di cui: n.1 con livello 2B, n.2 con livello 2A, e n.1 con livello 3A.
Infine, del Disciplinare prestazionale degli atti di gara, cap.9, pag.64, viene previsto l'obbligo di presentazione di un Piano di Assorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore, che impone il rispetto della clausola sociale.
Pertanto, si chiede di chiarire:
a) il numero delle unità di personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, di cui all'elenco contenuto nel disciplinare di gara;
b) l'importo del costo annuo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale;
c) laddove il costo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, risulti maggiore rispetto al costo indicato nella Relazione Tecnico Economica citata, si chiede di rettificare l'importo del QE di gara per quanto riguarda il costo del personale."
Nella Relazione Tecnico Economica degli atti di gara nel cap.9, pag.24, è indicato il Personale di Progetto ovvero il personale occorrente allo svolgimento dei servizi per un costo annuo di € 168.33,91 inserito nel QE di gara; tale personale è costituito da n.4 unità, di cui: n.1 con livello 2B, n.2 con livello 2A, e n.1 con livello 3A.
Infine, del Disciplinare prestazionale degli atti di gara, cap.9, pag.64, viene previsto l'obbligo di presentazione di un Piano di Assorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore, che impone il rispetto della clausola sociale.
Pertanto, si chiede di chiarire:
a) il numero delle unità di personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, di cui all'elenco contenuto nel disciplinare di gara;
b) l'importo del costo annuo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale;
c) laddove il costo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, risulti maggiore rispetto al costo indicato nella Relazione Tecnico Economica citata, si chiede di rettificare l'importo del QE di gara per quanto riguarda il costo del personale."
31/05/2023 10:10
Risposta
Risposta
Premesso che in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 c. 16 il progettista ha provveduto al calcolo della manodopera ritenuta necessaria per l’espletamento del servizio basato sulle conoscenze del professionista progettista stesso;
tenuto conto di quanto indicato al cap. 9, pg. 64 del disciplinare prestazionale ed in particolare di quanto espressamente indicato dalle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, stabilisce che “………. L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento……. “;
il concorrente nel formulare la propria offerta dovrà: procedere alla determinazione del costo del personale che riterrà necessario per l’espletamento del servizio posto a base di gara, come migliorato nell’offerta tecnica che presenterà, con l’obbligo di garantire un livello di prestazione pari o superiore a quello richiesto. come previsto dalla lex specialis, dovrà elaborare il proprio “Progetto di Assorbimento” basandosi sulla mano d’opera che riterrà necessaria, ottenuta dall’armonizzazione della propria organizzazione d’impresa con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del sevizio.
Ciò premesso:
come riscontrato dal comune di Morolo si pubblica la tabella ricevuta avendo avuto cura di cancellare la data di nascita come riscontrato dal comune di Morolo il costo del personale va desunto dalla tabella di cui sopra applicando le tariffe di cui al contratto FISE Assoambiente In riferimento al quesito “c) laddove il costo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, risulti maggiore rispetto al costo indicato nella Relazione Tecnico Economica citata, si chiede di rettificare l'importo del QE di gara per quanto riguarda il costo del personale." , si precisa che: il costo della m.o indicato dal progettista è quello di cui all’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 ossia quanta m.o. serve per espletare il servizio come dallo stesso progettato e determinato su calcoli e conoscenza dello stesso; la clausola sociale è la fotografia del personale attualmente utilizzato per l’espletamento del servizio; l’operatore economico baserà il calcolo della m.o. che riterrà necessario per l’espletamento del servizio posto a base di gara, come migliorato nell’offerta tecnica che presenterà, sulla propria organizzazione d’azienda. Il risultato potrebbe essere maggiore, uguale o inferire al valore del personale attualmente utilizzato per il servizio (personale di cui alla clausola sociale). Il personale, come determinato dall’operatore economico, dovrà essere assunto attingendo dalla clausola sociale. Se il valore calcolato dovesse risultare inferiore al valore della clausola sociale si procederà con un tavolo sindacale.
Pertanto non si deve rettificare alcun dato economico e si conferma il QTE pubblicato.
Premesso che in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 c. 16 il progettista ha provveduto al calcolo della manodopera ritenuta necessaria per l’espletamento del servizio basato sulle conoscenze del professionista progettista stesso;
tenuto conto di quanto indicato al cap. 9, pg. 64 del disciplinare prestazionale ed in particolare di quanto espressamente indicato dalle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, stabilisce che “………. L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento……. “;
il concorrente nel formulare la propria offerta dovrà: procedere alla determinazione del costo del personale che riterrà necessario per l’espletamento del servizio posto a base di gara, come migliorato nell’offerta tecnica che presenterà, con l’obbligo di garantire un livello di prestazione pari o superiore a quello richiesto. come previsto dalla lex specialis, dovrà elaborare il proprio “Progetto di Assorbimento” basandosi sulla mano d’opera che riterrà necessaria, ottenuta dall’armonizzazione della propria organizzazione d’impresa con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del sevizio.
Ciò premesso:
come riscontrato dal comune di Morolo si pubblica la tabella ricevuta avendo avuto cura di cancellare la data di nascita come riscontrato dal comune di Morolo il costo del personale va desunto dalla tabella di cui sopra applicando le tariffe di cui al contratto FISE Assoambiente In riferimento al quesito “c) laddove il costo del personale avente diritto all'applicazione della clausola sociale, risulti maggiore rispetto al costo indicato nella Relazione Tecnico Economica citata, si chiede di rettificare l'importo del QE di gara per quanto riguarda il costo del personale." , si precisa che: il costo della m.o indicato dal progettista è quello di cui all’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 ossia quanta m.o. serve per espletare il servizio come dallo stesso progettato e determinato su calcoli e conoscenza dello stesso; la clausola sociale è la fotografia del personale attualmente utilizzato per l’espletamento del servizio; l’operatore economico baserà il calcolo della m.o. che riterrà necessario per l’espletamento del servizio posto a base di gara, come migliorato nell’offerta tecnica che presenterà, sulla propria organizzazione d’azienda. Il risultato potrebbe essere maggiore, uguale o inferire al valore del personale attualmente utilizzato per il servizio (personale di cui alla clausola sociale). Il personale, come determinato dall’operatore economico, dovrà essere assunto attingendo dalla clausola sociale. Se il valore calcolato dovesse risultare inferiore al valore della clausola sociale si procederà con un tavolo sindacale.
Pertanto non si deve rettificare alcun dato economico e si conferma il QTE pubblicato.
29/05/2023 09:56
Quesito #3
Buongiorno,la scrivente chiede di precisare se la limitazione delle 50 cartelle relative alla compilazione dell'offerta tecnica è riferita esclusivamente agli aspetti migliorativi di cui al criterio 2 o è riferita al documento nella sua interezza
Saluti
Saluti
30/05/2023 10:59
Risposta
RISPOSTA
In riferimento al quesito posto si specifica che la limitazione delle 50 cartelle relative alla compilazione dell'offerta tecnica è riferita al documento nella sua interezza;
le relative schede tecniche sono escluse dal conteggio delle 50 cartelle massime previste per la redazione della relazione tecnica.
Per la compilazione della offerta tecnica si rimanda a quanto contenuto al punto 4.1.1. del disciplinare di gara .
In riferimento al quesito posto si specifica che la limitazione delle 50 cartelle relative alla compilazione dell'offerta tecnica è riferita al documento nella sua interezza;
le relative schede tecniche sono escluse dal conteggio delle 50 cartelle massime previste per la redazione della relazione tecnica.
Per la compilazione della offerta tecnica si rimanda a quanto contenuto al punto 4.1.1. del disciplinare di gara .