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Gara #2864

GARA S.U.A. 32/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

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Informazioni appalto

02/04/2025
Aperta
Servizi
€ 1.620.394,98
DI LEGGE Ivan
Comune di Monte San Giovanni Campano

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

1
B650F1D645
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 32/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
GARA S.U.A. 32/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI NEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
€ 1.498.326,68
€ 122.068,30
€ 0,00

Scadenze

12/05/2025 12:00
15/05/2025 10:00
15/05/2025 10:30

Allegati

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28/04/2025 10:54
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Chiarimenti

08/04/2025 10:27
Quesito #1
Buongiorno,
in relazione alla procedura in oggetto siamo a chiedere quanto di seguito :

1.Si chiede se vi sia obbligatorietà ad effettuare il sopralluogo secondo quanto indicato dall'art. 2.4 del disciplinare di gara, specificando tempi e modalità, oppure se lo stesso non sia necessario secondo quanto riportato nel successivo art. 11;

2. Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far transitare tutti i pagamenti sul nodo PagoPa che raggruppa di fatto tutti i sistemi di incasso tradizionali, si chiede di specificare se le riscossioni possano essere effettuate anche tramite conto corrente intestato all'Ente oppure esclusivamente tramite modello F24 come indicato nell'art. 5 del capitolato speciale

Nell' attesa di un gentile riscontro si porgono Distinti Saluti


24/04/2025 13:38
Risposta
Risposta:

in merito al 1 quesito si specifica che il sopralluogo non è obbligatorio. Pertanto indicazioni diverse sono un mero refuso di stampa



in merito al 2 quesito: per fornire il riscontro alla richiesta si è fatta opportuna richiesta al comune

ad integrazione si pubblica la risposta del comune.

Anche se l’art. 5 del capitolato speciale riporta come forma di pagamento esclusiva il modello F/24, in quanto dall’Ente è sempre stata privilegiata questa modalità.

L’Ente si è attivato ad estendere la procedura PAGOPA, pertanto non è esclusa anche tale modalità di pagamento.
08/04/2025 12:31
Quesito #2
Gent.mi,
con la presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1. Negli atti di gara il valore della concessione indicato è pari a € 1.620.394,98, corrispondente all’incasso presunto e stimato per il biennio. Tuttavia, considerando che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (al netto dell'IVA) che deve essere stimato dall'Ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché delle eventuali forniture accessorie, appare evidente che l’importo rappresentato non sia corretto. Infatti, in linea con le Disposizioni normative, il valore della presente concessione si ricava moltiplicando l’aggio a base di gara (11%) per gli incassi presunti e stimati. In tale ipotesi, che poi è l’unica legittima, il valore della concessione sarebbe pari a 178.243,43 €.

2. Sempre in riferimento al valore della concessione, si chiede se gli importi indicati come incassi presunti e stimati siano stati calcolati in percentuale rispetto all’ammontare dei ruoli coattivi, in considerazione del fatto che è inverosimile un incasso del 100% degli stessi. Per tale ragione, si richiedono informazioni più dettagliate sull’ammontare dei ruoli da porre in riscossione coattiva.

3. Si chiede conferma di indicare il nominativo dell’attuale concessionario che gestisce i servizi oggetto di gara.



4. Si chiede conferma di quanto indicato all’art. 3.2 del disciplinare di gara circa l’onere in capo al concessionario aggiudicatario di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto all’art. 9 del capitolato. Indicare il numero delle risorse, l’orario, il livello e quant’altro necessario per valutarne l’assorbimento?



5. In riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, si rileva una possibile incoerenza rispetto al principio del favor partecipation espresso dal legislatore. Richiedere di aver gestito continuativamente e congiuntamente tutti i servizi oggetto di gara nel corso dell’ultimo decennio, senza specificare un arco temporale contenuto e inferiore ai dieci anni, potrebbe limitare ingiustificatamente la concorrenza. A tal riguardo, pertanto, si chiede di specificare se il periodo di gestione riferito all’ultimo decennio riguardi il triennio solito previsto dalle linee guida ANAC?



6. Si chiede conferma in merito alla necessità di eseguire il sopralluogo obbligatorio, poiché quanto indicato al punto 2.4 del disciplinare risulta in contrasto con quanto riportato al punto 11.

Cordiali saluti



24/04/2025 13:36
Risposta
Risposta:

in merito al 1 quesito si premette quanto segue:



il valore dell’aggio è fissato all’11% che applicato sui dati di stima dell’incasso determina un importo di € 178.243,43 così calcolato:



Riscossione coattiva dell’IMU e della TASI (1 Anno) - 267.090,00 - 11% - 29.379,90



Riscossione coattiva dell’IMU e della TASI (2 Anno) - 250.000,00 - 11% - 27.500,00



Riscossione coattiva violazione codice della strada (1 Anno) 706.371,17 - 11% - 77.700,82



Riscossione coattiva violazione codice della strada (2 Anno) 396.933,81 - 11% - 43.662,71





Visto il comma 11 dell’art. 100 del DLgs 36/2023 che recita:



11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui (al sesto periodo del comma 4,) all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato (nel triennio precedente) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito (nel precedente triennio) negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.



Dato atto che l’applicazione del citato comma 11 dell’art. 100 fissa in € 356.486,86 il limite massimo richiedibile come requisito di capacità economica e finanziaria



Considerato che come criterio di capacità finanziaria nel disciplinare di gara è previsto:



• Di aver gestito concessioni che hanno consentito un incasso non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa. Il periodo di riferimento sono i migliori tre anni degli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili



Oppure



• fatturato globale minimo riferito ai migliori tre anni degli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa.



Ne consegue che per la partecipazione alla gara non si rilevano contraddizioni con quanto disposto dal codice degli appalti.





E' opportuno inoltre evidenziare che trattandosi di affidamento in concessione per un importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 14 c. 1 lett a) trova applicazione l’art. 53 del DLGs 36/2023 e quindi non è dovuta la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del DLgs 36/2023 (cfr. parere MIT n. 3138 del 27 febbraio 2025)



Pertanto la richiesta del disciplinare di ricomprendere tra i documenti di gara la garanzia provvisoria è da considerarsi un mero refuso di stampa





Resta solo da definire se il valore della concessione è il fatturato oppure l‘importo del valore incassato a seguito dell’attività di riscossione.

Tenendo conto

- del possibile incremento dovuto a quanto previsto dall’Art. 18 - Prestazioni aggiuntive del CSA che al comma 1 recita:



1. Ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.



- del fatto che:

- il limite di soglia comunitaria per le concessione è di euro 5.538.000 (art. 14 c. 1 lett. a del DLgs 36/2023) mentre per i servizi detto limite è di euro 221.000,00.

- che nel caso di esternalizzazione di un’attività con ricorso ad un affidamento in concessione o di un affidamento di servizi la procedura, per applicazione dei principi del codice, dovrebbe essere la stessa.

Ipotizzando l’esternalizzazione di un’attività che comporto un incasso (stimato) di 5,5 mln da parte del concedente.

Nell’ipotesi di concessione si stima, attraverso un pef, che l’aggio ammonti al 10% del valore incassato quindi una stima di un incasso del concessionario di 550.000,00. Quindi riferendosi al valore dell’aggio la procedura è sottosoglia (quindi negoziata) mentre se ci si riferisce al valore della stima dell’incasso la procedura è un sopra soglia (quindi aperta).

Nel caso di affidamento della stessa attività come servizio ed ipotizzando che da una valutazione si stima in € 480.000,00 il valore a base d’asta la procedura dovrebbe essere aperta in quanto l’importo a gara supera la soglia di cui all’art. 14 c. 1 lett . c) del DLgs 36/2023.

Quanto sopra rileva una diversità di procedure per affidamento delle stesse attività ma con metodi di valutazione dell’importo a base di gara

- nell’affidamento della concessione l’Ente cede, temporaneamente, il servizio al concessionario e quindi è quest’ultimo ad effettuare tutti gli atti per la riscossione delle somme. A differenza dell’affidamento del servizio dove gli atti devono essere adottati dall’ente pubblico

Quindi va eseguita una apposita valutazione in merito al valore da coprire per l'ipotetico danno derivante da mancato incasso per responsabilità del concessionario in quanto ai sensi dell’art. 117 la base di riferimento della polizza a garanzia del contratto è il valore del contratto. Pertanto se la base è il valore dell’incasso la somma che garantisce il comune è più alta (circa 10 volte) rispetto alla somma garantita basata sull’aggio.



Tenuto conto che.

- il dato evidenziato nella lex specialis non rileva per la partecipazione alla gara

- che il dato rileva per la garanzia definitiva e per il valore del contratto e quindi del costo della registrazione dello stesso



l’ufficio si riserva un approfondimento da comunicare entro la fine della gara.











in merito al 2 quesito si da evidenza che da confronto con il RUP, gli atti emessi durante la vigenza della concessione restano nella gestione del concessionario anche nel periodo successivo ai 24 mesi. Pertanto il calcolo viene eseguito per il 100% del valore della concessione.







in merito al 3 quesito si comunica che non c’è un concessionario uscente. Ad oggi il comune opera con proprio personale e trasmette all’agenzia delle entrate le informazioni indispensabile per l’iscrizione a ruolo.







in merito al 4 quesito si premette quanto segue:



la norma impone l’obbligo della clausola sociale che include l’onere del subentrante di procedere, nei limiti delle figure professionali e nei limiti delle ore necessarie rilevabili nell’offerta del concorrente, prioritariamente con l’assunzione del personale che l’operatore economico uscente ha impiegato nel servizio fornito.



Ciò premesso, si specifica che nel caso di specie il comune di Monte San Giovanni Campano non ha un operatore economico uscente. Pertanto non ci sono soggetti che formano il bacino della clausola sociale del soggetto uscente



in merito al 5 quesito



La lex specialis nel rispetto di quanto previsto dall’art. 100 del codice, come modificato dal decreto correttivo, prevede come criterio di qualificazione quanto segue:



“Il concorrente deve aver gestito in concessione, con buon esito, continuativamente e congiuntamente nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando tutti i servizi oggetto della presente procedura, ovvero la gestione in concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’Ente, nonché la Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative del Codice della Strada, in almeno 2 (due) Comune di abitanti pari o superiori al Comune di Monte San Giovanni Campano (12.000 abitanti)”



Il requisito si ritiene soddisfatto se il concorrente dimostra di aver maturato esperienza necessaria a gestire la riscossione coattiva di:



- tutte le entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’Ente,



- delle sanzioni amministrative del Codice della Strada



Attraverso attività espletata nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando e resa in almeno 2 comuni con più di 12.000 abitanti

Senza porre limiti di tempo alla durata del contratto sottoscritto





in merito al 6 quesito si specifica che il sopralluogo non è obbligatorio. Pertanto indicazioni diverse sono un mero refuso di stampa
09/04/2025 09:43
Quesito #3
Spett.le Ente dalla visione di documenti di gara emerge che l'importo indicato come VALORE DELLA CONCESSIONE è l'importo ipotetico da riscuotere e non l'importo ipotetico totale da pagare (aggio a favore del concessionario).
Il VALORE DELLA CONCESSIONE è dato dal totale fatturato dal concessionario stimato dall'ENTE (vedasi art 179 Dlgs36/2023)
Inoltre si chiede di confermare la presenza della clausola sociale, e se cosi fosse l'indicazione del personale oggetto di clausola e le attuali condizioni contrattualui e retributive.
distinti saluti

18/04/2025 16:21
Risposta
In merito al 1 quesito si premette quanto segue:

il valore dell’aggio è fissato all’11% che applicato sui dati di stima dell’incasso determina un importo di € 178.243,43 così calcolato:

Riscossione coattiva dell’IMU e della TASI (1 Anno) - 267.090,00 - 11% - 29.379,90

Riscossione coattiva dell’IMU e della TASI (2 Anno) - 250.000,00 - 11% - 27.500,00

Riscossione coattiva violazione codice della strada (1 Anno) 706.371,17 - 11% - 77.700,82

Riscossione coattiva violazione codice della strada (2 Anno) 396.933,81 - 11% - 43.662,71


Visto il comma 11 dell’art. 100 del DLgs 36/2023 che recita:

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui (al sesto periodo del comma 4,) all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato (nel triennio precedente) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito (nel precedente triennio) negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La cui applicazione fissa in € 356.486,86 il limite massimo richiedibile come requisito di capacità economica e finanziaria

Considerato che come criterio di capacità finanziaria neldisciplinare di gara è previsto:


• Di aver gestito concessioni che hanno consentito un incasso non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa. Il periodo di riferimento sono i migliori tre anni degli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili

oppure


• fatturato globale minimo riferito ai migliori tre anni degli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa.

Ne consegue che per la partecipazione alla gara non si rilevano contraddizioni con quanto disposto dal codice degli appalti.


E' opportuno inoltre evidenziare che trattandosi di affidamento in concessione e stante il valore posto a base di gara si desume che trattasi di affidamento sottosoglia pertanto trova applicazione l’art. 53 del DLGs 36/2023 e quindi la garanzia provvisoria non è dovuta (cfr. parere MIT n. 3138 del 27 febbraio 2025)

Pertanto la richiesta del disciplinare è da considerarsi un mero refuso di stampa



Resta solo da definire se il valore della concessione è il fatturato oppure l‘importo del valore incassato a seguito dell’attività di riscossione. Tenendo conto del possibile incremento dovuto a quanto previsto dall’Art. 18 - Prestazioni aggiuntive del CSA che al comma 1 recita:

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.

Si ritiene che nel riscontro si deve tener conto del fatto che:
- il limite di soglia comunitaria per le concessione è di euro 5.538.000 (art. 14 c. 1 lett. a del DLgs 36/2023) mentre per i servizi il limite è di euro 221.000,00. Pertanto in caso di concessione con aggio di 500.000,00 per un importo di 4.500.000,00 per la concessione è un affidamento sottosoglia mentre se si dovesse procedere nell'affidamento delle stesse attività come servizio si avrebbe una porcedura sopra solgia.
- una valutazione in merito al valore da coprire per l'ipotetico danno derivante da mancato incasso per responsabilità del concessionario


Tenuto conto che.
- il dato evidenziato nella lex specialis non rileva per la partecipazione alla gara
- che il dato rileva per la garanzia definitiva e per il valore del contratto e quindi del costo della registrazione dello stesso

l’ufficio si riserva un approfondimento da comunicare entro la fine della gara.

In merito al 2 quesito si conferma la presenza di clausole sociali ma si specifica che:

- non c’è un concessionario uscente. Ad oggi il comune opera con proprio personale e trasmette all’agenzia delle entrate le informazioni indispensabile per l’iscrizione a ruolo.

- la norma impone l’obbligo di clausole sociali che includoni l’onere del subentrante di procedere, nei limiti delle figure professionali e nei limiti delle ore necessarie rilevabili nell’offerta del concorrente, prioritariamente con l’assunzione del personale che l’operatore economico uscente ha impiegato nel servizio fornito.

Nel caso di specie il comune di Monte San Giovanni Campano non ha un operatore economico uscente. Pertanto non ci sono soggetti che formano il bacino della clausola sociale


10/04/2025 11:53
Quesito #4
Buongiorno,

Vista la richiesta, a pena di esclusione, di inserire il piano di riassorbimento del personale oggetto di clausola sociale,
si chiede gentilmente l'elenco del personale e il relativo inquadramento.

Grazie


18/04/2025 16:23
Risposta
In merito al quesito si da eveidenza che:

- non c’è un concessionario uscente. Ad oggi il comune opera con proprio personale e trasmette all’agenzia delle entrate le informazioni indispensabile per l’iscrizione a ruolo.

- la norma impone l’obbligo di clausole sociali che includoni l’onere del subentrante di procedere, nei limiti delle figure professionali e nei limiti delle ore necessarie rilevabili nell’offerta del concorrente, prioritariamente con l’assunzione del personale che l’operatore economico uscente ha impiegato nel servizio fornito.

Nel caso di specie il comune di Monte San Giovanni Campano non ha un operatore economico uscente. Pertanto non ci sono soggetti che formano il bacino della clausola sociale

pertanto non c'è l'elenco del personale e il relativo inquadramento.

24/04/2025 16:26
Quesito #5
Chiarimento su inserimento offerta economica e modulistica a corredo

Si chiede se l'indicazione inserita all'interno del modulo di offerta economica sia da considerarsi un mero refuso (autovelox e importo in euro)
e che debba essere indicata esclusivamente la percentuale di ribasso sull'aggio posto a base di gara del 11% come indicato nel Capitolato
e non i "due aggi a base di gara " come invece indicato nel Disciplinare

Nell'attesa di un gentile riscontro si porgono Distinti Saluti

28/04/2025 10:06
Risposta
In merito al quesito si specifica che l’offerta economica richiesta è l’indicazione del ribasso da applicarsi sull’aggio posto a base di gara.

Pertanto l’indicazione “autovelox e importo” in euro, nonché i "due aggi a base di gara " sono meri refusi di stampa.

L’ufficio procederà con la pubblicazione del modello aggiornato ma i concorrenti potranno procedere con il modello pubblicato apportando le necessarie modifiche dato che lo stesso è in formato editabile.
26/04/2025 11:01
Quesito #6
Gent.mi,
Riguardo ai criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 16 del Disciplinare di gara, al punto 4.1 (fattore esperenziale) è previsto un punto per ogni Comune gestito fino a un massimo di 10 punti, ma nella previsione del punteggio tecnico sono previsti 5 punti.
Vorrete gentilmente chiarire se il punteggio massimo del suddetto criterio sia pari a 5 o 10 punti.
Cordialità

28/04/2025 10:09
Risposta
In merito al quesito posto si specifica che il punteggio massimo previsto è 10 punti . Infatti sommando tutti i parziali con 10 punti al criterio 4.1 si ottiene il valore di 70 punti che è il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica
29/04/2025 09:51
Quesito #7
Premesso che nel DISCIPLINARE DI GARA a pag. 24 al "Punto 6.4 – CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" è richiesto che: «v) Il concorrente deve aver gestito in concessione, con buon esito, continuativamente e congiuntamente nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando tutti i servizi oggetto della presente procedura, ovvero la gestione in concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’Ente, nonché la Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative del Codice della Strada, in almeno 2 (due) Comune di abitanti pari o superiori al Comune di Monte San Giovanni Campano (12.000 abitanti)», si chiede se il predetto requisito possa ritenersi soddisfatto se l'operatore economico ha gestito la riscossione di quanto richiesto anche disgiuntamente e per enti appartenenti alla medesima fascia demografica del Comune di di Monte San Giovanni Campano, ossia alla fascia demografica VII con popolazione ricompresa tra 10.000 - 19.999 abitanti, soprattutto alla luce delle oscillazione demografiche che fisiologicamente hanno interessato ed interessano l'Italia ed i singoli Comuni nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando;
Del resto l'appartenenza alla medesima fascia demografica è comunque garanzia del possesso di adeguata esperienza tecnica e professionale nel settore di cui trattasi.

07/05/2025 21:44
Risposta
in merito al quesito posto si rappresenta che derogare alla regola di gara rappresenterebbe una modifica sostanziale la cui conseguenza sarebbe una proroga tale da avere almeno 30 gg di pubblicazione della gara da oggi.
Pertanto resta confermata la regola che i servizi utili alla qualificazione devono essere stati resi in almeno 2 (due) Comune di abitanti pari o superiori al Comune di Monte San Giovanni Campano (12.000 abitanti)

30/04/2025 12:24
Quesito #8
Spett.le Ente,
si chiede di chiarire il subcriterio 8.1.
Si chiede inoltre se la stessa può essere fornita come autodichiarazione


30/04/2025 12:39
Risposta
salve è possibile dichiarare l'assenza di quanto richiesto al punto 8.1 mediante autodichiarazione.


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