Inviato esito

Gara #590

GARA SUA. N. 51/2022 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “Messa in sicurezza idrogeologica dell’area Piloni” – COMUNE DI FROSINONE
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Informazioni appalto

29/06/2022
Aperta
Lavori
€ 751.689,88
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
9279606D1C
E43H19000570001
Qualità prezzo
GARA SUA. N. 51/2022 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “Messa in sicurezza idrogeologica dell’area Piloni” – COMUNE DI FROSINONE
GARA SUA. N. 51/2022 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “Messa in sicurezza idrogeologica dell’area Piloni” – COMUNE DI FROSINONE
€ 641.959,84
€ 0,00
€ 109.730,04
€ 602.010,68
285 25/01/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02575500604 AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LI
Visualizza partecipanti

Scadenze

12/07/2022 11:00
15/07/2022 12:00
15/07/2022 12:30

Allegati

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20/10/2023 23:47
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Chiarimenti

30/06/2022 16:41
Quesito #1
Buon pomeriggio.
La presente per porvi i seguenti due quesiti, la cui puntuale risposta ci permetterà di meglio comprendere la procedura di gara:
- al riguardo del subappalto, premesso che abbiamo dato un’attenta lettura a quanto prescritto al punto 2.3 del disciplinare di gara, vorremmo cortesemente capire meglio e in modo definitivo se tutte le opere scorporate riteniate possano essere o meno subappaltabili in toto.
- segnaliamo l’incongruità presente nel disciplinare di gara, in merito alla contabilità dei lavori. Infatti, a pagina 6 del disciplinare di gara è indicato che “Il contratto per l'esecuzione dei lavori sarà stipulato “a misura”, a i sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice ed in coerenza con quanto riportato nel CSA.”, mentre, a pagina 18 dello stesso documento è scritto “Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, (...)”. Per questo chiediamo cortesemente di conoscere quale sia l’effettivo metodo di contabilità.
Restiamo dunque in attesa di un vostro pronto e gentile riscontro.
Grazie e cordiali saluti.
 
04/07/2022 09:21
Risposta
in merito ai quesiti posti si specifica quanto segue:

in materia si subappalto l’art. 105 del DLGs 50/2016 vigente non prevede limitazioni al subappalto a meno delle seguenti ipotesi:
1.) non si configuri la cessione di contratto
2.) non siano definite delle limitazione che impongono l’esecuzione da parte dell’aggiudicatario di prestazioni/lavorazioni oggetto di affidamento da motivare nella determina di indizione gara.

In merito alla prima ipotesi si fa richiamo al comma 1 dell’art. 105 che stabilisce:
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

DA cui la condizione da osservare è:
- non affidare a terzi l’integrale esecuzione del contratto
- non affidare a terzi  la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti

Pertanto rispettando le due limitazioni non si vedono ulteriori limitazioni

in merito al 2 punto 
l’art. 5 del CSA prevede che il contratto è a corpo. QUindi il riferimento a contratto a misura è un mero refuso di stampa. 
05/07/2022 16:38
Quesito #2
Si richiede di chiarire i tempi posti a base di gara per l'esecuzione dei lavori in quanto al punto 2.5 del disciplinare di gara sono indicati 330 giorni, cosiccome nel csa, mentre il cronoprogramma dei lavori riporta 42,29 settimane (ovvero 296 gg) ed al punto 5.2.2 sempre del disciplinare si dichiara che la riduzione temporale non dovrà superare il 20% dei tempi di progetto ovvero 54 gg . Essendo il 20% di 330 giorni pari a 66 giorni ed il 20% di 296 giorni pari a 59,2 gg si chiede di chiarire quali siano i tempi da dover tenere in considerazione per la propria offerta
07/07/2022 21:50
Risposta
l’art. 15 del CSA fissa in 3330 giorni il tempo per dare i lavori ultimati. 
Pertanto avendo stabilito che la riduzione temporale non dovrà superare il 20% dei tempi di progetto ne deriva che la riduzione massima è di 66 giorni. 
Da cui il dato di 54gg è un mero refuso di stampa. Il dato corretto è 66 giorni ed è quello che va preso in considerazione come massima riduzione per formulare l’offerta temporale
06/07/2022 12:17
Quesito #3
Buongiorno, per la polizza fidejussoria e’ da formulare sull’importo di 751689,88?
07/07/2022 21:56
Risposta
considerato
- che la polizza andrebbe calcolato sul valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture. Ossia  basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi 
- che il calcolo è stato eseguito sull’importo del solo lotto 1

richiamato il principio secondo cui in caso di discordanza va data una lettura a favore della massima partecipazione

per quanto sopra riportato si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara Ossia una garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, intestata a al comune di Frosinone per un importo di euro 15.033,80  al lordo delle possibili riduzioni

 
06/07/2022 16:11
Quesito #4
Buonasera volevamo chiedere , sulla scorta del fatto che sia nel bando-disciplinare di gara che nel CSA è prevista la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente i punti:
  1. di prendere atto che si tratta di appalto a misura
 
  1. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito contenuti nel modello della Domanda di partecipazione sono un refuso (dato che è stato già chiarito che trattasi di appalto a corpo)? Si può procedere a modifica degli stessi autonomamente o Codesta Stazione Appaltante provvederà a fornire un ulteriore Modello pertinente con la documentazione di gara? Grazie. Cordiali saluti.
07/07/2022 22:02
Risposta
in merito ai quesiti posti si specifica quanto segue:

1. secondo quanto previsto dall’art. 5 Modalità di stipulazione del contratto del CSA Il contratto è stipulato “a corpo”

2. si richiama l’obbligo della clausola di revisione prezzi come previsto dall’art. 29 del DL 4/2022 converito con L. 25/2022 

pertanto:

1.) i concorrenti possono procede alla rettifica del modello di domanda che è reso disponibile in modalità editabile prendendo atto che l’appalto è a corpo e che è prevista la clausola di revisione dei prezzi secondo quanto ptrevisto dall’art, 20 del DL 4/2022 converito con L. 25/2022
07/07/2022 08:55
Quesito #5
Con la presente chiediamo chiarimenti al fine della partecipazione alla gara  , siamo in possesso di categoria OG1 III , OG6 II, OG11II ( quest’ultima per coprire  la cateogria OS30) , ci chiedevamo se fosse possibile coprire la categoria scorporabile OS4 ( che rappresenta il 6.95%) con la categoria prevalente OG1 e dichiarare in gara di subappaltarla interamente.
In attesa di una Vs risposta, porgiamo distinti saluti. 
07/07/2022 22:12
Risposta
Un concorrente privo di requisiti per qualificarsi in una lavorazione scorporabile può qualificarsi se:
- ha una attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione
- in sede di offerta fa esplicita dichiarazione di subappalto al 100% della categoria scorporabile di cui è privo di qualifiaczione ad altra impresa qualificata nella categoria scorporabile
- si rispetti quanto segue:
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
04/07/2022 18:35
Quesito #6
Buonasera, vorremmo avere un chiarimento circa gli importi del valore della qualificazione in quanto come evidente sia dalla testata che dalla pag.12 del disciplinare di gara gli stessi sono quantificati nel valore complessivo di Euro 950.781,66 tuttavia, sommando gli importi della tabella uno riportata invece a pag. 14 ne è esce fuori un importo totale di Euro 925.420,80 che non coincide nè con l’importo totale complessivo indicato nelle sedi precedenti nè con il solo importo indicato per le lavorazioni di cui all’intero affidamento comprensivo di opzione.
Pertanto, al fine di potere esercitare una corretta valutazione, chiediamo di chiarire l’intera questione.
Grazie.
Cordiali saluti.
09/07/2022 20:15
Risposta
Come da disciplinare di gara si specifica che la gara prevede che il soggetto si qualifichi per l’importo complessivo di progetto fissato in € 950.781,66 quale somma di due lotti. (lotto 1 + Lotto 2). 
In caso si affidamento l’impresa avrà affidato solo il primo lotto di € 751.689,88 

Al dato di tabella di cui a pag 14
Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione obbligatoria (si/no) Importo
(€)
% Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o scorporabile Subappaltabile
Opere civili OG1 III Si € 762.090,18 82,351% Prevalente Si
Opere di raccolta e smaltimento acque OG6  o art. 90 del DPR 207/2010 I Si € 51.128,23 5,525% Indicato solo ai fini del CEL
 
Si
 
Opere di impianti elettromeccanici, ecc. OS4  o art. 90 del DPR 207/2010 I Si € 47.650,01 5,149% Indicato solo ai fini del CEL
 
Si
 
Opere di impianti di interni elettrici, ecc OS30 o art. 90 del DPR 207/2010 I SI € 64.552,38 6,975% Indicato solo ai fini del CEL
 
Si
 
Importo totale       € 578.192,93 100%    

Sommando i vari dati economici si determina il valore di  € 925.420,80  a cui però vanno aggiunti per mera dimenticanza l’aggiornamento dei prezzi per la sicurezza (da € 109.730,04 a € 135.090,90)

Quindi si conferma l’importo complessivo di € 950.781,66.
La ridistribuzione dei € 25.360,86 (quale differenza tra € 135.090,90 e € 109.730,04) non modifica in modo sostanziale la qualificazione dell’impresa in quanto il possesso della categoria III in OG 1 richiesta e dichiarazione di subappalto per le scorporabili eventualmente non possudute qualifica anche per il valore non riportato 
 
06/07/2022 11:36
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento alla gara SUA N. 51/2022,
si chiede se l’offerta tecnica migliorativa debba essere riferita al solo LOTTO 1, o anche al LOTTO 2?
Nell’eventualità di dover elaborare l’offerta migliorativa sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2,  si chiede se le migliorie del LOTTO 2 debbano Essere inserite nel computo metrico dell’offerta economica.
 
 
09/07/2022 20:30
Risposta
IN riferimento al quesito posto si specifica che il lotto 2 è assegnato ai sensi dell’art. 63 del DLgs 50/2016 ossia un affidamento diretto da negoziazione. 

Ciò premesso il concoorente può segliere autonomamente se presentare un’offerta tecnica riferita al solo lotto 1 o riferita sia al lotto 1 che al lotto 2. 

Nel caso in cui si optasse per lotto 1 + lotto 2 è onere del concorrente evidenziare quali sono le migliorie riferite al lotto 1 e quali sono le migliorie riferite al lotto 2. 

analogamente per l’aspetto economico. Ossia un computo delle migliorie per il lotto 1 ed un computo per le migliorie del lotto 2
06/07/2022 12:03
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento alla gara SUA N. 51/2022,
si chiede se l’offerta tecnica migliorativa debba essere riferita al solo LOTTO 1, o anche al LOTTO 2?
Nell’eventualità di dover elaborare l’offerta migliorativa sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2,  si chiede se le migliorie del LOTTO 2 debbano Essere inserite nel computo metrico dell’offerta economica.
grazie
 
 

Distinti Saluti
 
09/07/2022 20:32
Risposta
IN riferimento al quesito posto si specifica che il lotto 2 è assegnato ai sensi dell’art. 63 del DLgs 50/2016 ossia un affidamento diretto da negoziazione. 

Ciò premesso il concoorente può segliere autonomamente se presentare un’offerta tecnica riferita al solo lotto 1 o riferita sia al lotto 1 che al lotto 2. 

Nel caso in cui si optasse per lotto 1 + lotto 2 è onere del concorrente evidenziare quali sono le migliorie riferite al lotto 1 e quali sono le migliorie riferite al lotto 2. 

analogamente per l’aspetto economico. Ossia un computo delle migliorie per il lotto 1 ed un computo per le migliorie del lotto 2
11/07/2022 09:53
Quesito #9
Visto il chiarimento della PA che definisce l'appalto in oggetto da svolgersi a corpo, si chiede a P.A il motivo per la quale: 
-  negli elaborati grafici viene previsto, come elemento di protezione per l’utenza, un parapetto in corten, mentre si computa esclusivamente una ringhiera in acciaio in barre classico (voce 72 e 70 del CME);
- A base di gara si è omesso di contabilizzare nel CME la pavimentazione effetto Chiaia a vista, prevista dalla tavola E00AH07 (Planimetria quotata di progetto) per un complessivo di 309,54;
 - Nel CME a base di gara non risultano contabilizzati i lavori di ripristino delle arcate esterne comprensivo ponteggi intonaci e tinteggiatura per un totale di 514 mq ; 

Il nostro operatore economico visto le suddette carenze, unite ad un riduzione immotivata dei prezzi del CME (6-8% ) in un periodo di forte inflazione;  chiede alla PA una verifica della compatibilità economica dell'opera nel suo complesso al fine di garantire la fattibilità tecnica economica del progetto. 
 
12/07/2022 18:08
Risposta
Nell'appalto a corpo ciò che conta contrattualmente  è solo il prezzo finale che, dopo che è stato accettato, è vincolante per l'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nell'ambito del computo metrico non ha altro valore se non quello di semplice traccia indicativa delle modalità con cui si è venuto a formare il prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto. 

 

Quindi quanto evidenziato va inteso solo come traccia indicativa per definire il valore del corpo da porre a base di gara. 

 

di contro si fa rilevare che la richiesta di avere il computo metrico come elemento dell'offerta tecnica e il computo metrico estimativo come elemento dell'offerta economica è legittima 

 

Infatti Il C. Stato 20/08/2021, n. 5959 ha affermato che deve considerarsi legittima la disposizione della lex specialis che richieda l’inserimento, a pena di esclusione, nell’offerta economica del computo metrico estimativo, anche se si tratti di un appalto a corpo. Si tratta infatti di un obiettivo strumento di apprezzamento che risponde all'esigenza:
- da un lato di acquisire conoscenza immediata del valore degli interventi - in specie migliorativi, rimessi cioè alla proposta del concorrente - con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni, all’assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi, all’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta;
- dall’altro il poter apprezzare preventivamente la serietà di quest’ultima.
Occorre anche considerare che si tratta di un documento espressamente previsto dalla normativa per l’attività di progettazione, come ad esempio gli artt. 24, 32, 33, 42, D.P.R. 207/2010 (tuttora applicabili ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Leg.vo 50/2016), sicché la sua richiesta e inclusione fra la documentazione d’offerta rientra nelle facoltà della stazione appaltante e costituisce una previsione non irragionevole, né sproporzionata, che si pone in sintonia col ruolo e il significato attribuito dalla legge al computo metrico estimativo (cfr. anche l’art. 32, D. Leg.vo 50/2016, comma 14-bis, in cui si prevede che “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”).
Alla luce di ciò, il computo metrico estimativo può considerarsi un elemento che, pur in presenza di un appalto a corpo, può rientrare ragionevolmente fra i documenti d’offerta e farne parte e che la sua assenza, a fronte di un'esplicita clausola del disciplinare che imponga il relativo obbligo, comporta la legittima esclusione del concorrente.
Sul punto è stato precisato che tale clausola non può neanche essere ritenuta nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, D. Leg.vo 50/2016: una volta chiarito infatti che detto computo metrico rientra (legittimamente) fra i documenti d’offerta, è altrettanto legittimo sanzionare con l’esclusione la sua mancata allegazione.
Parimenti non è possibile ammettere il soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione, proprio perché trattasi di un elemento integrante l’offerta, e come tale non soccorribile ai sensi dell’art. 89, comma 9, D. Leg.vo 50/2016, pena la inammissibile integrazione postuma dei documenti d’offerta.
 
Pertanto le  imprese partecipanti ben potranno tenere conto di quanto evidenziato  modulando il proprio ribasso di conseguenza
11/07/2022 11:38
Quesito #10
Buongiorno,
con la presente, chiediamo di darci conferma se l’importo su cui calcolare il ribasso è di € 641.959,84 oppure € 815.690,76.
Ringraziamo anticipatamente.

Distinti saluti
12/07/2022 18:14
Risposta
come già specificato negli altri quesiti il concorrente deve qualificarsi per la somma Lotto 1 + Lotto 2  fissata in € 950.781,66
l’offerta si indente applicabile al lotto 1 e al lotto 2
In caso si affidamento l’impresa avrà affidato solo il primo lotto di € 751.689,88 
Come definito dal disciplinare di gara il lotto 2 sarà assegnato ai sensi dell’art. 63 

 . 
11/07/2022 11:41
Quesito #11
Buongiorno,
chi è in possesso della categoria OG1 classifica V, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni richieste dal bando, coprendo l’intero importo di gara, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni ovvero OG6, OS4 e OS30, subappaltando dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, senza ricorrere al ragruppamento di imprese o avvalimento?
12/07/2022 19:28
Risposta
è possibile qualifcarsi nel modo descritto a condizione di eplicitare chiaramente l’intenzione del subappalto delle categorie scorporabili ad imprese qualificate in sede di presentazione dell’offerta (busta amministrativa) 

 

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