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Gara #1920

GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)

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Informazioni appalto

16/08/2024
Aperta
Servizi
€ 85.774.635,00
DI LEGGE Ivan
Prefettura di Frosinone

Categorie merceologiche

79992 - Servizi di accoglienza

Lotti

1
B2CA4DD71B
Qualità prezzo
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)

GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)

Lotto 1 servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 a 100 posti complessivi 300 posti

€ 4.861.800,00
€ 2.460.027,00
€ 853.443,00
2
B2CA4DE7EE
Qualità prezzo
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023

GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)

Lotto 2 servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti. complessivi 700 posti

€ 11.344.200,00
€ 6.000.673,00
€ 3.616.347,00
3
B2CA4DF8C1
Qualità prezzo
GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE “ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023

GARA SUA N. 71/2024 AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI TRE ACCORDI QUADRO” PER SERVIZI ALLA PERSONA (art. 128 del DLgs 36/2023)

Lotto 3 servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative complessivi 1000 posti

€ 12.110.700,00
€ 7.981.090,00
€ 7.954.810,00

Scadenze

08/10/2024 11:00
14/10/2024 10:00
14/10/2024 10:30

Allegati

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11-all.-6-a-dichiarazione-soggetti-da-sottoporre-a-verifica-antimafia-cencol.doc
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01/10/2024 18:14
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01/10/2024 18:14
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Chiarimenti

29/08/2024 12:19
Quesito #1
Nella dichiarazione degli standar sociali non è prevista all'interno la scelta del Lotto 3.Coloro che partecipano solo per le unità abitative (Lotto 3) non devono compilare tale modello?
13/09/2024 21:20
Risposta
Considerato che la dichiarazione degli standard sociali è necessaria per ogni lotto si è proceduto ad aggiornare il modello pubblicato inserendo anche la possibilità di scegliere il lotto 3
29/08/2024 14:02
Quesito #2
Come si evince dal disciplinare di gara (p. 26, 3.1) e dal modello 1 domanda di partecipazione è prevista la marca da bollo da 16.00 euro.A p. 77 (9.1.3) del disciplinare di gara si fa riferimento all'imposta di bollo di euro 33,00 da allegare alla domanda di partecipazione.Sono dovute entrambe? Oppure si deve pagare direttamente l'imposta di bollo da 33,00 euro?
13/09/2024 21:27
Risposta
Per la partecipazione è prevista una sola marca da bollo da 16;00 euro da apporre sulla domanda di partecipazione
04/09/2024 14:44
Quesito #3
La fornitura delle derrate alimentari e la fornitura dei buoni pasto sono da considerarsi in maniera esclusivamente alternativa o possono coesistere in maniera complementare, effettuando la scelta sulla base della tipologia di struttura e del grado di autonomia raggiunto dai beneficiari?
13/09/2024 21:28
Risposta
Considerato cheil servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nei centri di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall’allegato B del citato capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili Da capitolato: Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione da parte della persona accolta dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 7, ultimo periodo, e di pulizia e igiene ambientale di ultimo periodo, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d). L’erogazione dei rimanenti servizi e delle forniture previste dal capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1-bis sono espletati nella modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni: … omissis …Per quanto sopraPer il caso di singola unità abitativa la fornitura di derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, può essere sostituito mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall’allegato B del citato capitolatoInoltre la fornitura dei buoni pasto è da considerarsi in maniera esclusivamente alternativa e può coesistere in maniera complementare, effettuando la scelta sulla base della tipologia di struttura e del grado di autonomia raggiunto dai beneficiari
06/09/2024 14:51
Quesito #4
Nell'elenco della modulistica del bando manca il modello per l'offerta economica. Come va presentata?
13/09/2024 21:29
Risposta
si da evidenza che è stata pubblicata la modulistica per l'offerta economica
06/09/2024 14:54
Quesito #5
A p. 57 del disciplinare di gara in riferimento all'offerta economica si legge che l'offerta di prezzo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con delle precisazioni che non vengono esplicitate. Quali sono le precisazioni?
13/09/2024 21:30
Risposta
Le precisazioni sono:Il ribasso va espresso fino a due cifre decimali con troncamento delle successiveL’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto partecipante ovvero dal procuratore speciale allegando copia di un documento di identità del firmatario.In caso di Consorzio ordinario o RTI o GEIE - NON ANCORA COSTITUITI – l’OFFERTA deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ordinario o il RTI O GEIE
09/09/2024 12:27
Quesito #6
buongiorno,si chiede: 1. se è stato considerato l'ultimo rinnovo del CCNL delle cooperative sociali nel calcolo della base d'asta.2. se esiste un modello per la redazione dell'offerta tecnica.rimanendo in attesa di riscontro, si ringrazia per l'attenzioneomissis
13/09/2024 21:31
Risposta
Per il quesito 1. A seguito del rinnovo del CCNL relativo al settore delle cooperative sociali, in data 26 gennaio 2024 e della sottoscrizione delle apposite tabelle, recanti il costo del personale, in data 5 marzo 2024 l’aggiornamento dei costi dell’Allegato B al nuovo schema di capitolato dovrà essere effettuato sulla base della tabella trasmessa a tutti gli UTG con circolare n. 21133 del 9 maggio 2024.Si invita inoltre a voler prendere visione della’art. 13 c. 2 lett .g) del capitolato Per il quesito 2Si precisa che sono stati pubblicati i modelli per l’offerta tecnica dei tre lotti. Il documento finale, ottenuto compilando le varie sezioni, non potrà comunque superare le 30 cartelle formato A4
13/09/2024 12:02
Quesito #7
1. Con riferimento all’Allegato 2 Ter “Struttura dell’offerta” del Lotto 2, si chiede se il servizio di pulizia indicato come "unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel" possa essere dato in subappalto per l’attribuzione del punteggio al criterio D.1.2 lettera i)2. Con riferimento all’Allegato 2 Ter - criterio D.1.1.D “Struttura dell’offerta” e in ragione anche della prassi consolidata [ex multis - gara Prefettura di Messina e gara Prefettura di Roma, che si sono espresse favorevolmente sulle attestazioni presentate in gara sul livello di conoscenza linguistica C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)], si chiede conferma che le attestazioni di lingua di livello C1 QCER e le dichiarazioni madrelingua siano considerate equivalenti alle certificazioni linguistiche di livello C1 QCER.3. Chiediamo conferma che il riferimento di legge citato all’ultimo paragrafo dell’4.1.2. del Disciplinare “L’Offerta tecnica è redatta …[…….]… in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell’articolo 100, comma 5, del D. Lgs. N. 81 del 2008” sia un refuso, in quanto l’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. N.81 del 2008 ricade all’interno del Titolo V “Cantieri temporanei o mobili”.4. Considerata la difformità tra la griglia dei criteri del Disciplinare e quella dell’Allegato 2 Ter Criteri di Valutazione, chiediamo di chiarire quale sia il documento da considerare ai fini dell’elaborazione dell’Offerta Tecnica.
19/09/2024 22:12
Risposta
RispostaQuesito 1:Si da evidenza che è ammesso il subappalto che può essere utilizzato anche come subappalto qualificante per spendere requisiti di altri operatori (indicati come subappaltatori).questo ufficio si riserva di riscontrare se per l’attribuzione del punteggio è possibile fare ricorso alla dichiarazione di subappaltoQuesito 2:Si conferma che le attestazioni di lingua di livello C1 QCER e le dichiarazioni madrelingua siano considerate equivalenti alle certificazioni linguistiche di livello C1 QCERQuesito 3:Si conferma la frase “L’Offerta tecnica è redatta …[…….]… in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell’articolo 100, comma 5, del D. Lgs. N. 81 del 2008” sia un refuso, in quanto l’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. N.81 del 2008 ricade all’interno del Titolo V “Cantieri temporanei o mobili è un mero refuso di stampaQuesito 4. Si da evidenza della pubblicazione dell’ “AVVISO COMPLETA SPECIFICAZIONE CRITERI O.T. da cui si riscontra la corrispondenza tra quanto previsto nella lex specialis e quanto riportato negli allegati. Si comunca inolre che si è proceduto alla pubblicazione dei modelli sia offerta tecnica che offeta economica ed aggiornamento di alcuni modelli (vedi avviso specifico)integrazione risposta quesito n. 1A seguito di opportuno approfondimento si specifica quanto segue:Considerato che l’attività di pulizia è un’attività che può essere eseguita solo in caso di assegnazione del servizio, la stessa può essere intesa al pari di un requisito di esecuzione.Richiamando la giurisprudenza che colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli da quelli di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione.Sul punto è intervenuta la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l’attrazione di una specifica capacità prestazionale nell’alveo dei requisiti di partecipazione, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell’esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Questa esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.Nella sentenza Consiglio di Stato 26 ottobre 2023, n. 9255 il collegio ha rilevatoche la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che:se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio;se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.Pertanto per quanto sopra si ritiene che la mancanza di “una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel” al momento di partecipazione alla gara comporta la mancata attribuzione del punteggio.
13/09/2024 16:51
Quesito #8
Nel caso in cui sia stato effettuato un'acquisto di ramo d'azienda da una cooperativa sociale il fatturato degli ultimi tre anni da inserire in domanda ritengo che debba essere riportato il fatturato prodotto negli ultimi tre anni dalla cedente? In attesa di una vostra gradita e tempestiva risposta vi salutiamo cordialmente
19/09/2024 22:13
Risposta
In merito al quesito posto si ritiene utile specificare che la richiesta è riferita alla dimostrazione di possesso di fatturato globale e non di fatturato specifico per un valore minimo stabilito in sede di gara e successivamente rettificato con apposito avviso. Ciò premesso si ritiene consentito sommare al fatturato globale della società acquirente il fatturato globale del ramo d’azienda acquisito Pertanto si ritiene non consentito utilizzare il fatturato prodotto negli ultimi tre anni dalla cedente ma si ritiene possibile utilizzare la quota parte di fatturato generato dal ramo d’azienda ceduto (e acquisito dalla società acquirente)
16/09/2024 12:11
Quesito #9
Buongiorno vorrei chiedervi dove trovo il seguente allegato Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e di rispetto dello stesso. Se mi indicate dove possiamo individuarlo oppure se potete inviarcelo come allegato. In attesa di riscontro grazie in anticipo per la cortesia attenzione e gentilezza. Cordiali Saluti.
19/09/2024 22:17
Risposta
Vedasi file 15-all.-8-patto-d-integrita-cc.doc presente nella sezione allegati
10/09/2024 17:35
Quesito #10
Buongiornonegli allegati non risulta presente il modulo per l'OFFERTA TECNICA e la TABELLA PERSONALE LOTTO 3 singole unità abitative.Cordialità
22/09/2024 11:02
Risposta
IN MERITO AL MODULO SI INVITA A VOLER SCARICARE IL FILE offerta-tecnica.zip PRESENTE NELLA SEZIONE ALLEGATI ED A DECOMPRIMERE IL FILE STESSI. A SEGUITO DELLA DECOMPRESSIONEIL CONCORRENTE DISPORRA’ DI TRE MODELLI OFFERTA TECNICA IN FORMATO WORD. UNO PER CIASCUN LOTTOI NOMI DEI FILE DELLO SCHEMA DI OFFERTA TECNICA SONO:Offerta_tecnica_Piantedosi_CC_fino_a_50_Lotto_2.doxOfferta_tecnica_Piantedosi_CC_fino_da_51_a_100_Lotto_1.doxOfferta_tecnica_Piantedosi_Unit_abitativa_Lotto_3.doxPer la TABELLA PERSONALE LOTTO 3 singole unità abitative si da evidenza che i dati sono presenti nel file presente nella sezione allegati denominato “3 - Allegato A Tabella personale CC e SUA in rete.xlsx” . Infatti il foglio “SUA” del citato file excel contiene i dati richiesti (SUA è acronimo di Singola Unità Abitativa). SI allega stampa PDF del citato foglio “SUA” del file “3 - Allegato A Tabella personale CC e SUA in rete.xlsx”
stampa-foglio-sua-del-file-all.-3.pdf
SHA-256: 5d8b5d6667617f844f069381d81746195293f02ad750f530021d3dba00daebc0
22/09/2024 11:02
185.28 kB
16/09/2024 11:42
Quesito #11
In merito al servizio di pulizia , quale prestazione secondaria , è condizione necessaria e conseguentemente puo' essere motivo di esclusione la mancata iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi delle legge 25/01/1994 , n.82 del d.m. 7 luglio 1997 n. 274 ( cfr. pg 42 del Disciplinare di Gara)?Trattandosi di prestazione secondaria con quali modalità si potrebbe porre rimedio alla mancanza d'iscrizione , puo' bastare la presentazione della domanda al predetto elenco entro i termine di presentazione delle offerte ?
22/09/2024 11:08
Risposta
In merito al quesito posto il concorrente può ricorrere ai vari istituti previsti dal codice degli appalti (DLGs 36/2023) tra cui:Ricorrere all’istituto del raggruppamento con altro operatore economico titolare dei requisiti richiesti
17/09/2024 14:16
Quesito #12
Per coloro che partecipano esclusivamente al Lotto 3 si richiede se la seguente documentazione sia da doversi presentare in quanto nel disciplinare di gare non risulta menzionata: 13.all..6.c.dichiarazione.proprietari.immobili.Si richiede altresì di sapere se l’allegato denominato “17.documentazione.strutture.x.centri.collettivi” e dunque la documentazione in esso annoverata attenga esclusivamente ai LOTTI 1 e 2.
22/09/2024 11:16
Risposta
Tenuto conto che nella domanda il concorrente deve dichiarare la disponibilità delle strutture indicando:i numeri di posti gli estremi dell’immobile il titolo che consente al concorrente di disporre dell’immobilei dati del proprietario dell’immobileConsiderato che le dichiarazioni presentate dai concorrenti saranno sottoposte a verifica di veridicitàPer quanto sopra è necessario dare attuazione a quanto previsto dal disciplinare ossia allegare all’offerta tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigente, allegando inoltre la o le dichiarazioni di disponibilità dei proprietari degli immobili destinati a centro di accoglienza così da semplificare la successiva fase di verifica. Li dove i dati non dovessero essere sufficienti per la fase di verifica si procederà tramite utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio (art. 101 del DLgs 36/2023) che consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.”Si da evidenza che la verifica riguarderà anche gli aspetti tecnici ed igienico sanitari. Pertanto è necessario allegare la documentazione che consentirà di accertare il rispetto di tutti i parametri normativi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto della normativa in materia di Capacità Ricettiva della struttura, con, ad esempio, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (superficie delle camere da letto in relazione al numero delle persone che occuperanno la stessa), modalità di aereazione, riscaldamento e di approvvigionamento idrico, nonché smaltimento acque reflue; la disponibilità di certificazioni di conformità dei seguenti impianti: elettrico, adduzione combustibili, riscaldamento e idrico/sanitario;la disponibilità dei documenti di cui al D.Lgs. 81/2008: piano di emergenza ed evacuazione,documento di valutazione dei rischi, dispositivi antincendio, registro di controllo, segnaletica di sicurezza,prevenzione incendi e tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 riguardo le eventuali attività presenti, quali centrale termica, deposito GPL, attività ricettiva; (per i casi applicabile)la disponibilità di certificazioni di idoneità statica dell’immobile, certificato di agibilità, abitabilità e accatastamento;la presentazione della SCIA sanitaria, ai sensi del Reg. CE 852/2004 per la gestione della mensa/cucina, in caso di preparazione dei pasti in loco, qualora effettuata da operatori professionali o in caso di catering per l’attività di somministrazione-refettorio (per i centri collettivi); invio:di una planimetria quotata, datata, timbrata e firmata da Tecnico abilitato di tutti gli ambienti, con indicazione delle superfici, altezze, posti letto e arredi per ogni singola stanza; di una relazione tecnica descrittiva dell’immobile. Per i centri collettivi la stessa dovrà attestante: a)il rispetto dei requisiti previsti dalla norma in materia di prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro; b) verifica della capacità massima di ospiti in rapporto delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate all’interno delle strutture sulla base delle misure tecniche di riferimento; c) il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato A del D.M. 22.07.2021 relativamente alla disponibilità di un locale per l’assistenza sanitaria e di isolamento temporaneo\osservazione breve, in rapporto al numero di ospiti del centro di accoglienza.Copia del titolo da cui desumere la disponibilità dell’immobile (locazione, comodato, ecc.).
17/09/2024 14:33
Quesito #13
Si richiede in merito al punto 8 della sezione 3. Documentazione Amministrativa pag. 27 del disciplinare di gara "allegare tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigente" cosa si intenda specificatamente. O se sia ritenuto sufficiente parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente. Oppure se la dichiarazione contenuta all'interno del "modello 1_istanza" sia sufficiente.Si richiede altresì di sapere se l'allegato n. 18.schema.di.contratto.c.c..frosinone sia valido per il lotto 3 e da doversi ritrasmettere in sede di presentazione di gara debitamente sottoscritto per presa visione.Per coloro che partecipano esclusivamente al Lotto 3 si richiede se la seguente documentazione sia da doversi presentare in quanto nel disciplinare di gare non risulta menzionata: 11.all..6.a.dichiarazione.soggetti.da.sottoporre.a.verifica.antimafia.cencol;12.all..6.b.dichiarazione.familiari.conviventi.
22/09/2024 11:24
Risposta
Come previsto dal disciplinare il concorrente deve allegare tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigentePer quanto sopra è necessario dare attuazione a quanto previsto dal disciplinare ossia allegare all’offerta tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigente, allegando inoltre la o le dichiarazioni di disponibilità dei proprietari degli immobili destinati a centro di accoglienza così da semplificare la successiva fase di verifica. Li dove i dati non dovessero essere sufficienti per la fase di verifica si procederà tramite utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio (art. 101 del DLgs 36/2023) che consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.”Si da evidenza che la verifica riguarderà anche gli aspetti tecnici ed igienico sanitari. Pertanto è necessario allegare la documentazione che consentirà di accertare il rispetto di tutti i parametri normativi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto della normativa in materia di Capacità Ricettiva della struttura, con, ad esempio, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (superficie delle camere da letto in relazione al numero delle persone che occuperanno la stessa), modalità di aereazione, riscaldamento e di approvvigionamento idrico, nonché smaltimento acque reflue; la disponibilità di certificazioni di conformità dei seguenti impianti: elettrico, adduzione combustibili, riscaldamento e idrico/sanitario;la disponibilità dei documenti di cui al D.Lgs. 81/2008: piano di emergenza ed evacuazione,documento di valutazione dei rischi, dispositivi antincendio, registro di controllo, segnaletica di sicurezza,prevenzione incendi e tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 riguardo le eventuali attività presenti, quali centrale termica, deposito GPL, attività ricettiva; (per i casi applicabile)la disponibilità di certificazioni di idoneità statica dell’immobile, certificato di agibilità, abitabilità e accatastamento;la presentazione della SCIA sanitaria, ai sensi del Reg. CE 852/2004 per la gestione della mensa/cucina, in caso di preparazione dei pasti in loco, qualora effettuata da operatori professionali o in caso di catering per l’attività di somministrazione-refettorio (per i centri collettivi); invio:di una planimetria quotata, datata, timbrata e firmata da Tecnico abilitato di tutti gli ambienti, con indicazione delle superfici, altezze, posti letto e arredi per ogni singola stanza; di una relazione tecnica descrittiva dell’immobile. Per i centri collettivi la stessa dovrà attestante: a)il rispetto dei requisiti previsti dalla norma in materia di prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro; b) verifica della capacità massima di ospiti in rapporto delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate all’interno delle strutture sulla base delle misure tecniche di riferimento; c) il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato A del D.M. 22.07.2021 relativamente alla disponibilità di un locale per l’assistenza sanitaria e di isolamento temporaneo\osservazione breve, in rapporto al numero di ospiti del centro di accoglienza.Copia del titolo da cui desumere la disponibilità dell’immobile (locazione, comodato, ecc.).In merito al quesito sullo schema di contratto saranno utilizzati gli schemi pubblicati con eventuali adattamenti al caso di specie.In merito all’ultimo quesito anche nel caso di partecipazione al solo Lotto 3 si deve presentare: 11.all..6.a.dichiarazione.soggetti.da.sottoporre.a.verifica.antimafia.cencol; 12.all..6.b.dichiarazione.familiari.conviventi.Infatti, bisogna ricordare che l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti previsti dalla normativa. Inoltre il Prefetto quando verifica i tentativi di infiltrazione mafiosa può estendere il controllo anche ad altri soggetti.
18/09/2024 21:08
Quesito #14
Con la presente si chiede se valutabile uno slittamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di gara in oggetto.La presente richiesta di proroga è fondata sulla base della pubblicazione di nuovi modelli e sulla base della variazione di altri modelli all'interno dei quali vi sono riferimenti a normative completamenti differenti rispetto ai modelli pubblicati inizialmente. Questo ha comportato per la scrivente come per altri soggetti interessati alla partecipazione al bando una confusione di non poco conto, investimenti in ordine di tempo ed economici se vogliamo anche per il commissionamento di asseverazione dei vari immobili e strutture destinate all'ospitalità. Il problema principale resta il fattore tempo, ovvero il vedersi effettivamente ridurre di quasi un mese il tempo disponibile per la compilazione in maniera corretta della molta documentazione: infatti gli ultimi aggiornamenti della documentazione presente nel portale, così come chiarimenti vari ai quesiti posti sono stati pubblicati in ultimo il giorno 14 settembre u.s., ovvero ben 19 giorni dopo la pubblicazione del bando e a soli 15 giorni dalla scadenza dello stesso.In ragione di quanto sopra esposto si ritiene che un differimento del termine per la presentazione delle domande di almeno e non meno 15 giorni consentirebbe a tutte le società eventualmente interessate alla presentazione di domanda di partecipazione un congruo margine temporale per aggiornare tutti i dati
22/09/2024 11:38
Risposta
preliminarmente si rende necessario chiarire quanto segue:Il riscontro ai quesiti non ha determinato alcuna variazione essenzialeI moduli aggiornati si sono resi necessari per:Aggiungere la casella LOTTO 3 in uno di essi Eliminare un refuso di stampa nel secondo modelloIl secondo avviso ha semplicemente dato evidenza della pubblicazione in un unico file di quanto era già pubblicato con tre file separati:All. 1 ex All. 3-ter Criteri valutazione offerta collettivi 51-300 postiAll. 2-ter Criteri valutazione offerta collettivi fino a 50 postiAll. 3 ex all. 1-bis SPECIFICHE TECNICHE unità abitativeI citati file sono presenti nei file compressi: lotto-1.zip, lotto-2.zip, lotto-3.zip. File che contengono anche gli schemi di accordo quadro di ciascun lottoQuindi non si ravvisano elementi tali da obbligare una prorogaTuttavia per consentire una più ampia partecipazione si sta valutando una proroga per una durata da definire
18/09/2024 21:29
Quesito #15
In riferimento all'allegato n. 17 - documentazione strutture per centri collettivi, specificatamente riguardo al punto 1:-Relazione Tecnica, datata e timbrata da Tecnico abilitato, attestante la Capacità Ricettiva della struttura, in possesso dei requisiti minimi dimensionali delle camere da letto, ed alle altre norme tecniche applicabili quali DM. 09.04.1994 e ss.mm.ii., modalità di aereazione, riscaldamento e di approvvigionamento idrico, nonché smaltimento acque reflue;si rappresenta che l'attuale normativa applicabile per la determinazione della capienza delle strutture è riferita alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Frosinone con prot. n. 46040 del 22/07/2023 acquisita agli atti della Prefettura di Frosinone in data 24/07/2023 con prot. n. 41512, nonchè alla rideterminazione da parte della Commissione Tecnica della Prefettura di Frosinone in data 06/08/2024.Pertanto, si chiede una indicazione sul preciso riferimento da tenere in considerazione essendo, allo stato attuale, la normativa richiamata al punto 1. superata dalle su menzionate integrazioni e modifiche da parte della ASL e della Prefettura di Frosinone.Si precisa, infatti, che qualora in data odierna venisse richiesta una nuova certificazione, da parte di un Ente gestore, alla ASL relativamente alla capacità ricettiva di un immobile, la stessa verrebbe quantificata basandosi sui parametri di cui alla note della ASL del 2023 Relativamente al punto 5:-Idoneità statica dell’immobile, certificato di agibilità, abitabilità e accatastamento;si chiede se nel caso di immobili ante '67 sia sufficiente produrre autocertificazione ai sensi del 445/2000 da parte dei proprietari degli immobili e se per gli immobili indicati sia sufficiente una asseverazione del tecnico abilitato
22/09/2024 12:04
Risposta
Come prima cosa è necessario chiarie che quanto riportato nel quesito “si rappresenta che l'attuale normativa applicabile per la determinazione della capienza delle strutture è riferita alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Frosinone con prot. n. 46040 del 22/07/2023 acquisita agli atti della Prefettura di Frosinone in data 24/07/2023 con prot. n. 41512, nonchè alla rideterminazione da parte della Commissione Tecnica della Prefettura di Frosinone in data 06/08/2024” è da riferirsi ad una procedura emergenziale che ha portato, per carenza di posti, a modificare, in deroga alla normativa, alcuni parametri che hanno permesso di incrementare la capacità di ospitalità a parità di superficie. Infatti l’art. 11 del DLgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.” Come modificato dall’art. 7 del “DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.” recitaArt. 11Misure straordinarie di accoglienza1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

omissisConsiderati quanto previsto dall’art. 7 del citato DL 133/2023 “In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” Per quanto sopra si da evidenza che è possibile derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni nei seguenti casi:Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.nei casi di estrema urgenza, Considerati i tempi per la conclusione della procedura di gara è prevedibile che l’avvio degli accordi quadro sia dopo il 31 dicembre 2024. Quindi dopo il termine di urgenza che ha portato a variare i parametri di ospitalità come da nota allegata. Pertanto si ritiene che i concorrenti dovranno attenersi alla normativa vigente in condizioni ordinarie. Nel caso in cui si dovesse determinare un nuovo stato di emergenza con una possibile nuova disposizione in deroga che potrebbe determinare un incremento dei posti di accoglienza per modifica dei parametri minimi, sarà possibile incrementare la capienza e quindi ospitare, secondo i nuovi parametri, un maggior numero di persone fin tanto che permarrà il periodo di emergenza. L’onere di dichiarare lo stato di emergenza e di consentire la deroga ai requisiti ordinari fissando i metodi ed i criteri dipende agli organi dello stato cui competono il potere legislativo e/o il potere esecutivo,Pertanto il concorrente dovrà far riferimento ai parametri ordinari. SI da evidenza che se nel caso in cui dalle verifiche effettuate si dovesse determinare che la capacità dichiarata in sede di gara non rispetta i parametri ordinari l’ufficio dovrà valutare quali adempimenti adottare ivi inclusa, se ne ricorressero le condizioni, l’ipotesi di esclusione In merito alla frase “Si precisa, infatti, che qualora in data odierna venisse richiesta una nuova certificazione, da parte di un Ente gestore, alla ASL relativamente alla capacità ricettiva di un immobile, la stessa verrebbe quantificata basandosi sui parametri di cui alla note della ASL del 2023” si chiarisce che gli uffici della ASL dovranno dare evidenza del motivo della deroga ed il termine della deroga. Da cui terminata l’emergenza, e quindi la motivazione che ha determinato la deroga, quest’ultima decade e tornano le condizioni di ordinarietà e quindi una rideterminazione della capacità ospitante al ribasso.In merito alle notizie richieste è necessario produrre autocertificazione ai sensi del 445/2000 da parte dei proprietari degli immobili e se per gli immobili indicati sia sufficiente una asseverazione del tecnico abilitato con onere della pubblica amministrazione di verificare quanto autocertificato.
19/09/2024 14:02
Quesito #16
In relazione alla capacità ricettiva delle varie strutture da inserire nel bando per le singole unità abitative (lotto 3), si fa riferimento a decreti e a disposizioni di legge precedenti rispetto alle normative vigenti aggiornate dal Governo: in particolare risulta determinante il Decreto Legge 5 Ottobre 2023, N. 133 convertito in legge 1 dicembre 2023 n. 176.Tali aggiornamenti hanno portato alla costituzione di tavoli tecnici che hanno emesso provvedimenti di rideterminazione in deroga ai parametri di capienza. Si allega uno dei provvedimenti emessi.Pertanto si chiede l'aggiornamento di tali parametri anche nella documentazione del bando.
22/09/2024 20:11
Risposta
L’art. 7 del citato DL 133/2023 recita:Disposizioni in materia di accoglienza

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)), del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;b) all'articolo 17, comma 1, ((dopo le parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ", con priorità per quelle"));c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2023, N. 176)).((1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "in stato di gravidanza" sono soppresse))L’art. 11 del DLgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.” Come modificato dall’art. 7 del “DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.” coordinato con la modifica dell’art. 7 del DL 133/2023 recita:Art. 11Misure straordinarie di accoglienza1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)) , del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

omissisPer quanto sopra si da evidenza che è possibile derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni nei seguenti casi:Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.nei casi di estrema urgenza, Considerati i tempi per la conclusione della procedura di gara è prevedibile che l’avvio degli accordi quadro sia dopo il 31 dicembre 2024. Quindi dopo il termine di urgenza che ha portato a variare i parametri di ospitalità come da nota allegata. Pertanto si ritiene che i concorrenti dovranno attenersi alla normativa vigente in condizioni ordinarie. Nel caso in cui si dovesse determinare un nuovo stato di emergenza con una possibile nuova disposizione in deroga che potrebbe determinare un incremento dei posti di accoglienza per modifica dei parametri minimi, sarà possibile incrementare la capienza e quindi ospitare, secondo i nuovi parametri, un maggior numero di persone fin tanto che permarrà il periodo di emergenza. L’onere di dichiarare lo stato di emergenza e di consentire la deroga ai requisiti ordinari fissando i metodi ed i criteri dipende dagli organi dello stato cui competono il potere legislativo e/o il potere esecutivo,Pertanto il concorrente dovrà far riferimento ai parametri ordinari. SI da evidenza che se nel caso in cui dalle verifiche effettuate si dovesse determinare che la capacità dichiarata in sede di gara non rispetta i parametri ordinari l’ufficio dovrà valutare quali adempimenti adottare ivi inclusa, se ne ricorressero le condizioni, l’ipotesi di esclusione
19/09/2024 15:46
Quesito #17
Si chiede se la documentazione da allegare relative alle strutture di cui all'Allegato C prevista per i centri collettivi sia applicabile anche per le singole unità abitative?
22/09/2024 20:18
Risposta
Come previsto dal disciplinare il concorrente deve allegare tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigentePer quanto sopra è necessario dare attuazione a quanto previsto dal disciplinare ossia allegare all’offerta tutta la documentazione identificativa degli immobili che verranno messi a disposizione da cui poter desumere la rispondenza alla normativa vigente, allegando inoltre la o le dichiarazioni di disponibilità dei proprietari degli immobili destinati a centro di accoglienza così da semplificare la successiva fase di verifica. Pertanto si può fari riferimento al modello prevista per i centri collettivi per le voci attinenti alla Singole Unità Abitative apportando, se possibile, le modifiche/integrazione ritenute necessarie per dichiarare tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica dell’immobile alle disposizioni normative vigenti in condizioni di ordinarietà.Li dove i dati non dovessero essere sufficienti per la fase di verifica si procederà tramite utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio (art. 101 del DLgs 36/2023) che consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.”Si da evidenza che la verifica riguarderà anche gli aspetti tecnici ed igienico sanitari. Pertanto è necessario allegare la documentazione che consentirà di accertare il rispetto di tutti i parametri normativi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto della normativa in materia di Capacità Ricettiva della struttura, con, ad esempio, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (superficie delle camere da letto in relazione al numero delle persone che occuperanno la stessa), modalità di aereazione, riscaldamento e di approvvigionamento idrico, nonché smaltimento acque reflue; la disponibilità di certificazioni di conformità dei seguenti impianti: elettrico, adduzione combustibili, riscaldamento e idrico/sanitario;la disponibilità dei documenti di cui al D.Lgs. 81/2008: piano di emergenza ed evacuazione,documento di valutazione dei rischi, dispositivi antincendio, registro di controllo, segnaletica di sicurezza,prevenzione incendi e tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 riguardo le eventuali attività presenti, quali centrale termica, deposito GPL, attività ricettiva; (per i casi applicabile)la disponibilità di certificazioni di idoneità statica dell’immobile, certificato di agibilità, abitabilità e accatastamento;la presentazione della SCIA sanitaria, ai sensi del Reg. CE 852/2004 per la gestione della mensa/cucina, in caso di preparazione dei pasti in loco, qualora effettuata da operatori professionali o in caso di catering per l’attività di somministrazione-refettorio (per i centri collettivi); invio:di una planimetria quotata, datata, timbrata e firmata da Tecnico abilitato di tutti gli ambienti, con indicazione delle superfici, altezze, posti letto e arredi per ogni singola stanza; di una relazione tecnica descrittiva dell’immobile. Per i centri collettivi la stessa dovrà attestante: a)il rispetto dei requisiti previsti dalla norma in materia di prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro; b) verifica della capacità massima di ospiti in rapporto delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate all’interno delle strutture sulla base delle misure tecniche di riferimento; c) il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato A del D.M. 22.07.2021 relativamente alla disponibilità di un locale per l’assistenza sanitaria e di isolamento temporaneo\osservazione breve, in rapporto al numero di ospiti del centro di accoglienza.Copia del titolo da cui desumere la disponibilità dell’immobile (locazione, comodato, ecc.).
19/09/2024 18:02
Quesito #18
Con riferimento all'Allegato "offerta.tecnica.piantedosi.cc.fino.a.50.lotto.2" nella sezione "D.1. QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO - PUNTEGGIO MAX 47 PUNTI, di cui:NB: Descrivere mediante una relazione tecnica da allegare quanto previsto nei punti B1 e B2 dell’allegato 2 Ter specificando gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica riportati nella successiva parte D."si chiede se la relazione deve essere prodotta in un file distinto dall'offerta tecnica e allegarlo a quest'ultima oppure se può essere trascritta nella parte sottostante la sezione in questione.
22/09/2024 20:47
Risposta
Al fine di semplificare sia la presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico sia la valutazione dell’offerta da parte della commissione che sarà nominata dopo la presentazione delle offerte, è stato pubblicato un modello, in formato editabile, dove per ognuno dei criteri o subcriteri premiali dell’offerta tecnica previsti dalla lex specialis è stata prevista una specifica sezione. Considerato che il modello è in formato editabile è opportuno che l’operatore economico per presentare la propria offerta tecnica utilizzi il modello pubblicato Quindi tutta l’offerta tecnica, compresa la relazione descrittiva dell’offerta per i punti B1 e B2, sia presentata utilizzando il modello pubblicato. Considerato che il modello è in formato editabile l’operatore economico può correggere eventuali refusi si stampa.SI rammenta che il documento finale (offerta tecnica), ottenuto compilando le varie sezioni, non potrà comunque superare le 30 cartelle formato A4
19/09/2024 15:45
Quesito #19
Con riferimento alla tabella dotazione personale SUA si legge che da 21 a 30 posti, si richiede disponibilità minima di: 7 ore settimanali per la figura di direttore- 24 ore settimanali per la figura dell'operatore sociale e di 16 ore settimanali per il mediatore culturale. Tale ore minime non corrispondono a quanto riportato nel modello offerta tecnica _LOTTO 3 in cui vengono esclusivamente indicate le figure professionali con relative ore minime solo per le strutture fino a 50 posti. Pertanto si chiede se il Format dell'Offerta Tecnica sia modificabile ed adattabile alle differenti proposti progettuali.Si resta in attesa di indicazioni
22/09/2024 21:18
Risposta
si conferma che l’operatore economico può modificare il modello offerta tecnica per adattarlo alle differenti proposte progettuali
16/09/2024 15:14
Quesito #20
A seguito delle continue modifiche al bando di gara e caricamento nuovi modelli nella procedura riteniamo che non sia possibile rispettare la scadenza prevista dal Bando, pertanto chiediamo un rinvio pari ad almeno 15 giorni. In attesa di riscontro Cordiali Saluti
26/09/2024 21:52
Risposta
si invita a prendere atto della proroga che fissa i seguenti nuovi terminitermini di gara nel seguente modo:  Richiesta chiarimenti-         Vecchio termine:    24/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       08/10/2024 11:00  Presentazione offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:00  Apertura offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:30-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:30
17/09/2024 11:51
Quesito #21
Buongiorno,in relazione ai continui aggiornamenti della documentazione e dei criteri riferiti al bando di gara in questione,si richiede la proroga di almeno 15 giorni dei termini di scadenza, in quanto non verrebbe rispettato il termine iniziale.Cordialità
26/09/2024 21:53
Risposta
si invita a prendere atto della proroga che fissa i seguenti nuovi terminitermini di gara nel seguente modo:  Richiesta chiarimenti-         Vecchio termine:    24/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       08/10/2024 11:00  Presentazione offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:00  Apertura offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:30-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:30
20/09/2024 19:40
Quesito #22
Buongiorno,in relazione ai continui aggiornamenti della documentazione e dei criteri riferiti al bando di gara in questione,si richiede la proroga di almeno 15 giorni dei termini di scadenza, in quanto non verrebbe rispettato il termine iniziale.Cordialità
26/09/2024 21:56
Risposta
si invita a prendere atto della proroga che fissa i seguenti nuovi terminitermini di gara nel seguente modo:  Richiesta chiarimenti-         Vecchio termine:    24/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       08/10/2024 11:00  Presentazione offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:00-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:00  Apertura offerte-         Vecchio termine:    30/09/2024 10:30-         Nuovo termine:       14/10/2024 10:30
18/09/2024 13:09
Quesito #23
1) Si chiede conferma che il prezzo indicato a base d'asta sia quello indicato nel Disciplinare di gara, Art. 2.2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO, rispetto invece all'allegato B Stima costi medi di riferimento. Essendo la variazione relativa al prodiprocapite della manodopera, si presume che riguardi l'incremento relativo al primo scatto del CCNL come da pubblicazione della nota del Ministero del Lavoro pubblicato in data 14 Giugno 2024. Si chiede inoltre, se il prezzo verrà revisionato ed aggiornato con i successivi scatti del CCNL di Gennaio 2025 e Ottobre 2025.2) In considerazione dell'art. 5 punto 7 e dell'art. 13, comma 1, lettera a) del Nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, fermo restando il rispetto della proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, con le specifiche tecniche allegate al Capitolato stesso e da previsioni dell'Allegato A, si chiede conferma - nella fattispecie di aumento delle presenze nel Centro che vadano a variare la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto e nei presupposti atti di gara, per una struttura afferente a centri collettivi con capacità recettiva massima di 50
posti - che trovino sempre applicazione i criteri presupposti negli atti di gara - Allegato A e corrispettivo prodie/pro capite – riferiti ai centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti.
26/09/2024 22:12
Risposta
Quesito 1:A seguito del rinnovo del CCNL relativo al settore delle cooperative sociali, in data 26 gennaio 2024 e della sottoscrizione delle apposite tabelle, recanti il costo del personale, in data 5 marzo 2024 l’aggiornamento dei costi dell’Allegato B al nuovo schema di capitolato dovrà essere effettuato sulla base della tabella trasmessa a tutti gli UTG con circolare n. 21133 del 9 maggio 2024Si invita inoltre a voler prendere visione dell’art. 13 c. 2 lett .g) del capitolatoQuesito 2:si conferma l’obiettivo della Prefettura, riscontrabile nella lex specialis, ossia poter disporre di 2000 posti  di accoglienza in condizioni ordinarie nel rispetto di quanto previsto e sancito dagli atti di progetto
20/09/2024 11:36
Quesito #24
Si chiede, in riferimento alle Cooperative in cui non esistono quote sociali, se le dichiarazioni antimafia possano essere essere redatte esclusivamente dai membri del Consiglio di Amministrazione?
26/09/2024 22:13
Risposta
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono individuato nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e nel caso delle Società cooperative sono: a)      soggetti con legale rappresentanza e altri amministratorib)     membri del collegio sindacale/sindaco unicoc)      soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)d)     direttore tecnico (se previsto)
20/09/2024 19:40
Quesito #25
In relazione alla capacità ricettiva delle varie strutture da inserire nel bando per le singole unità abitative (lotto 3), si fa riferimento a decreti e a disposizioni di legge precedenti rispetto alle normative vigenti aggiornate dal Governo: in particolare risulta determinante il Decreto Legge 5 Ottobre 2023, N. 133 convertito in legge 1 dicembre 2023 n. 176. Tali aggiornamenti hanno portato alla costituzione di tavoli tecnici che hanno emesso provvedimenti di rideterminazione in deroga ai parametri di capienza. Si allega uno dei provvedimenti emessi.Pertanto si chiede l'aggiornamento di tali parametri anche nella documentazione del bando.
26/09/2024 22:16
Risposta
si invita a prendere visione di quanto già riscontrato a quesiti analoghi
21/09/2024 14:57
Quesito #26
In riferimento al modello , offerta, tecnica piatedosi-unit.abitativa.it  LOTTO 3 si chiede gentilmente risposta alle soggetti FAQ:- il modello riporta" Gara europea per la stipula di un accordo quadro, per la durata di 24 mesi, per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell'art.11 del d.lgs18 agosto 2025, n.142 e ss.mm, in singole unità ABITATIVE , per complessivi  1.500 posti". Si chiede conferma che i posti siano 1000 come da disciplinare e non 1500 come da modello di cui sopra- il modello offerta-tecnica. piatedosi. unit.abitativa Lotto3 riporta" N.B. Descrivere mediante una relazione tecnica, da allegare, quanto previsto nei punti B1 e B2 dell'allegato1 Ter specificando gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica riportati nella successiva parte D". Si chiede maggiore specifica in quanto lo stesso modello riporta già tutti i punti descritti nell'allegato 1 Ter con i relativi elementi di valutazione. E' necessario allegare una relazione tecnica o è sufficiente elaborare in ogni sua parte il modello offerta. tecnica. piatedosi. unit.abitativa Lotto 3??
26/09/2024 22:18
Risposta
RispostaQuesito 1.) Richiamata la gerarchia delle fonti quanto previsto nel disciplinare di gara prevale sul modello quindi i posti sono 1.000. Il valore di 1.500 è un mero refuso di stampa Quesito 2.) vale quanto già riscontrato per quesito analogo
20/09/2024 12:59
Quesito #27
buongiorno,per elaborare una corretta fattibilità economica tenuto conto l'importo corrispettivo per il lotto 3 si chiede: 1. quali beni e servizi siano compresi nella voce KIT; 2. si chiede conferma che il "materiale didattico ludico e trasporto scolastico" è rendicontabile per tutti i  posti occupati, così come la quota "0,17 pannolino" compresa nella voce pro capite-pro die ribassabile, voci che compongono la base d'asta.Si fa presente che nella cartella zip "lotto 3" il file excel lotto 3 contiene dati relativi ad altro lotto. si chiede conferma ed eventualmente si chiede copia corretta per il lotto 3
01/10/2024 18:13
Risposta
RispostaPer il quesito 1  si invita a prendere visione del capitolato d’oneri che è stato utilizzato per tutti gli appalti dei centri di accoglienza pubblicati dalle varie Prefetture d’Italia Per il quesito 2 si invita a prendere visione del capitolato d’oneri che è stato utilizzato per tutti gli appalti dei centri di accoglienza pubblicati dalle varie Prefetture d’Italia ed in particolare degli artt. 24 e 25  Per il file lotto 3Richiamata la gerarchia delle fonti quanto previsto nel disciplinare di gara prevale sul modello quindi vale quanto pubblicato a pag 20 del disciplinare,Comunque si pubblica file excel lotto 3 agg. excel ed il file aggiornato del lotto 1
lotto-3-agg.xlsx
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01/10/2024 18:13
11.85 kB
27/09/2024 13:30
Quesito #28
Con riferimento al lotto 2, nella tabella 7 prospetto costi del lavoro centri collettivi, non sono esplicitamente indicate le figure dei cuochi e degli addetti alle pulizie. Possono essere inserite nella voce "eventuali altre figure professionali" e, se si, qual è il monte orario?
01/10/2024 18:38
Risposta
RispostaCome facilmente riscontrabile l’allegato 7 prospetto costi del lavoro centri collettivi è necessario per calcolare i costi della manodopera dell’operatore economico di cui corre l’obbligo l’indicazione in sede di gara ai sensi dell’art. 108 c.9Pertanto il concorrete deve utilizzare il modello inserendo (che è in formato editabile), se necessario, le figure professionali che intende utilizzare per l’espletamento del servizio ottenendo così i costi della manodopera.In ultimo, per i casi ammessi dalla lex specialis,  in luogo della mensa è ammesso il buono pasto. Quindi nel caso di specie tra i costi della manodopera non andrà indicato e valorizzato il costo del cuoco.Mentre per le pulizie è ammesso il subappalto (e’ utile ricordare che il subappalto è ammesso ma non può essere utilizzato per ottenere il punteggio previsto per l’offerta tecnica in materia di pulizie)
27/09/2024 15:14
Quesito #29
Nel modello del bando all.7.prospetto.costo.del.lavoro.centri.collettivi.per.i.lotti si chiede di dichiarare i costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto e di compilare la tabella esplicativa.  La tabella esplicativa dei costi è in riferimento a 12 mesi, mentre la durata dell'appalto è 24 mesi. Sul modello dell'offerta economica si chiedono i costi della manodopera in riferimento a 24 mesi. Dato che le due somme devono necessariamente coincidere così come specificato sempre nell'all.7prospetto.costo.del.lavoro.centri.collettivi.per.i.lotti (la cifra deve coincidere con quella caricata dall’operatore economico a Sistema sulla piattaforma telematica nell’apposito campo dell’offerta economica), si chiede se la tabella va compilata con gli importi in relazione a 12 mesi o a 24 mesi  e se , la stessa può essere modificata parametrandola a 24 mesi oppure inserendo una riga aggiuntiva con la specifica dell'importo a 24 mesi.
01/10/2024 18:46
Risposta
In merito al quesito posto si ritiene opportuno che il concorrente determini il costo della manodopera per 12 mesi. Moltiplicando per 2 Il valore ottenuto si individuerà il costo della manodopera per i 24 mesi di durata dell’accordo al netto dell’eventuale rinnovo di altri 12 mesi.Si conferma che la cifra come sopra determinata (valore per 24 mesi) va inserita su ogni documento che richieda l’indicazione del costo della manodopera dell’operatore economico (tra cui l’indicazione richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 108 del DLgs 36/2023)
27/09/2024 18:10
Quesito #30
In riferimento al quesito #19, la risposta sembra avvalorare la necessità per l’impresa proponente di avere tra le categorie merceologiche indicate in CCIA oltre al servizio principale di accoglienza, anche quello di pulizia e a questo punto, non si può escludere, anche quello di ristorazione e distribuzione pasti.Si chiede conferma che tale nostra interpretazione sia errata e che la risposta pubblicata si riferisca solo ai requisiti che dovranno necessariamente possedere eventuali ditte esterne affidatarie dei servizi “secondari”.Tali servizi, infatti, rivolti come sono esclusivamente agli ospiti dei centri, vanno intesi a nostro parere come attività interne e comprese nel servizio primario dell’accoglienza. Se ciò non fosse, bisognerebbe presentare anche una scia commerciale riferita alla somministrazione di alimenti e bevande e tenere conto dei regolamenti comunali che variano da comune in comune.Si indica, inoltre, che nel MODELLO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONI E DICHIARAZIONI e nella descrizione della gara sul presente portale, si fa riferimento ad un unico servizio di “gestione di centri collettivi di accoglienza”.
01/10/2024 19:11
Risposta
Premesso che non si riscontra collegamento tra il quesito posto ed il quesito 19 e relativa risposta, che qui si riportano: Quesito #19Con riferimento alla tabella dotazione personale SUA si legge che da 21 a 30 posti, si richiede disponibilità minima di: 7 ore settimanali per la figura di direttore- 24 ore settimanali per la figura dell'operatore sociale e di 16 ore settimanali per il mediatore culturale. Tale ore minime non corrispondono a quanto riportato nel modello offerta tecnica _LOTTO 3 in cui vengono esclusivamente indicate le figure professionali con relative ore minime solo per le strutture fino a 50 posti. Pertanto si chiede se il Format dell'Offerta Tecnica sia modificabile ed adattabile alle differenti proposti progettuali.Si resta in attesa di indicazioni 22/09/2024 21:18 Rispostasi conferma che l’operatore economico può modificare il modello offerta tecnica per adattarlo alle differenti proposte progettuali ciò premesso si riscontra quanto richiesto:1.)    L’attività principale è il servizio di accoglienza mentre il servizio di pulizia e di ristorazione e distribuzione pasti (quando richiesti per obbligo) possono essere considerati scorporabili e pertanto sono subappaltabili se opportunamente dichiarati in sede di gara. Ciò che è stato chiarito è che la premialità riferito al possesso di certificazione ecolabel per il servizio di pulizia deve essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta e non può essere ottenuto rinviando al subappalto. Le ditte subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dalla normativa di settore applicabile. 2.)    Il MODELLO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONI E DICHIARAZIONI  e’ utilizzabile come istanza per qualunque dei tre lotti. Infatti nella prima pagina è previsto di  “INDICARE PER QUALE LOTTO SI INTENDE PARTECIPARE …………………….”- Considerato che il modello è in formato editabile sarà onere ed obbligo del concorrente procedere alla compilazione delle sole parti richieste pe la partecipazione ad uno specifico lotto inserendo, se necessario, informazioni non previste dal modello e barrando tutto ciò che ritiene da non compilare. Si invita a prendere visione dei riscontri sia in materia di pasti che in materia di pulizia.
03/10/2024 12:24
Quesito #31
Nel modello istanza di partecipazione le parti da depennare vanno barrate o cancellate? Le parti dichiarate vanno evidenziate così come riportato a p. 2 del modello di domanda?

06/10/2024 19:13
Risposta
le parti da depennare è opportuno barrare i caratteri. Le parti da evidenziare sono i casi particolari di cui agli artt. 94 e seguenti del codice degli appalti così da richiamare immediatamente l'attenzione del seggio di gara
27/09/2024 17:23
Quesito #32
In riferimento all’allegato C (17.agg..documentazione.strutture.x.centri.collettivi), punto 6, si chiede se nella gestione di centri collettivi sia necessario presentare SCIA sanitaria qualora la preparazione dei pasti in loco sia effettuata da personale interno (dipendente) all’impresa proponente e gestore del servizio di accoglienza.Si chiede, inoltre di specificare se per “operatori professionali” si intendano professionisti esterni (es. cuoco), non rientranti pertanto in un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura operativa. Fattispecie nella quale sarà necessaria la presentazione di scia sanitaria.
06/10/2024 19:37
Risposta
Premesso che

Il quesito deve coinvolgere le autorità sanitarie a cui compete il controllo sulla specifica materia

L’eventuale risposta errata da parte dell’ufficio al quesito posto non può determinare un mancato rispetto dei dettami normativi vigenti in materia

l'operatore economico deve rispettare tutte le norme vigenti ed applicabili.

Pertanto per quanti sopra

il quesito posto è da porre alle autorità competenti (quali sanitarie e comunali) prima dell'avvio dell'attività.
07/10/2024 08:51
Quesito #33
Nello "schema offerta economica" si chiede di allegare " le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo della propria offerta". Cosa si intende per giustificazioni?

07/10/2024 18:01
Risposta
premesso che come previsto a pag. 57 del disciplinare di gara "La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione ma sarà oggetto di soccorso istruttorio"

Ciò premesso l'operatore economico deve relazione sulle voci di prezzo oggetto di offerta

Nello specifico le giustificazioni dovranno riferirsi a:

- L’economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare;

- Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per la prestazione dei servizi.


La ratio della norma è quella di evitare il rischio che l’esecuzione della prestazione richiesta sia qualitativamente inferiore a quella posta a base di gara e che la modalità esecutiva sia tale da evitare l’insorgere di contestazioni e ricorsi.

Ne discende l’onere:

- dell’impresa di illustrare alla stazione appaltante come intende erogare il servizio nonché tutti i motivi tecnici ed economici che hanno consentito alla stessa di formulare l’offerta . Ossia si richiede al concorrente di trascrivere tutte le valutazione fatte per formulare l’offerta quali tutti i costi che stima di sostenere, nonché le spese generali e l’utile da ricavare, tenuto anche conto dell’andamento del mercato.
- dell'amministrazione di valutare che le stesse risultino, in funzione di come l’impresa intende organizzare il servizio, complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato.


07/10/2024 12:37
Quesito #34
in riferimento alla risposta #27 del 01/10/2024 18:13
si fa presente che nel capitolato nazionale all'art.24 "corrispettivi" si indica che la quota 0,17 pannolini è rendicontabile IN AGGIUNTA E A RIMBORSO DEI COSTI RIFERIETI ALLA (iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;
QUESTO DISCIPLINARE invece ricomprende tale voce nella quota "procapite prodie" RIBASSABILE.
SI CHIEDE PERTANTO UNA DELUCIDAZIONE NEL CASO IN CUI L'OPERATORE ECONOMICO RIBASSA IL COSTO DEL PANNOLINO, COME VIENE CALCOLATO?
PARALLELAMENTE la logica è applicabile anche alla quota che il disciplinare indica come ribassabile relativa al "materiale ludico e trasporto scolastico" che nel capitolato nazionale rientra nella (v) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all’anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover;
si chiede anche qui una delucidazione su come verrebbe quindi rendicontata e riconsciuta tale voce.
Grazie

08/10/2024 16:19
Risposta
Premesso che le voci ribassabili sono indicate negli atti di gara.

Prendendo ad esempio il caso di cui appresso si specifica quanto segue:


descrizione ribassabile importo pro-capite

pro capite- pro die (compreso 0,17 € per pannolino) si 19,800 €

kit si 1,900 €

Materiale didattico ludico e trasporto scolastico si 0,500 €


somma delle voci ribassabili a base di gara 22,200 €



L’operatore economico, da una valutazione economica basata sulla propria capacità ed organizzazione, stabilisce il valore di ciascuna delle voci ribassabili

Sommando il valore delle voci ribassate e confrontandolo con la somma delle voci ribassabili a base di gara determina il ribasso da riportare nel modello offerta economico.



E’ utile rammentare che la procedura in oggetto ha lo scopo di individuare degli operatori economici con cui sottoscrivere un accordo quadro quale istituto definito all’art. 59 del DLGS 36/2023 che ha recepito quanto previsto dall’art. 33 della Direttiva 2014/24/UE.

Secondo l’art. 2 comma 1 lett. n) del DLGS 36/2023 è definito come l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Il Consiglio di Stato ha spiegato che l’Accordo quadro costituisce una procedura di selezione del contraente allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste

Stabilite le clausole e aggiudicato l’accordo quadro si procede con l’attuazione dello stesso attraverso l’affidamento di uno o più contratti attuativi. Ossia contratti di appalto che vengono affidati in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.



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