Gara #1920
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)
Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)
Lotto 1 servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 a 100 posti complessivi 300 posti
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)
Lotto 2 servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti. complessivi 700 posti
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)
Lotto 3 servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative complessivi 1000 posti
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
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2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
omissisConsiderati quanto previsto dall’art. 7 del citato DL 133/2023 “In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” Per quanto sopra si da evidenza che è possibile derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni nei seguenti casi:Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.nei casi di estrema urgenza, Considerati i tempi per la conclusione della procedura di gara è prevedibile che l’avvio degli accordi quadro sia dopo il 31 dicembre 2024. Quindi dopo il termine di urgenza che ha portato a variare i parametri di ospitalità come da nota allegata. Pertanto si ritiene che i concorrenti dovranno attenersi alla normativa vigente in condizioni ordinarie. Nel caso in cui si dovesse determinare un nuovo stato di emergenza con una possibile nuova disposizione in deroga che potrebbe determinare un incremento dei posti di accoglienza per modifica dei parametri minimi, sarà possibile incrementare la capienza e quindi ospitare, secondo i nuovi parametri, un maggior numero di persone fin tanto che permarrà il periodo di emergenza. L’onere di dichiarare lo stato di emergenza e di consentire la deroga ai requisiti ordinari fissando i metodi ed i criteri dipende agli organi dello stato cui competono il potere legislativo e/o il potere esecutivo,Pertanto il concorrente dovrà far riferimento ai parametri ordinari. SI da evidenza che se nel caso in cui dalle verifiche effettuate si dovesse determinare che la capacità dichiarata in sede di gara non rispetta i parametri ordinari l’ufficio dovrà valutare quali adempimenti adottare ivi inclusa, se ne ricorressero le condizioni, l’ipotesi di esclusione In merito alla frase “Si precisa, infatti, che qualora in data odierna venisse richiesta una nuova certificazione, da parte di un Ente gestore, alla ASL relativamente alla capacità ricettiva di un immobile, la stessa verrebbe quantificata basandosi sui parametri di cui alla note della ASL del 2023” si chiarisce che gli uffici della ASL dovranno dare evidenza del motivo della deroga ed il termine della deroga. Da cui terminata l’emergenza, e quindi la motivazione che ha determinato la deroga, quest’ultima decade e tornano le condizioni di ordinarietà e quindi una rideterminazione della capacità ospitante al ribasso.In merito alle notizie richieste è necessario produrre autocertificazione ai sensi del 445/2000 da parte dei proprietari degli immobili e se per gli immobili indicati sia sufficiente una asseverazione del tecnico abilitato con onere della pubblica amministrazione di verificare quanto autocertificato.
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)), del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;b) all'articolo 17, comma 1, ((dopo le parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ", con priorità per quelle"));c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2023, N. 176)).((1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "in stato di gravidanza" sono soppresse))L’art. 11 del DLgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.” Come modificato dall’art. 7 del “DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.” coordinato con la modifica dell’art. 7 del DL 133/2023 recita:Art. 11Misure straordinarie di accoglienza1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
omissisPer quanto sopra si da evidenza che è possibile derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni nei seguenti casi:Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.nei casi di estrema urgenza, Considerati i tempi per la conclusione della procedura di gara è prevedibile che l’avvio degli accordi quadro sia dopo il 31 dicembre 2024. Quindi dopo il termine di urgenza che ha portato a variare i parametri di ospitalità come da nota allegata. Pertanto si ritiene che i concorrenti dovranno attenersi alla normativa vigente in condizioni ordinarie. Nel caso in cui si dovesse determinare un nuovo stato di emergenza con una possibile nuova disposizione in deroga che potrebbe determinare un incremento dei posti di accoglienza per modifica dei parametri minimi, sarà possibile incrementare la capienza e quindi ospitare, secondo i nuovi parametri, un maggior numero di persone fin tanto che permarrà il periodo di emergenza. L’onere di dichiarare lo stato di emergenza e di consentire la deroga ai requisiti ordinari fissando i metodi ed i criteri dipende dagli organi dello stato cui competono il potere legislativo e/o il potere esecutivo,Pertanto il concorrente dovrà far riferimento ai parametri ordinari. SI da evidenza che se nel caso in cui dalle verifiche effettuate si dovesse determinare che la capacità dichiarata in sede di gara non rispetta i parametri ordinari l’ufficio dovrà valutare quali adempimenti adottare ivi inclusa, se ne ricorressero le condizioni, l’ipotesi di esclusione
posti - che trovino sempre applicazione i criteri presupposti negli atti di gara - Allegato A e corrispettivo prodie/pro capite – riferiti ai centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti.
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Il quesito deve coinvolgere le autorità sanitarie a cui compete il controllo sulla specifica materia
L’eventuale risposta errata da parte dell’ufficio al quesito posto non può determinare un mancato rispetto dei dettami normativi vigenti in materia
l'operatore economico deve rispettare tutte le norme vigenti ed applicabili.
Pertanto per quanti sopra
il quesito posto è da porre alle autorità competenti (quali sanitarie e comunali) prima dell'avvio dell'attività.
Ciò premesso l'operatore economico deve relazione sulle voci di prezzo oggetto di offerta
Nello specifico le giustificazioni dovranno riferirsi a:
- L’economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare;
- Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per la prestazione dei servizi.
La ratio della norma è quella di evitare il rischio che l’esecuzione della prestazione richiesta sia qualitativamente inferiore a quella posta a base di gara e che la modalità esecutiva sia tale da evitare l’insorgere di contestazioni e ricorsi.
Ne discende l’onere:
- dell’impresa di illustrare alla stazione appaltante come intende erogare il servizio nonché tutti i motivi tecnici ed economici che hanno consentito alla stessa di formulare l’offerta . Ossia si richiede al concorrente di trascrivere tutte le valutazione fatte per formulare l’offerta quali tutti i costi che stima di sostenere, nonché le spese generali e l’utile da ricavare, tenuto anche conto dell’andamento del mercato.
- dell'amministrazione di valutare che le stesse risultino, in funzione di come l’impresa intende organizzare il servizio, complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato.
si fa presente che nel capitolato nazionale all'art.24 "corrispettivi" si indica che la quota 0,17 pannolini è rendicontabile IN AGGIUNTA E A RIMBORSO DEI COSTI RIFERIETI ALLA (iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;
QUESTO DISCIPLINARE invece ricomprende tale voce nella quota "procapite prodie" RIBASSABILE.
SI CHIEDE PERTANTO UNA DELUCIDAZIONE NEL CASO IN CUI L'OPERATORE ECONOMICO RIBASSA IL COSTO DEL PANNOLINO, COME VIENE CALCOLATO?
PARALLELAMENTE la logica è applicabile anche alla quota che il disciplinare indica come ribassabile relativa al "materiale ludico e trasporto scolastico" che nel capitolato nazionale rientra nella (v) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all’anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover;
si chiede anche qui una delucidazione su come verrebbe quindi rendicontata e riconsciuta tale voce.
Grazie
Prendendo ad esempio il caso di cui appresso si specifica quanto segue:
descrizione ribassabile importo pro-capite
pro capite- pro die (compreso 0,17 € per pannolino) si 19,800 €
kit si 1,900 €
Materiale didattico ludico e trasporto scolastico si 0,500 €
somma delle voci ribassabili a base di gara 22,200 €
L’operatore economico, da una valutazione economica basata sulla propria capacità ed organizzazione, stabilisce il valore di ciascuna delle voci ribassabili
Sommando il valore delle voci ribassate e confrontandolo con la somma delle voci ribassabili a base di gara determina il ribasso da riportare nel modello offerta economico.
E’ utile rammentare che la procedura in oggetto ha lo scopo di individuare degli operatori economici con cui sottoscrivere un accordo quadro quale istituto definito all’art. 59 del DLGS 36/2023 che ha recepito quanto previsto dall’art. 33 della Direttiva 2014/24/UE.
Secondo l’art. 2 comma 1 lett. n) del DLGS 36/2023 è definito come l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Il Consiglio di Stato ha spiegato che l’Accordo quadro costituisce una procedura di selezione del contraente allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste
Stabilite le clausole e aggiudicato l’accordo quadro si procede con l’attuazione dello stesso attraverso l’affidamento di uno o più contratti attuativi. Ossia contratti di appalto che vengono affidati in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.